Osservazioni sistemiche sulla riforma dell’art. 105 della Costituzione
(Note di lettura costituzionale, senza intento politico, di un “quasi profano”)
1. Premessa
La recente riforma costituzionale in materia di magistratura viene spesso sintetizzata con l’espressione “separazione delle carriere”.
Questa formula, pur efficace sul piano comunicativo, è riduttiva. La modifica dell’art. 105 della Costituzione non incide soltanto sull’organizzazione interna della magistratura, ma ridisegna il modo in cui vengono gestiti:
- l’accesso alla carriera,
- le valutazioni,
- l’attribuzione delle funzioni,
- la responsabilità disciplinare.
Provo qui a proporre una lettura non politica, ma sistemica, del nuovo impianto.
2. Il passaggio da un CSM a “ciascun CSM”
Nel testo vigente dell’art. 105 si legge:
“Spettano al Consiglio superiore della magistratura…”
Il nuovo testo recita:
“Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura…”
Il cambiamento non è formale.
Segna il passaggio da una magistratura costituzionalmente unitaria a due ordini dotati di autogoverno separato.
Non è solo una distinzione organizzativa: è una scelta di modello.
L’unità della magistratura non è più il presupposto costituzionale implicito; diventa una costruzione secondaria.
3. La sostituzione delle “promozioni” con le “valutazioni di professionalità”
Nel testo originario figurava la parola “promozioni”.
Nel nuovo testo essa scompare, sostituita da:
- “valutazioni di professionalità”
- “conferimenti di funzioni”
Questa sostituzione è cruciale.
La promozione evoca una carriera verticale, basata su progressione di grado.
La valutazione di professionalità evoca invece un giudizio qualitativo periodico.
Il magistrato non “sale” automaticamente:
viene valutato.
Il diritto non è più quello alla progressione, ma quello a una valutazione corretta.
Questo sposta l’asse dalla struttura gerarchica alla selezione funzionale.
4. I “conferimenti di funzioni”: il vero centro del sistema
Il secondo sintagma introdotto – “conferimenti di funzioni” – è probabilmente il cuore della riforma.
La Costituzione non parla più di grado o posizione, ma di funzione.
Ciò significa che:
- due magistrati formalmente pari possono esercitare funzioni molto diverse;
- la distribuzione del potere interno alla magistratura passa attraverso l’attribuzione delle funzioni;
- il Consiglio superiore non gestisce solo la carriera, ma l’allocazione concreta dell’autorità giudiziaria.
In altre parole, il governo della magistratura diventa governo delle funzioni.
5. Il rapporto con l’art. 101 Costituzione
L’art. 101 stabilisce che:
“I giudici sono soggetti soltanto alla legge.”
La riforma non modifica questa disposizione.
Tuttavia, si crea una tensione potenziale tra:
- l’indipendenza del giudice nell’esercizio della funzione,
- e il potere dell’autogoverno di valutare e attribuire funzioni.
Il sistema regge solo se la valutazione di professionalità:
- non riguarda il contenuto delle decisioni,
- non premia o penalizza orientamenti interpretativi,
- non diventa strumento di conformazione indiretta.
L’indipendenza resta intatta sul piano formale, ma diventa più esposta sul piano organizzativo.
6. Il potere disciplinare: unità e separazione
La riforma prevede due Consigli superiori distinti, ma un’unica Alta Corte disciplinare.
Qui emerge un profilo di possibile incoerenza sistemica.
Se si afferma la separazione delle magistrature:
- perché mantenere unitario il circuito disciplinare?
La disciplina è il luogo della responsabilità ultima.
Separare il governo ordinario e unificare la sanzione crea un modello ibrido:
- autonomia organizzativa,
- ma responsabilità ricondotta a un centro unico.
7. L’assenza di un giudice esterno nel circuito disciplinare
Nel sistema precedente, le decisioni disciplinari del Consiglio superiore erano impugnabili davanti alla Corte di Cassazione.
Il nuovo assetto affida il giudizio disciplinare – anche in appello – alla stessa Alta Corte.
Il circuito si chiude all’interno della magistratura.
Questo rafforza l’autogoverno, ma elimina un contrappeso esterno.
Dal punto di vista della separazione dei poteri, non si tratta di una violazione, ma di una scelta precisa: concentrare interamente il controllo all’interno dell’ordine giudiziario.
8. La vera riforma: le norme di attuazione
La modifica costituzionale è una cornice.
La sostanza dipenderà dalle norme sull’ordinamento giudiziario che disciplineranno:
- criteri di valutazione della professionalità,
- modalità di conferimento delle funzioni,
- composizione e funzionamento dell’Alta Corte disciplinare,
- garanzie procedurali.
La Costituzione abilita un modello.
Le leggi ordinarie lo riempiranno di contenuto.
È lì che si giocherà l’equilibrio tra:
- efficienza organizzativa,
- autonomia interna,
- e tutela effettiva dell’indipendenza.
9. Indipendenza: status o condizione?
Nel modello tradizionale italiano, l’indipendenza era legata allo status di magistrato.
Nel nuovo modello, l’indipendenza resta formalmente garantita, ma si esercita all’interno di un sistema di valutazioni e attribuzioni di funzioni.
Non viene meno.
Diventa più dipendente dalla qualità delle regole attuative.
10. Conclusione
La riforma non è, di per sé, né demolitoria né risolutiva.
È una riforma ad alta responsabilità istituzionale.
Funzionerà bene se:
- le valutazioni saranno tecniche e trasparenti,
- i conferimenti non diventeranno strumenti di pressione,
- la disciplina sarà esercitata con reale equilibrio.
La Costituzione apre un modello.
La sua tenuta dipenderà dalla cultura istituzionale e dalle norme che lo attueranno.
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