[SRL E DENTISTI]
Di Paolo Bortolini *
Il dottor Mario S. di Bari, odontoiatra, mi scrive ponendomi il seguente interessante quesito:
“Sono socio di controllo di una s.r.l. commerciale autorizzata dalla Regione, la quale offre servizi di assistenza sanitaria al pubblico presso la sua struttura. Io eseguo prestazioni odontoiatriche per conto della società sui clienti di quest’ultima, che fatturo alla stessa società. Siccome mediamente l’importo annuale che fatturo è attorno ai 50.000 €., ho domandato all’amministratore se potessi godere delle agevolazioni previste dal nuovo regime fiscale forfetario, esteso da quest’anno a chi incassa fino a 65.000 €., visto che la stessa Agenzia delle entrate ha chiarito, nella sua circolare nr. 9 del 2019, che il socio persona fisica di s.r.l. anche se di controllo, come è il mio caso, non può usufruire del regime forfetario se effettua prestazioni di servizi alla società, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. Letto questo, mi sono detto: ma se la società rinunciasse a dedurre il costo collegato alle mie fatture, io potrei dunque godere del regime agevolato! L’amministratore ha posto il quesito al nostro commercialista, il quale afferma che la società non ha la facoltà di decidere liberamente quale costo dedurre e quale no, e che il costo delle mie fatture rientra fra quelli che la società, purtroppo per me, non può fare a meno di dedurre. Peccato però. Dottor Bortolini, è proprio così o no?”
La risposta che ho dato al dottor Mario S, e che qui rendo pubblica visto il sicuro interesse della questione e per evitare che si dia immeritatissimo credito ad affermazioni non documentate e puramente propagandistiche, è in sintesi questa:
“Si, il commercialista della sua società ha ragione. La società non può evitare di dedurre il costo rappresentato dalle fatture che lei emette per le prestazioni ad essa rese nel corso dell’anno, e perciò, essendo lei socio di controllo, pur incassando per l’attività di dentista meno di 65.000 €. non potrà accedere al regime agevolato forfetario cadendo in pieno nella causa ostativa all’accesso al “regime” agevolato prevista dalla legge.”
Che una s.r.l. non possa decidere sua sponte se dedurre o meno un certo costo, è la conseguenza dell’applicazione della legge. Precisamente, dell’art. 83, comma 1 primo periodo del TUIR: “Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.”. E’ l’ultima frase quella dirimente: l’aumento (che sarebbe il caso quando si potesse “rinunciare” a una deduzione) o la diminuzione del reddito civilistico di bilancio ai fini della determinazione di quello tassabile, può avvenire solo in conseguenza “dell’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.” Non dunque ad libitum!
Un costo sostenuto e, come deve essere, confluito nel conto economico civilistico della società (nel bilancio), non “può” (rectius deve) essere dedotto fiscalmente solo se manca di “inerenza” all’attività esercitata, o se la indeducibilità discende direttamente da norma di legge, ad esempio come accade, parzialmente, per le spese relative ai mezzi a motore. Ma negli articoli del TUIR non risulta da nessuna parte che un costo profondamente “inerente” quale quello delle fatture che il dottor Mario S. fa alla società di cui è socio, sia in tutto o in parte escluso dalla deducibilità!
Decidere da parte della s.r.l. di non dedurre un costo come quello delle fatture che il dottor Mario S. fa alla società allo scopo di consentirgli di godere del regime “forfetario”, porta quindi per direttissima nell’illegalità della scelta sociale e del socio. E’ un aggiramento delle norme palese e indifendibile.
* dottore commercialista, consulente e formatore per la gestione delle attività economiche in odontoiatria. Tel. 0498962688. Clicca per –> le consulenze. Clicca per–> i corsi.
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