Dentista e socio di SRL: forfetario 15% si, forfetario 15% no….

[DENTISTI E FORFETARIO]

di Paolo Bortolini *

La prima sezione (quella “delle novità”) della legge di bilancio 2019, approvata il 22 dicembre 2018 dal Senato con voto di fiducia, è come di regola formata da un solo articolo, il nr. 1, e diverse centinaia di commi. L’allargamento del regime forfetario per i professionisti è normato dai commi da 5 a 6 bis. L’entrata in vigore delle disposizioni contenute in questa sezione della legge di bilancio, è per legge (L. 31/12/2009 nr. 196 art. 20) il 1° gennaio dell’anno di riferimento, salvo espressa diversa indicazione nelle disposizioni della sezione, che per quanto riguarda i commi citati è assente (salvo modifiche alla Camera). Perciò il “nuovo regime forfetario” entra in vigore il 1/1/2019. E’ dunque il volume degli incassi del 2018 che rileverà in riferimento alla soglia dei 65.000 €., e per chi ci può rientrare la prima dichiarazione in cui si potrà assolvere il proprio obbligo tributario, cioè il contributo individuale alla spesa pubblica collettiva, pagando l’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap “flat” del 15%, è quella del 2020 per l’anno 2019.

Il nuovo regime è accessibile dai professionisti i cui incassi annuali sono “sottosoglia”, con alcune esclusioni. Per i dentisti, l’esclusione che più potrebbe rilevare è quella introdotta dal comma 5 del’art. 1 della legge di bilancio, riguardo ai professionisti che partecipano a società e studi associati, questo è il testo (il sottolineato e i corsivi sono miei):

(sono esclusi dall’accesso al regime pur essendo “sottosoglia” ndr: )…..”«d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni“;

Per quanto riguarda la preclusione per chi possiede partecipazioni in srl (è socio) e fatturasse alla società delle prestazioni svolte per conto di questa su suoi clienti (della società) per meno di 65.000 €. anno, la norma dice che se il socio e la srl hanno codice di attività 86.23.00, come di solito è, e che se il socio “controlla direttamente o indirettamente” la srl, è escluso dall’accesso al regime agevolato. Ad es. il socio dell’unipersonale dovrebbe essere sempre escluso dal nuovo regime, come lo sarà il socio dentista che possiede la maggioranza, anche relativa delle quote (purché in assenza di particolari diritti a lui assegnati). Ma se, putacaso, le percentuali di partecipazione e i diritti fossero uguali fra i soci, nessuno “controllerebbe direttamente” e perciò tutti, se dentisti, potrebbero, volendo, fatturare alla società le loro prestazioni tenendosi sottosoglia, ma se uno dei soci dentisti avesse più influenza degli altri pur con questa parità di quote, cosa che può dipendere da varie cause, rientrerà o no nel caso del “controllo indiretto” e perciò nell’esclusione?

La nozione di “controllo diretto e indiretto” di una srl da parte di un socio persona fisica, infatti, non trova diretto fondamento nel diritto civile societario, ma è concetto del Legislatore tributario, che lo ha applicato a questa disposizione della legge finanziaria 2019. La declinazione di questo concetto, può essere la seguente: il concetto di “controllo” deve essere esteso ad ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile dalle singole circostanze. Si aprono quindi scenari variabili, che si dovranno valutare caso per caso sulla base degli atti, nonché dei fatti, di ogni singola società. E’ anche prevedibile che, proprio per questa variabilità, si possa aprire in futuro una stagione di contestazioni e di ricorsi. L’Agenzia delle entrate prenderà certamente posizione, plausibilmente prima del 01/01, e vedremo se arriveranno indicazioni in grado di rendere più semplice e sicura l’attività interpretativa e applicativa dei contribuenti e dei loro consulenti.

Il tema come si può capire presenta, come sempre quando si tratta di applicare le norme, molte sfaccettature e solo la pratica, fra qualche tempo, potrà declinarlo meglio. Nell’attesa, al corso in programma a Milano il 10 e 11 maggio, si daranno indicazioni e conteggi per affrontare al meglio la questione del “forfetario e socio di s.r.l.”.

* dottore commercialista, consulente e formatore per la gestione delle attività in odontoiatria. Tel. 0498962688. Clicca per –> le consulenze. Clicca per–> i corsi.

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