E’ ora di fare più chiarezza sulla tassazione del dentista socio di s.r.l.

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[SRL E DENTISTI]

di Paolo Bortolini *

Un mio cliente dentista, socio insieme ad altri colleghi di una s.r.l. che svolge l’attività odontoiatrica, ha ricevuto per posta qualche giorno fa una comunicazione propagandistica che, mi riferisce, lo ha lasciato basito per la sua scarsa aderenza alla realtà. E lui lo può affermare con cognizione di causa, dal momento che da anni vede pagare le tasse della società cui partecipa e le paga come suo socio persona fisica.

Tanto che me la “gira”, per avere la mia opinione professionale. Non siamo nuovi a sorridere, in certi casi per non piangere, leggendo varie note su Internet sulla presunta certezza del risparmio d’imposta che un professionista o un piccolo imprenditore dovrebbe  teoricamente ottenere “passando a s.r.l.”.

Vi si legge: “Con la s.r.l. si può pagare il 24% di tasse sul netto anziché il 43% sull’incassato!”. E già qui si capisce che chi ha scritto questa cosa forse non conosce proprio bene il fisco e la contabilità. Infatti, il 24% è la tassazione ufficiale della s.r.l., ma questa non è applicata sul “netto”, ma su una grandezza legale, il c.d. “Reddito d’impresa”, che da quel “netto” può ben divergere tanto che in altro articolo ho dimostrato che la tassazione reale sull’utile di bilancio prima delle imposte della s.r.l., che contiene anche l’IRAP (cosa che nella comunicazione che sto commentando è totalmente omessa), è  solo per caso pari al 24% e facilmente molto più alta. Poi quel “43% sull’incassato”: innanzitutto in Italia nessuno paga un’aliquota effettiva per sola Irpef pari al 43%, e tanto per la cronaca su un imponibile Irpef di €. 100.000 l’aliquota Irpef pagata è poco più del 36%. Inoltre, il dentista libero professionista in regime fiscale ordinario non paga le tasse sull’incassato, ma sul reddito imponibile a fini Irpef che normalmente non coincide con il flusso di cassa effettivo.

Le “chicche” di questa comunicazione non sono finite. Vi si legge infatti: “Se fai la s.r.l. puoi pagare le tasse non sul fatturato ma su ciò che ti rimane davvero in tasca!”. Intanto nessuno in Italia, che sia un professionista in regime fiscale ordinario o una società, paga le tasse “sul fatturato”. Vero è che con una partecipazione in una società di capitali la persona fisica può pagare le tasse solo sugli utili che la società gli distribuisce effettivamente. Sempre che la stessa produca utili sufficienti però. Sull’utile di s.r.l. effettivamente prelevato la persona fisica socio di s.r.l. in effetti paga poco: il 26%, e solo sul prelevato. Tasse che deve versare per lui la società, al momento della corresponsione, a titolo di ritenuta definitiva d’imposta. Per inciso, questi prelievi non compariranno nella dichiarazione dei redditi del socio e, se putacaso questo fosse il suo unico reddito o anche se avesse altri redditi, ad esempio di terreni, fabbricati, di lavoro dipendente o assimilato, di lavoro autonomo, di capitale, ma questi fossero “incapienti”, si potrebbe trovare a non poter dedurre, in tutto o in parte, dal suo reddito i contributi previdenziali, e nemmeno, sempre in tutto o in parte, a godere delle detrazioni di legge dall’imposta quali, fra le altre, quelle per spese sanitarie.

Detto questo, è bene anche tenere presente che quel 26% versato dalla società sul prelievo del socio, insiste su di un reddito che la stessa società ha già a sua volta “pagato” al canonico 24% più Irap, portando così alla fine l’imposta complessivamente pagata, fra società e socio, sui prelievi di utile di quest’ ultimo, di qualsiasi importo, il famoso “quanto mi metto in tasca”, se va bene bene almeno al 43,76%!

Infatti, chi sostiene le proposizioni in commento, per amor di verità non dovrebbe mai omettere di spiegare che un conto è la tassazione della società, che comunque non è solo il 24% perché c’è anche l’Irap, altro conto è la tassazione del socio persona fisica della s.r.l. che alla prima si aggiunge! E se vuole attenuare questa “doppia tassazione” il socio persona fisica si dovrà ingegnare a “tirare fuori” dai ricavi della s.r.l. quanto più possibile, ad esempio sottoforma di remunerazione di servizi da lui resi e fatturati alla società. Ovviamente pagandoci le tasse tanto quanto sarebbe stato se fosse rimasto professionista. Ma così facendo, se l’obiettivo per cui ha costituito una società era solo quello di ridurre la tassazione della persona fisica interponendo fra lui e la sua clientela un diverso soggetto, presumendo che questo fosse tassato di meno, non l’ha ad evidenza per nulla raggiunto. Tanto valeva rimanesse com’era prima! (a Trieste gli direbbero: “xe andà cassòn xe tornà baul!”)

Torniamo a quella comunicazione che sto commentando. Vi si legge ancora, e pure ben evidenziato nel testo: “Un dentista non può dedurre l’immobile professionale”. Sostenere che un dentista non può dedurre l’immobile destinato alla sua attività, è contrario alla realtà della Legge (art. 54 del TUIR). Da anni infatti i canoni di leasing immobiliare per l’acquisto dell’immobile strumentale sono interamente deducibili anche per il professionista e non solo per l’impresa.

Una s.r.l. è uno strumento operativo molto più importante di solo vagheggiati facili risparmi fiscali, che ha ben più rilevanti giustificazioni e vantaggi e non certo quelli poco realistici qui stigmatizzati. Con un colloquio con me, chi vuole apprendere la giusta visione e collocazione dello “strumento s.r.l.” nell’attività odontoiatrica, quando e perché utilizzarlo, le sue vere potenzialità, ha la sua buona occasione. Vi aspetto!

* dottore commercialista, consulente e formatore per la gestione delle attività in odontoiatria. Tel. 0498962688. Clicca per –> le consulenze. Clicca per–> i corsi.

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Sono un dentista socio di s.r.l.: se la società “rinunciasse a dedurre” le mie fatture, posso entrare nel “forfetario”?

Una Risposta

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