Cambiate studio. Oppure aggiornate le attrezzature e volete liberarvi di un contratto di leasing sul riunito, sulla poltrona o sull’apparecchio radiologico prima della sua scadenza.
La soluzione più immediata è cedere il contratto a un terzo disposto a subentrare al vostro posto: lui continua a pagare le rate, potrà esercitare il riscatto finale, voi vi liberate di un impegno finanziario incassando magari una somma.
Sembra semplice. Fiscalmente non lo è.
Quanto reddito fiscale genera questa cessione?
Non conta più soltanto quanto incassate, come sarebbe stato fino al 2023.
La disciplina oggi in vigore prevede che il reddito imponibile da cessione di un contratto di leasing sia determinato con un criterio “economico”, cioè prescindendo dal prezzo pattuito tra le parti.
La formula è la seguente:
- Valore “normale” del bene
- meno il prezzo di riscatto
- meno il valore attuale delle rate residue da pagare
In sostanza, il Fisco ricostruisce il vantaggio economico trasferito al terzo che subentra, assumendo come base il valore di mercato dell’attrezzatura al momento della cessione.
Facciamo un esempio.
Leasing iniziato a gennaio 2023, costo complessivo € 25.000 per 48 rate da € 520 circa. Al momento della cessione del contratto:
- Valore di mercato del bene: € 8.000
- Riscatto finale: € 200
- Rate residue attualizzate: € 4.946
Il reddito imponibile sarà pari a circa € 2.854
(8.000 − 200 − 4.946).
Questo importo entra nel vostro reddito professionale e viene tassato con la vostra aliquota marginale IRPEF.
Ora ipotizziamo che il terzo accetti di subentrare versandovi € 7.000.
Voi incassate 7.000 euro, ma pagate imposte su 2.854 euro.
La differenza — circa 4.146 euro — non entra nell’imponibile fiscale, è detassata.
In questo caso, l’operazione è fiscalmente favorevole.
Naturalmente può accadere anche il contrario se il prezzo pagato dal terzo fosse più basso del reddito imponibile scaturito dal conteggio che abbiamo visto. Bisogna fare i conti prima di accordarsi sul prezzo.
Il vero snodo: il valore di mercato
Tutto ruota attorno al “valore normale”.
Per le attrezzature odontoiatriche usate non esistono listini ufficiali consolidati. Il valore deve essere ragionevole e difendibile.
Non è necessario complicare inutilmente l’operazione, ma è opportuno che la stima sia supportata da elementi oggettivi e documentabili. In caso di controllo, sarà quello il punto su cui si concentrerà l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate.
L’IVA: il punto più delicato
C’è però un elemento che può cambiare di molto il risultato: l’IVA.
La regola generale è questa:
la cessione del contratto di leasing è una prestazione di servizi imponibile IVA al 22%.
Non si tratta infatti della cessione del bene (che resta di proprietà della società di leasing), ma della cessione di una posizione contrattuale.
Torniamo all’esempio.
Se i 7.000 euro pattuiti fossero da intendersi “IVA compresa”, l’imposta da versare sarebbe pari a circa 1.262 euro.
Il vostro incasso netto scenderebbe a circa 5.738 euro.
A quel punto il vantaggio fiscale cambia sensibilmente.
Il problema, peraltro, può essere ancora più rilevante per chi subentra: se deve pagare anche l’IVA e non ha diritto alla detrazione (come accade nella generalità degli studi odontoiatrici), l’operazione può perdere attrattiva.
In sintesi
La cessione del contratto di leasing, con le nuove regole fiscali, può:
- generare un reddito imponibile superiore al prezzo incassato (e quindi penalizzarvi);
- oppure determinare una quota di incasso che non entra nell’imponibile IRPEF, e quindi realizzare un guadagno fiscale.
Ma:
- il valore di mercato è il punto dell’operazione da seguire con attenzione, per evitare rischi in caso di controllo;
- ai fini IVA, la regola generale è l’imponibilità al 22%.
Occorre saper fare i conti prima di firmare. Una semplice simulazione preventiva consente di sapere prima se l’operazione vi penalizza o vi favorisce. Farla è questione di pochi numeri — ma vanno inseriti nel modo giusto.
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