Fatturare è tutto. Anche in odontoiatria

Il corso online sulla “Fatturazione odontoiatrica”, è l’unica occasione per apprendere in un tempo ridottissimo regole e segreti di questa fondamentale procedura amministrativa.

Nella prossima edizione del corso, saranno date delucidazioni sulle ultimissime prese di posizione dell’Agenzia delle entrate su: aggiunta di spese amministrative in fattura oltre al corrispettivo per le cure prestate; marca da bollo; diversità fra intestatario fattura e chi materialmente paga.

In fondo a questo testo, il link per l’iscrizione.

Ecco il programma:

LA FATTURAZIONE AL PAZIENTE ODONTOIATRICO.

DOMANDE E RISPOSTE

Il contenuto della fattura odontoiatrica

  • Le parti ideali della fattura, conoscerle per non sbagliare
  • Se gli importi fatturati sono diversi da quelli preventivati, è un problema?
  • E’ sempre necessario dettagliare le prestazioni in fattura?
  • Si può fatturare altro oltre alle prestazioni mediche?
  • Con quale dicitura inserire in fattura dei “costi Covid”?
  • Ciò che si può mettere in fattura, è sempre esente dall’Iva?
  • Le contestazioni del Fisco in punto di descrizione delle operazioni in fattura (cenni)

La fatturazione e il recupero della spesa per il bollo

  • Chi, e quando, è obbligato ad apporre la marca in fattura?
  • E’ legale chiedere il rimborso della marca al cliente?
  • Come redigere la fattura per chiedere il rimborso del bollo
  • Evitare gravi rischi causati da errori nella fatturazione della marca da bollo
  • Come comportarsi se le fatture sono spedite per email?

A chi intestare la fattura: al paziente o a chi paga?

  • La “rivoluzione” causata dall’obbligo di pagare tracciato per la detrazione
  • I rischi fiscali e penali degli errori di intestazione (cenni)
  • Le precauzioni da prendere per evitare i rischi
  • Quali rischi se il paziente paga con una carta di credito non sua e non lo dice?
  • Se paga il fidanzato, o il nonno, a chi intestare?
  • E se il paziente è minorenne?

La fattura si deve emettere sempre al momento dell’incasso?

  • Incassare oggi, fatturare entro 12 giorni o…il mese dopo
  • Cosa fare quando si superano i termini di legge per l’emissione

Domande e risposte

Il Relatore risponderà a quesiti specifici posti dai partecipanti durante il corso.

MATERIALI

1^ dispensa con le diapositive del corso con esempi di script per la comunicazione con i pazienti. 2^ dispensa con testi illustrativi dei seguenti argomenti: marca da bollo; descrizione delle operazioni; prestazioni gratuite.

DURATA

Due ore e mezza più trenta minuti per le domande e risposte

ABSTRACT

La fattura è ben di più che un mero adempimento tributario. Essa è il punto terminale della filiera produttiva odontoiatrica, che comprende anche, e in ogni sua fase, importanti aspetti di relazione: si inizia con la visita, si passa per il preventivo, da tempo obbligatorio per legge, si arriva alla conclusione del rapporto contrattuale con il paziente di cui, appunto, la fattura è il suggello. Gestire bene quei passaggi, aiuta certamente lo studio a differenziarsi, a migliorare l’immagine e, in definitiva, a lavorare meglio.

Dal punto di vista dello studio, occorre avere ben presente che la fattura, non appena emessa, diventa la base della contabilità interna, dunque del controllo della gestione, ed esterna, quella tenuta dal commercialista ai fini dichiarativi e adempimentali. Conviene allora saperla fare precisa, senza errori.

Questo corso, che offre quanto serve per la gestione della fatturazione verso il paziente persona fisica, va allora frequentato sia perché consente di avere le risposte alla più dibattute domande sulla questione “fatturazione odontoiatrica”, e così acquisire maggiore sicurezza nelle procedure amministrative dello studio, e ridurre il rischio di sanzioni, sia perché l’argomento è presentato in modo da consentire, a chi ne coglierà anche questo aspetto, di utilizzarlo per migliorare la competitività dello studio.

La completa conoscenza delle regole della fatturazione, va infatti vista come una “marcia in più”, l’occasione per differenziarsi e rinforzare la qualità della relazione con il cliente. Si pensi ad esempio a quanto gradito può risultare al paziente, sentirsi assistito, nei momenti del pagamento al fine di evitare errori che gli precluderebbero la detrazione fiscale.

Il corso in programma, il cui Relatore si può considerare a pieno titolo un vero esperto della materia, offre apprendimento e chiarimenti su ciò che deve essere ben presente nelle competenze del dottore e degli ASO, offrendone una visione profonda e in grado di aiutare a trasformare queste conoscenze in maggiore sicurezza, migliore immagine e minori rischi. In definitiva a dare, allo studio, più autorevolezza.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Agevolazione per sanificazione e DPI, scadenza 7/9. Consigli pratici

Lunedì sette settembre 2020 è l’ultimo giorno utile per presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate la domanda per il “bonus” sulle spese, già sostenute e da sostenere nel 2020, per “sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.”. L’agevolazione è data nel limite di spesa di €. 200 milioni.

Si sta parlando delle previsioni disposte dall’art. 125 del Decreto legge 19/5/2020 nr. 34, il c.d. “decreto rilancio”.

A domanda accolta, si avrà il diritto a un “credito d’imposta”, un contributo a fondo perduto realizzato con la diminuzione dell’importo delle imposte da versare allo Stato. L’agevolazione in esame inoltre, a differenza di altre, non va ad aumentare l’imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap, ed è cumulabile con altre eventuali agevolazioni spettanti. Ha diritto all’agevolazione una vasta gamma di soggetti, fra cui i liberi professionisti.

La domanda va inviata entro la scadenza per via telematica, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario. Nella domanda si deve indicare:

·         l’importo delle spese agevolate che si sono già sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della domanda, che non è detto corrisponda a quella dell’invio;

·         l’importo delle spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della domanda e fino al 31 dicembre 2020.

Ad esempio, se si sottoscrive la domanda in agosto, pur inviandola a settembre, le spese già sostenute da indicare sono quelle da gennaio a luglio, mentre quelle da sostenere fino a fine anno quelle da agosto.

In alternativa, ci si può limitare ad indicare o solo le spese già sostenute, e in tal caso si manifesta il disinteresse per l’agevolazione per quanto riguarda le spese ancora da sostenere. Oppure solo le spese ancora da sostenere.

Fatta la somma delle due voci di spesa, nella domanda si deve indicare anche l’importo del credito d’imposta previsto dalla norma, il 60% di quella somma, che come vedremo non corrisponde però con certezza a quello spettante. Esso è infatti definito dalla stessa Agenzia delle entrate un “credito teorico”, in ogni caso non dovrà essere superiore a 60.000 €.

Le incertezze sul “quantum”

Il credito effettivo che spetterà infatti, in forza del limite dei 200 milioni di euro, sarà pari al credito inserito nella domanda però moltiplicato per una percentuale che l’Agenzia calcolerà rapportando il limite dei 200 milioni di euro alla somma del credito richiesto in tutte le domande pervenutele. Solo nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulterà inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100 per cento. Altrimenti, se il volume dei crediti richiesti sarà maggiore di 200 milioni di euro, la percentuale sarà minore, e il credito spettante sarà alla fine una frazione di quel 60% “teorico”.

La cosa ovviamente non è di poco conto, in quanto se l’importo finale del “bonus” dovesse ridursi di molto, considerando che l’utilizzo del credito d’imposta esporrà a controlli fiscali, per qualcuno il gioco potrebbe “non valere più la candela”. Ma fino all’undici settembre, a domande ormai presentate, non si potrà conoscere l’importo effettivo cui si avrà diritto: un’agevolazione con la suspence. Si può comunque presentare la domanda magari sulla base di preventivi dei fornitori di beni e servizi agevolabili, una specie di “quaderno dei desideri”, e vedere poi se ne varrà la pena e magari eventualmente farne nulla, cioè non utilizzare il credito d’imposta.

E’ vero però che quanti più saranno gli aventi diritto che, per cercare di “approfittare” di questa agevolazione, inseriranno nella domanda alti volumi di spesa, e magari i loro “desideri”, tanto minore sarà il credito effettivo che sarà concesso. Una cosa forse un po’ strana

Consigli pratici

Indipendentemente dalle incerte prospettive sopradescritte, in attesa di sapere, il giorno 11 settembre, a quanto effettivamente ammonterà il contributo statale, nulla osta ad inoltrare la domanda, sia per DPI vari che per attrezzature, queste ultime purché necessarie ai processi di sanificazione, ma non si deve indicare una cifra a caso. Il consiglio è perciò quello di costruirsi una lista degli acquisti che si ritiene si debbano fare, considerando anche che si può fare scorta di DPI plausibilmente senza temere conseguenze del tipo “guantometro”, basandola però su appositi preventivi scritti ricevuti dai fornitori, su prezzi desunti da precedenti fatture o da cataloghi aggiornati. Documentazione da conservare in vista di eventuali futuri controlli. Qualora poi non si ritenesse, alla fine, di accedere al beneficio, vuoi per scarsa convenienza, vuoi perché si rinunciasse ad effettuare gli acquisti previsti come sopra, si è liberi di farlo.

Si ricorda infine che per quanto riguarda le spese per le attività di di sanificazione, l’agevolazione è subordinata alla presenza di una (auto)certificazione con la quale si dichiara che dette spese sono finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus Covid-19. Tale documento dovrà attestare la conformità delle azioni intraprese ai “protocolli di regolamentazione vigenti” (es. protocollo condiviso fra le parti sociali del 24/4/2020, pubblicato in G.U. nr. 198 del 8/8/2020; “indicazioni operative” per l’odontoiatria Min. salute; altri). Per le attrezzature, l’agevolazione è subordinata alla presenza delle dichiarazione di conformità delle stesse ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.

Visto che è arrivato fino a qui, se le interessa una formazione gestionale di alto livello per l’odontoiatria, efficace ed economica, cliccare qui per gli imminenti CORSI ONLINE

ISA COMPILAZIONE QUADRO C DENTISTI: UN REBUS DA RISOLVERE

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Molti dentisti, come tanti contribuenti, sono alle prese con la compilazione del quadro C dell’ISA, nel caso dei dentisti il BK21U. Molti hanno però dei dubbi, ed è meglio eliminarli, in quanto una errata compilazione può avere effetti negativi sul punteggio. Ad esempio assegnando il contribuente ad un MOB (il vecchio cluster) penalizzante.

Per chi fosse interessato ad una consulenza, possiamo dare aiuto nella elaborazione dei dati, anche in diretta Zoom operando sul computer del cliente, a partire da €. 190 inclusivi di imposte e oneri previdenziali.

I rapidi conti del dentista forfetario

Ho realizzato un foglio di calcolo Excel, con cui un soggetto forfetario, anche non dentista perché si può applicare a qualsiasi attività in quanto gestisce tutte le principali casse previdenziali, ma qui ci interessa ovviamente il dentista, può sapere quanto deve mettere in fattura, e dunque incassare, per avere in tasca un determinato importo netto da imposte e contributi.

La cosa molto interessante, è che con questo foglio si viene a scoprire che esistono dei “moltiplicatori” fissi, per cui se:

1) voglio in tasca per me 1000 €., li moltiplico per il “Moltiplicatore rapido” e trovo l’importo da fatturare;

2) voglio sapere di quanto incasso qual’è l’importo che dovrò versare (e quindi mettere via) per contributi e imposte, basta moltiplicare appunto l’incassato per i rispettivi moltiplicatori.

Pratico no? Allego un esempio un po’ particolare, in quanto fa vedere qual’è il massimo ottenibile “in tasca” al netto di imposte e contributi rispettando la soglia annuale, fatidica, dei 65K per stare dentro al “forfetario”, i moltiplicatori sono quelli giusti da usare, come ho spiegato:

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Nuovo Corso Online in diretta: La fatturazione al paziente odontoiatrico al tempo di Covid-19 e oltre. Domande e risposte

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La fattura è ben di più che un mero adempimento tributario. Essa è il punto terminale della filiera produttiva odontoiatrica, che comprende anche, e in ogni sua fase, importanti aspetti di relazione: si inizia con la visita, si passa per il preventivo, da tempo obbligatorio per legge, si arriva alla conclusione del rapporto contrattuale con il paziente di cui, appunto, la fattura è il suggello. Gestire bene quei passaggi, aiuta certamente lo studio a differenziarsi, a migliorare l’immagine e, in definitiva, a lavorare meglio.

Dal punto di vista dello studio, occorre avere ben presente che la fattura, non appena emessa, diventa la base della contabilità interna, dunque del controllo della gestione, ed esterna, quella tenuta dal commercialista ai fini dichiarativi e adempimentali. Conviene allora saperla fare precisa, senza errori.

Questo corso, che offre quanto serve per la gestione della fatturazione verso il paziente persona fisica, va allora frequentato sia perché consente di avere le risposte alla più dibattute domande sulla questione “fatturazione odontoiatrica”, e così acquisire maggiore sicurezza nelle procedure amministrative dello studio, e ridurre il rischio di sanzioni, sia perché l’argomento è presentato in modo da consentire, a chi ne coglierà anche questo aspetto, di utilizzarlo per migliorare la competitività dello studio.

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Società Odontoiatriche: professione o commercio? Un convegno

Ringraziamo OMCEO Bologna per la messa in rete di questo importante convegno, tenutosi in Bologna il 12 ottobre dello scorso anno.

Chi è interessato al “Fenomeno societario in Odontoiatria” dovrebbe dedicare il tempo che serve alla sua attenta visione.

Interessante l’accenno alle cooperative di lavoro, forse troppo ottimistico per il presunto vantaggio fiscale che ci sarebbe. Ma ci si può lavorare.

Altrettanto interessante l’intervento del notaio sull’oggetto sociale delle società commerciali che operano in odontoiatria e sull’incompatibilità di quello con il codice Ateco 86.23.00. Incompatibilità peraltro appositamente sanata con l’articolo 1 comma 153 secondo periodo della L. 4 agosto 2017 nr. 124, norma che, ben lungi dall’essere una liberalizzazione dell’esercizio dell’odontoiatria come qualcuno ha erroneamente inteso, scaturendo dal “famoso” parere del MISE sulla attribuzione di quel codice alle società diverse dalle stp, va perciò interpretata come esclusivamente rivolta ai Conservatori del Registro delle imprese presso le Camere di commercio, le quali infatti a seguito di quella norma hanno variato il loro regolamento nazionale “aprendo” l’attribuzione di quel codice attività anche alle società commerciali.

Da vedere con altrettanta attenzione la seconda parte, la tavola rotonda.

Altri articoli sul “Fenomeno srl”:

LEGGI: “DA DENTISTA A SOCIETA’: MA QUANTO CONVIENE?”

E’ ora di fare più chiarezza sulla tassazione del dentista socio di s.r.l.

Dentista e socio di SRL: forfetario 15% si, forfetario 15% no….

“Fai la srl e solo per questo pagherai meno tasse”. L’illusione corre sul filo (di Internet). Occhio!

DENTISTI “FORFETARI 2019”, LA CIRCOLARE NR. 9 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. IL CASO DEL SOCIO DI SRL

SRL IN ODONTOIATRIA, ILLAZIONI VENDUTE COME VERITA’: “Si paga il 24% di tasse invece del 43% del dentista”

Sono un dentista socio di s.r.l.: se la società “rinunciasse a dedurre” le mie fatture, posso entrare nel “forfetario”?

FISCO & DENTISTI: ISA 2020, addio al “Quadro G”, più chiarezza

Di Paolo Bortolini *

[Sulla questione della gestione dei costi fiscali e contributivi, puoi trovare formazione e indicazioni operative partecipando al corso intensivo “I COSTI IN ODONTOIATRIA DALLA A ALLA Z”]

Addio “Quadro G”. In un convegno per gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Padova, luglio dello scorso anno, il “Megadirettore” della SOSE, il “capo” per quanto riguarda gli ISA, dichiarava che nelle successive “evoluzioni” dello strumento presuntivo, anziché, come è sempre stato per gli “studi di settore”, utilizzare per i conteggi una specifica rielaborazione del quadro RE della dichiarazione dei redditi, il famoso “Quadro G”, per guadagnare in chiarezza e semplicità sarebbe stato utilizzato direttamente il quadro RE della dichiarazione, così come stava.

E’ stato di parola. Già in questa rapidissima evoluzione dell’ISA dei dentisti cui abbiamo assistito: uscito nuovo nuovo nel 2019 l’ISA AK21U, non si sono infatti aspettati i due anni che la legge consente prima di fare modifiche, ma in pochi mesi si è già in possesso dell’ISA BK21U, completo in tutte le sue parti.

Questa supersonica evoluzione non riguarda solamente l’ISA dei dentisti, ma anche molti altri. L’impressione è che si sia voluto quanto prima mandare in soffitta la prima versione di questi strumenti, con tutte le polemiche che ne sono seguite. Bene.

Dunque, in BK21U non c’è più il “Quadro G”, ma il “Quadro H”, identico al quadro del modello dichiarativo, in modo da non dover più costringere i dentisti e i loro commercialisti alle contorsioni necessarie per ricostruire i valori contabili con i quali reggere le loro simulazioni in corso d’anno. Ora, i dati necessari per queste previsioni possono ricavarsi direttamente dalla contabilità dello studio, se tenuta con le necessarie caratteristiche, come da quella del commercialista.

Non è l’unica delle importanti novità che caratterizzano l’evoluzione dell’ISA dei dentisti. Infatti, l’arrivo del “Quadro H” ha consentito di razionalizzare le variabili della funzione di regressione utilizzata per la stima dei compensi minimi e del valore aggiunto minimo, rapportati al numero di addetti dello studio, con ulteriore guadagno in chiarezza e comprensibilità dei calcoli eseguiti.

Semplificazione anche per quanto riguarda i “dati precalcolati” forniti dall’Agenzia delle entrate, fra i quali il “coefficiente individuale”, un parametro determinante per la “sufficienza” nella scala da 1 a 10 prevista da ISA, costruito sulla base dei dati dichiarati nei sette anni precedenti. Non sarà infatti più fornito il dato riferito al reddito dichiarato dal contribuente nelle descritte precedenti annualità, informazione che, peraltro, non trovava alcun impiego pratico ai fini del calcolo dell’ISA.

[Sulla questione della gestione dei costi fiscali e contributivi, puoi trovare formazione e indicazioni operative partecipando al corso intensivo “I COSTI IN ODONTOIATRIA DALLA A ALLA Z”]

* dottore commercialista, consulente e formatore per la gestione delle attività economiche in odontoiatria. Tel. 0498962688. Clicca per le consulenze.  Clicca per i miei argomenti. Clicca per i miei corsi.

No contanti dal dentista: ma… da subito o da marzo 2020?

[Di tutto quanto riguarda la questione qui trattata, puoi trovare formazione e indicazioni operative partecipando al corso intensivo “LA FATTURAZIONE ODONTOIATRICA DALLA A ALLA Z”.]

Di Paolo Bortolini *

Questa mattina, un odontoiatra che ha partecipato ad un corso dove ero relatore, mi telefona per interrogarmi in merito alla veridicità di una certa notizia sulla questione “no contanti dal dentista”, informandomi che perfino nell’ambito della sua associazione di categoria, sta circolando questa “novità”.

La notizia è, per sommi capi, la seguente. Nella solita “rete” e nei soliti “social”, da qualche ora hanno preso a girare “voci”, secondo cui, almeno fino a metà gennaio, o perfino a tutto febbraio (giorno più, giorno meno) i clienti degli studi che pagheranno le prestazioni per contanti, potranno comunque detrarre la spesa. Ciò in quanto la nuova disposizione entrerebbe in vigore non dal primo giorno dell’anno, ma dopo quindici o perfino sessanta giorni da questa data.

Alla base di queste “voci”, ci sarebbero rispettivamente due fondamenti giuridici.

Il primo, è che la legge, e precisamente l’art. 10 delle “preleggi”  al Codice civile, così dispone in materia di decorrenza dell’obbligatorietà delle leggi (corsivo mio): “Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.”.

Il secondo è la disposizione del comma 2 dell’art. 3 della legge 27 luglio 2000 nr. 212, conosciuta come “Statuto del contribuente”, che recita: “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”.

Ebbene, come scrisse il Poeta: “Lasciate ogni speranza…”.  La nuova regola fiscale è pienamente in vigore dal primo gennaio 2020. E questo per due ben chiari motivi.

Il primo sta nelle parole in corsivo leggibili due periodi prima di questo. Quel “salvo che sia altrimenti disposto”. E infatti, l’art. 19 della legge 27 dicembre 2019 nr. 160, la “legge di bilancio”, dispone proprio che: “La presente legge, salvo quanto diversamente previsto (nelle varie disposizioni della medesima, ndr), entra in vigore il 1° gennaio 2019”. Siccome nel comma 679, che è quello che dispone l’irrilevanza fiscale dei pagamenti per contanti ai fini della detrazione del 19%, nulla si legge in merito alle date di sua entrata in vigore, si assume per forza quella generale dell’art. 19: il 1° gennaio 2020.

Non ci salva nemmeno lo “Statuto del contribuente”, il quale, nonostante il roboante nome, è una “normale” legge ordinaria. Per farla breve, una successiva legge ordinaria, come lo è quella “di bilancio” 2020, può legittimamente derogare la disposizione del comma 2 dell’art. 3 di detto “Statuto”. Si veda ex multis Cassazione 3 aprile 2012, n. 5324: “la disposizione che fissa il termine minimo di sessanta giorni per l’effettuazione degli adempimenti da parte del contribuente non ha uno specifico fondamento costituzionale, né il termine da essa stabilito attiene all’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che il rapido susseguirsi di disposizioni aventi forza di legge non rispettose del termine indicato determina il verificarsi di una normale vicenda di successione di leggi nel tempo.”.

Perciò, les jeux sont faits: dal 1° gennaio 2020…”no contanti” per la detrazione!

[Di tutto quanto riguarda la questione qui trattata, puoi trovare formazione e indicazioni operative partecipando al corso intensivo “LA FATTURAZIONE ODONTOIATRICA DALLA A ALLA Z”.]

* dottore commercialista, consulente e formatore per la gestione delle attività economiche in odontoiatria. Tel. 0498962688. Clicca per le consulenze.  Clicca per i miei argomenti. Clicca per i miei corsi.

No contanti ai dentisti per la detrazione. Due domandine calde calde

Un Odontoiatra lettore degli articoli di questo Blog, ha inviato alla redazione due domande, che in effetti sono d’interesse per molti. Per questo, abbiamo chiesto al Dott. Paolo Bortolini di fornirci un parere.

[Di tutto quanto riguarda la questione qui trattata, puoi trovare formazione e indicazioni operative partecipando al corso intensivo “LA FATTURAZIONE ODONTOIATRICA DALLA A ALLA Z”.]

Domanda 1. “Visto che la nuova norma consente ancora di detrarre le spese sostenute per contanti relative ai farmaci e ai dispositivi medici, le spese che i nostri pazienti sostengono presso i nostri studi per gli impianti e la protesi, possono essere portate da loro in detrazione se pagate per contanti?”.

Domanda 2. “In alcuni casi, che si presume possano presentarsi frequentemente, il pagamento tracciato è effettuato da un soggetto diverso da chi ha ricevuto le cure. Ad esempio paga con carta di credito il genitore per cure prestate al figlio non a carico, oppure paga il figlio/a per il genitore anziano che non dispone di mezzi elettronici di pagamento. Se il paziente ci chiede spiegazioni in merito alla detraibilità di quella spesa dalla sua dichiarazione, cosa dobbiamo dirgli?”.

Parere del Dottor Bortolini

La domanda 1, che ho visto porre su vari social e sul Forum fiscale di Odontoline.it da me moderato, sorge leggendo solo superficialmente, o senza avere i mezzi concettuali per interpretarlo, il testo della norma. La norma è questa (sottolineato e corsivo mio):

“La disposizione di cui al comma 679 (solo pagamenti tracciati per la detrazione, ndr) non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.”.

L’accostamento (congiunzione “e di”) delle parole “dispositivi medici” e “medicinali”, a mio avviso rivela l’intenzione del Legislatore di esentare dalla tracciabilità ai fini della detrazione solo le spese per detti articoli fatte presso le farmacie, i negozi di articoli sanitari ed esercizi affini. Si parla infatti di “acquisto”, termine che si può riferire esclusivamente ad operazioni di compravendita di prodotti e oggetti (nel commercio) e non certo alla committenza di prestazioni professionali. Pertanto, la parte della disposizione di legge che esclude gli acquisti dei dispositivi medici dall’obbligo di pagamento tracciato per usufruire della detrazione fiscale, non si riferisce a quelli forniti dai dentisti ai loro pazienti. Si veda, per una classificazione “fiscale” dei dispositivi medici, la circolare 31/5/2019 nr. 13E.

Alla domanda 2, si risponde intanto premettendo che non è compito del dentista assicurare le condizioni affinché la spesa sostenuta presso di lui dalla clientela sia detraibile, avendo egli il solo obbligo di emettere la fattura, nei termini e con i contenuti previsti dalla legge, a fronte del pagamento ricevuto, indipendentemente da come lo stesso gli sia stato effettuato e di inviarla, ugualmente nei limiti dei contenuti previsti dalla legge, al Sistema tessera sanitaria. Di questo ho già detto in altri miei interventi.

Il problema per il dentista, casomai, sarà quello, in caso di verifica fiscale, di collegare gli importi incassati alle fatture emesse, richiesta che i verificatori possono formulare ad esempio in sede di indagini sui conti correnti. A titolo di esempio, qualora, fra i vari casi possibili, risultasse un pagamento effettuato da Tizio per cure fatturate a Caio, potrebbe risultare un incasso “a nero” (rectius non fatturato), quindi l’omessa fatturazione verso Tizio. Sarà quindi da porre la massima attenzione in tutti quei casi nei quali non si ha la certezza che il titolare della carta di pagamento e il beneficiario delle prestazioni sono la stessa persona. Servono particolari accorgimenti, di cui si tratterà al corso intensivo “LA FATTURAZIONE ODONTOIATRICA DALLA A ALLA Z”

[Di tutto quanto riguarda la questione qui trattata, puoi trovare formazione e indicazioni operative partecipando al corso intensivo “LA FATTURAZIONE ODONTOIATRICA DALLA A ALLA Z”.]

FISCO: ISA DENTISTI 2020 C’E’! COME SARA?

Di Paolo Bortolini *

Se ti interessa l’Odontoiatria fiscale, informati sul nuovissimo corso intensivo “LA FATTURAZIONE ODONTOIATRICA DALLA A ALLA Z”.

Vedi anche: ISA COMPILAZIONE QUADRO C DENTISTI: UN REBUS DA RISOLVERE

Vedi anche: FISCO & DENTISTI: ISA 2020, addio al “Quadro G”, più chiarezza

La SOSE, l’azienda partecipata dal Ministero delle finanze e da Banca d’Italia costituita per la creazione e gestione degli studi di settore, ora trasmutati nei nuovi “ISA” (Indici sintetici di affidabilità fiscale, quelli del “voto” da 0 a 10), non ha perso tempo ed ha già provveduto a “dare una sistemata” a vari ISA, dopo la partenza garibaldina dell’anno scorso, fra cui anche a quello dedicato ai dentisti professionisti e alle imprese attive nel campo.

E’ dunque già fra noi l’ISA BK21U (come per gli studi di settore, la K denota l’attività professionale regolamentata, il 21 è il codice dei dentisti e la prima lettera il numero della versione, rectius dell’evoluzione. La “U” non so, c’è sempre stata). Ne sono contento, in quanto anche a livello di “nota metodologica”, quella che serve a noi commercialisti per applicare in modo personalizzato lo strumento, si è fatto un bel passo avanti in chiarezza.

Sono stati, direi profondamente, revisionati i “Modelli di business” (MOB), cioè i vecchi cluster, ma anche tanti coefficienti numerici usati per i calcoli delle “pagelle”. Praticamente non ne è rimasto uno uguale a quelli dell’ISA con cui si è dichiarato, l’anno scorso, il reddito professionale o d’impresa del 2018.

Sono anche “spariti”, per i professionisti, alcuni “indicatori di anomalia” che avevano dato quale problema (punteggi inspiegabilmente bassi):

  • l’incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese;
  • l’assenza del valore dei beni strumentali;
  • l’attività “non inerente” (che evidentemente diventerà “inerente”) attività del laboratorio odontotecnico annesso alla struttura nel caso in cui rappresenti più del 50% dei compensi.

E’ però stato aggiunto un nuovo indice di anomalia:

  • l’incidenza degli interessi passivi.

L’impressione è, almeno la mia, che SOSE è, giustamente data la professionalità di cui dispone, corsa ai ripari dopo il pastiche dello scorso anno, con tutto lo strascico di polemiche e contestazioni. Vi è però anche da dire che, siccome i dati che sono stati elaborati per costruire l’ISA, almeno da questa mia prima analisi, sono riferiti al 2016, come per quelli della versione del 2019, forse c’è da domandarsi ancora qualcosa in merito alla capacità di rappresentare fedelmente la situazione di questa nuova evoluzione dell’ISA dei dentisti.

Fra i vari argomenti possibili, presento una tavola sinottica riferita ai MOB della versione dello scorso anno e di quella, così rapidamente revisionata, con la quale si andrà a dichiarare quest’anno per il 2019 (salvo ulteriori modifiche).

L’anno scorso, con l’ISA AK21U, i MOB erano gli stessi (dunque unificati) per il lavoro autonomo e le imprese, adesso invece si è proceduto alla necessaria separazione, e i risultati sono ovviamente molto diversi, specie per le imprese. Non è più rispettata la numerazione progressiva dei singoli MOB, poco male:

CONFRONTO MOB AK BK

Se ti interessa l’Odontoiatria fiscale, informati sul nuovissimo corso intensivo “LA FATTURAZIONE ODONTOIATRICA DALLA A ALLA Z”.

La nuova “fotografia” dell’odontoiatria fiscale italiana del 2020 sarà più precisa? Lasciatemi dire che è stato un peccato che, a quanto si è visto finora, la grande esperienza maturata da SOSE con lo studio di settore dei dentisti non abbia contribuito a dare un prodotto subito più rappresentativo, se a così breve distanza si è ritenuto di procedere a così radicali modifiche. E’ da presumere che per raggiungere la notevole aderenza al reale dei vecchi studi di settore, ci vorrà del tempo. Messaggio per la SOSE: c’è un grande esperto a vostra disposizione, per sapere chi è, guardate la firma di questa nota!

* dottore commercialista, consulente e formatore per la gestione delle attività economiche in odontoiatria. Tel. 0498962688. Clicca per le consulenze.  Clicca per i miei argomenti. Clicca per i miei corsi.

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