[FATTURA ELETTRONICA DENTISTI]
Di Paolo Bortolini *
(vedere gli aggiornamenti a fondo pagina)
Come è noto, i dentisti e i medici sono stati finora “graziati” dall’obbligo di emettere fattura elettronica (FE) nei confronti dei loro clienti privati che, altrimenti, ai sensi del comma 916 dell’art. 1 Legge 27/12/2017 nr. 205, sarebbe “scattato”, come per gli altri operatori economici in regime ordinario, dal 1 gennaio 2019. Ad oggi infatti, per le prestazioni mediche rese a persone fisiche si è continuato ad emettere fattura cartacea (o più elegantemente detto, “analogica”), con tanto di “marca da bollo” (rectius il “contrassegno telematico”) in bella vista.
Tale situazione deriva dalla decisa presa di posizione del Garante per la protezione dei dati personali, il quale in base ai poteri che gli derivano dall’art 58 del GDPR, rilevando le maggiori criticità nel “sistema” proprio nell’emissione di fatture sanitarie, con il provvedimento nr. 9069072 del 20/12/2018 (qualcuno direbbe quasi “in zona Cesarini”) ha “ingiunto” all’Agenzia delle entrate di dare ai soggetti interessati idonee istruzioni affinchè in nessun caso sia emessa attraverso lo SDI una fattura elettronica concernente una prestazione sanitaria. A seguito di quella ingiunzione, è stato modificato l’art. 10 bis del DL 23/10/2018 nr. 119 nel senso di prevedere un sostanziale divieto di emissione delle FE, divieto esteso e confermato infine con l’art. 9 bis del DL 135/2018. Questi gli atti.
Nel corso del 2019 l’Agenzia ha emanato degli utili documenti di interpretazione e approfondimento sulla questione “fatture sanitarie”: le “risposte” 19/3/2019 nr. 78 e 9/4/2019 nr. 103, la circolare 17/6/2019 nr. 14E e, recentissima, la Risposta n. 307 del 2019 che qui si commenta.
Occorre anche considerare che è previsto, dal 1 novembre di quest’anno, l’avvio del servizio di ricezione delle FE da parte dei privati, nel loro “cassetto fiscale”, come da comunicato stampa dell’Agenzia.
Ad avviso di chi scrive, la risposta 307 potrebbe fornire la soluzione alle criticità evidenziate in tema di protezione dei dati personali e, in combinazione con l’avvio di ricezione delle FE in “cassetto fiscale” da parte di tutti i residenti, aprire quindi la stagione della FE ai clienti privati dei dentisti dal 1 gennaio 2020, evitando quindi ulteriori proroghe del vigente divieto cui si è detto. Conviene perciò iniziare ad organizzare le procedure di studio.
Cosa dunque si può concludere dall’esame della risposta 307? Essa fornisce la soluzione al problema della “privacy”: la descrizione delle operazioni in fattura potrà (meglio: dovrà, perché altre soluzioni al “problema privacy” non ne vedo) essere generica, del tipo “prestazioni odontoiatriche” e, aggiungo io, perfino omessa.
L’Agenzia infatti “apre” ad una nuova interpretazione dell’art. 21 comma 2 lettera g) del decreto Iva (le “famose” natura, quantità e qualità dei beni e servizi oggetto dell’operazione) di grande interesse ed intelligenza (le sottolineature sono mie): “La necessità di coordinare l’assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via SdI e di rispetto della tutela dei dati personali, spinge a ritenere che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (od extrafiscale), idonei a violare le varie disposizioni in essere. Nell’eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con l’attuale quadro normativo.”
L’Agenzia continua poi (le sottolineature sono mie): “…al fine di garantire eventuali esigenze gestionali di dette compagnie, le parti possono comunque adottare modalità che consentano di ricollegare le prestazioni rese a singole posizioni, pur nel rispetto delle prescrizioni concernenti la tutela dei dati personali, utilizzando codifiche di varia natura (come ad esempio, numero di polizza/pratica o sigle atte a individuare in maniera indiretta e mediata la tipologia di prestazione resa e la persona fisica nei cui confronti la stessa è stata effettuata).” Ad esempio, la descrizione di questa “nuova” FE potrà essere: prestazioni eseguite nel periodo dal… al…”.
In sostanza si “apre” ad una fattura elettronica inviata a SDI nel cui “corpo” non ci saranno più le prestazioni svolte al paziente-cliente, ma “codifiche di varia natura” o un riferimento ad una “pratica”. Considerata la totale dematerializzazione della FE, che altro non è che un impulso elettrico in grado di tenere memorizzati dei bit, aspetto che può perfino portare ad affermare che la “fattura” in quanto tale, con l’avvento della FE, non esiste più, tutto il focus della fatturazione, sia dal punto di vista della contabilità dello studio che della documentazione a fini fiscali delle operazioni, si colloca ora “a monte” e “a valle” della fattura elettronica. A monte ci sono le evidenze delle prestazioni eseguite, a valle quelle dell’incasso.
E’ dunque cruciale per lo studio disporre di sistemi gestionali sicuri e ben tenuti, i quali documentino in modo esatto i valori dell’eseguito e consentano di ricondurli a quanto sarà indicato, in estrema concisione e anonimato, nella “nuova FE” per le prestazioni sanitarie. Rileva come il sole che sorge, a questo punto, il ruolo del preventivo scritto consegnato al cliente che, non lo si dimentichi, dal 29/8/2017 è un obbligo di legge a norma dell’art. 9, comma 4 del D.L. 1/2012. In sintesi, se il Legislatore dirà che dal 1/1/2020 i dentisti dovranno fare le fatture elettroniche con gli accorgimenti “privacy” qui accennati, ogni FE dovrà dunque ricondursi ad un preventivo scritto e al diario clinico ad esso relativo, in quanto certamente, in caso di controllo, questo sarà chiesto di dimostrare. Siete già pronti?
AGGIORNAMENTO DEL 18/10/2019. Contrordine! Il Governo sembra avere prorogato di un altro anno la “grazia” del divieto di emissione di FE agli operatori sanitari.
AGGIORNAMENTO DEL 01/01/2020. Confermato! L’art. 15 del DL 124/2019 ha “graziato” gli Operatori sanitari prorogando di un altro anno il divieto di emissione di FE.
AGGIORNAMENTO DEL 29/10/2020. Con l’emanazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze del decreto 19 ottobre 2020, pubblicato in G.U. il 29 ottobre 2020 è stato disposto:
· di estendere i dati che devono essere trasmessi a STS includendo la modalità di pagamento, il tipo di documento fiscale (fattura o documento commerciale-scontrino), l’aliquota ovvero la natura Iva della singola operazione;
· di modificare il termine temporale dell’invio dei predetti dati al STS, che per le spese sanitarie sostenute dal 1 gennaio 2021 da annuale diventa mensile;
· di prevedere comunque la trasmissione a STS dei dati delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche se oggetto di opposizione espressa al loro invio da parte del cliente del medico.
Rimangono al momento invariate le previste notevoli sanzioni per omissioni, errori, ritardi negli invii.
Con tutto questo “ambaradam” che è stato messo in pista, la fattura elettronica dovrebbe ancora essere procrastinata (si dovrebbe procedere alla modifica dell’art 10 bis del DL 119/2018, cosa che potrebbe avvenire a fine anno, sperando che chi di dovere se ne ricordi). A meno che qualcuno non ci voglia davvero male…
Per gestire senza rischiare sanzioni questi 12 (!) nuovi invii telematici mensili, sarà importantissimo sapere come evitare errori nella fatturazione, con riferimento alla modalità di pagamento. Si tratterà di decidere se e come inserire particolari diciture in fattura, e soprattutto di essere sicuri che la trasmissione dei dati al commercialista che si occuperà degli invii a STS avvenga in modo corretto. Nella prossima edizione del corso online sulla fatturazione in odontoiatria si affronterà il tema con indicazioni pratiche. Non mancate! (è possibile acquistare la sola registrazione del corso).
* dottore commercialista, consulente e formatore per la gestione delle attività economiche in odontoiatria. Tel. 0498962688. Clicca per –> le consulenze. Clicca per–> i corsi.
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