Il compenso a percentuale negli studi dentistici: semplice, diffuso… ma davvero corretto?

Percentuali, tariffari e compensi: una prassi diffusa, qualche domanda in più

È diffusa la prassi di commisurare l’onorario dei collaboratori di studio a una percentuale del prezzo praticato al paziente.

Una percentuale unica, oppure differenziata per tipologia di prestazione: conservativa, endodonzia, protesi. Talvolta con l’idea, intuitivamente comprensibile, che dove i costi sono maggiori – laboratorio, materiali – la percentuale debba essere diversa.

È una prassi così diffusa da apparire quasi “naturale”. E tuttavia, proprio per questo, merita forse di essere osservata con qualche attenzione in più.

Il punto di partenza: come si forma davvero quel compenso

Se si guarda alla struttura matematica del compenso a percentuale, il meccanismo è estremamente semplice:

  • compenso = percentuale × prezzo

Da questo punto di vista, ogni ulteriore distinzione – percentuali diverse per prestazione, scaglioni, correttivi – non cambia la sostanza.

Il compenso resta funzione del prezzo.

E questo è un dato che, apparentemente banale, ha invece alcune implicazioni rilevanti.

Il passaggio spesso trascurato: il prezzo non è del medico

Nella maggior parte degli studi organizzati:

  • il prezzo è definito dalla struttura
  • il tariffario è stabilito dal titolare o dalla società
  • eventuali sconti o politiche commerciali sono decisi a livello organizzativo

Il collaboratore, di fatto:

  • non determina il prezzo
  • non controlla le sue variazioni
  • ma ne subisce gli effetti sul proprio compenso

Ne deriva che il compenso non è direttamente collegato alla prestazione, ma mediato da una variabile esterna: il prezzo deciso da altri.

Il confronto con il Codice deontologico

Se si guarda all’art. 54 del Codice di Deontologia Medica, si legge che:

il medico commisura l’onorario alla difficoltà, complessità, competenze e mezzi impiegati, tutelando qualità e sicurezza

Il punto centrale è il soggetto dell’azione: il medico.

È il medico che dovrebbe “commisurare” il proprio onorario.

Nel sistema a percentuale, invece:

  • il medico non determina direttamente l’onorario
  • ma partecipa a un prezzo già formato

Si realizza così una commisurazione indiretta, mediata dal tariffario della struttura.

Una differenza sottile, ma non irrilevante.

Percentuali diverse per prestazione: soluzione o illusione?

La domanda che spesso emerge è:

ha senso applicare percentuali diverse tra conservativa, endodonzia e protesi?

La risposta, sul piano pratico, può essere positiva.
Sul piano logico, però, cambia poco.

Anche differenziando le percentuali:

  • il compenso resta ancorato al prezzo
  • non viene costruito a partire dalla complessità della prestazione
  • ma dal valore economico attribuito dalla struttura

In altre parole:

  • si introduce una correzione interna al sistema
  • ma non si modifica il sistema

Il problema emerge quando il prezzo cambia

Finché il tariffario resta stabile, la questione può sembrare teorica.

Ma cosa accade quando:

  • si applicano sconti
  • si introducono pacchetti
  • si adottano politiche promozionali
  • si differenziano i prezzi tra pazienti

In un sistema a percentuale:

  • ogni variazione di prezzo si riflette automaticamente sul compenso del collaboratore
  • anche se la prestazione è identica

Si crea così una situazione peculiare:

👉 la stessa prestazione può generare compensi diversi per il medico, a seconda di decisioni commerciali altrui

Un possibile conflitto di interessi

Da qui può emergere un conflitto, spesso silenzioso:

  • la struttura può avere interesse a utilizzare il prezzo come leva commerciale
  • il collaboratore può avere interesse a mantenere un compenso coerente con il lavoro svolto

Non si tratta necessariamente di un conflitto esplicito.
Ma è un elemento che esiste, ed è strutturale al modello.

Il collegamento con l’autonomia professionale

Il Codice deontologico, all’art. 68, prevede che:

in caso di contrasto tra regole della struttura e regole deontologiche, il medico si attivi a tutela dei diritti dei pazienti e della propria autonomia

Se il compenso del medico dipende da decisioni economiche della struttura:

  • la sua posizione può diventare meno autonoma
  • anche solo sotto il profilo economico

E questo può rendere, nella pratica, più difficile gestire eventuali contrasti.

Il profilo meno considerato: cosa accade in caso di contenzioso

Un ulteriore aspetto, raramente considerato nella pratica quotidiana, riguarda il piano giuridico.

Se il rapporto è regolato da un accordo scritto che prevede:

compenso pari a una percentuale del tariffario della struttura

in caso di contenzioso un legale potrebbe osservare che:

  • il compenso è eterodeterminato
  • il medico non commisura direttamente il proprio onorario
  • il sistema è influenzato da logiche organizzative e commerciali

Si tratta di argomentazioni che, anche senza essere decisive, possono mettere in discussione l’equilibrio del rapporto.

Possibili correttivi: piccoli aggiustamenti, non rivoluzioni

Alcuni accorgimenti possono rendere il sistema più coerente:

  • definire un tariffario stabile e condiviso
  • esplicitare che il tariffario riflette complessità e mezzi
  • evitare che sconti e promozioni incidano automaticamente sul compenso
  • chiarire che la percentuale è solo un criterio tecnico di riparto

Sono elementi utili.

Ma è corretto essere consapevoli che:

👉 non modificano la struttura di fondo del sistema

Una considerazione finale

Il compenso a percentuale è:

  • semplice
  • diffuso
  • facilmente gestibile

Ma, proprio nella sua semplicità, nasconde alcune implicazioni:

  • sposta il baricentro dal professionista al prezzo
  • introduce una dipendenza da decisioni organizzative
  • crea potenziali tensioni tra logica professionale e logica commerciale

Non si tratta di dire che sia un sistema “sbagliato”.

Piuttosto, di riconoscere che è un sistema imperfetto, che funziona nella prassi ma presenta alcune criticità se osservato con gli strumenti del diritto e della deontologia.

E forse, già questo, è un buon punto di partenza per porsi qualche domanda in più

“Riforma” della magistratura. Dico la mia…

Osservazioni sistemiche sulla riforma dell’art. 105 della Costituzione

(Note di lettura costituzionale, senza intento politico, di un “quasi profano”)


1. Premessa

La recente riforma costituzionale in materia di magistratura viene spesso sintetizzata con l’espressione “separazione delle carriere”.

Questa formula, pur efficace sul piano comunicativo, è riduttiva. La modifica dell’art. 105 della Costituzione non incide soltanto sull’organizzazione interna della magistratura, ma ridisegna il modo in cui vengono gestiti:

  • l’accesso alla carriera,
  • le valutazioni,
  • l’attribuzione delle funzioni,
  • la responsabilità disciplinare.

Provo qui a proporre una lettura non politica, ma sistemica, del nuovo impianto.


2. Il passaggio da un CSM a “ciascun CSM”

Nel testo vigente dell’art. 105 si legge:

“Spettano al Consiglio superiore della magistratura…”

Il nuovo testo recita:

“Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura…”

Il cambiamento non è formale.
Segna il passaggio da una magistratura costituzionalmente unitaria a due ordini dotati di autogoverno separato.

Non è solo una distinzione organizzativa: è una scelta di modello.

L’unità della magistratura non è più il presupposto costituzionale implicito; diventa una costruzione secondaria.


3. La sostituzione delle “promozioni” con le “valutazioni di professionalità”

Nel testo originario figurava la parola “promozioni”.
Nel nuovo testo essa scompare, sostituita da:

  • “valutazioni di professionalità”
  • “conferimenti di funzioni”

Questa sostituzione è cruciale.

La promozione evoca una carriera verticale, basata su progressione di grado.
La valutazione di professionalità evoca invece un giudizio qualitativo periodico.

Il magistrato non “sale” automaticamente:
viene valutato.

Il diritto non è più quello alla progressione, ma quello a una valutazione corretta.

Questo sposta l’asse dalla struttura gerarchica alla selezione funzionale.


4. I “conferimenti di funzioni”: il vero centro del sistema

Il secondo sintagma introdotto – “conferimenti di funzioni” – è probabilmente il cuore della riforma.

La Costituzione non parla più di grado o posizione, ma di funzione.

Ciò significa che:

  • due magistrati formalmente pari possono esercitare funzioni molto diverse;
  • la distribuzione del potere interno alla magistratura passa attraverso l’attribuzione delle funzioni;
  • il Consiglio superiore non gestisce solo la carriera, ma l’allocazione concreta dell’autorità giudiziaria.

In altre parole, il governo della magistratura diventa governo delle funzioni.


5. Il rapporto con l’art. 101 Costituzione

L’art. 101 stabilisce che:

“I giudici sono soggetti soltanto alla legge.”

La riforma non modifica questa disposizione.

Tuttavia, si crea una tensione potenziale tra:

  • l’indipendenza del giudice nell’esercizio della funzione,
  • e il potere dell’autogoverno di valutare e attribuire funzioni.

Il sistema regge solo se la valutazione di professionalità:

  • non riguarda il contenuto delle decisioni,
  • non premia o penalizza orientamenti interpretativi,
  • non diventa strumento di conformazione indiretta.

L’indipendenza resta intatta sul piano formale, ma diventa più esposta sul piano organizzativo.


6. Il potere disciplinare: unità e separazione

La riforma prevede due Consigli superiori distinti, ma un’unica Alta Corte disciplinare.

Qui emerge un profilo di possibile incoerenza sistemica.

Se si afferma la separazione delle magistrature:

  • perché mantenere unitario il circuito disciplinare?

La disciplina è il luogo della responsabilità ultima.
Separare il governo ordinario e unificare la sanzione crea un modello ibrido:

  • autonomia organizzativa,
  • ma responsabilità ricondotta a un centro unico.

7. L’assenza di un giudice esterno nel circuito disciplinare

Nel sistema precedente, le decisioni disciplinari del Consiglio superiore erano impugnabili davanti alla Corte di Cassazione.

Il nuovo assetto affida il giudizio disciplinare – anche in appello – alla stessa Alta Corte.

Il circuito si chiude all’interno della magistratura.

Questo rafforza l’autogoverno, ma elimina un contrappeso esterno.

Dal punto di vista della separazione dei poteri, non si tratta di una violazione, ma di una scelta precisa: concentrare interamente il controllo all’interno dell’ordine giudiziario.


8. La vera riforma: le norme di attuazione

La modifica costituzionale è una cornice.

La sostanza dipenderà dalle norme sull’ordinamento giudiziario che disciplineranno:

  • criteri di valutazione della professionalità,
  • modalità di conferimento delle funzioni,
  • composizione e funzionamento dell’Alta Corte disciplinare,
  • garanzie procedurali.

La Costituzione abilita un modello.
Le leggi ordinarie lo riempiranno di contenuto.

È lì che si giocherà l’equilibrio tra:

  • efficienza organizzativa,
  • autonomia interna,
  • e tutela effettiva dell’indipendenza.

9. Indipendenza: status o condizione?

Nel modello tradizionale italiano, l’indipendenza era legata allo status di magistrato.

Nel nuovo modello, l’indipendenza resta formalmente garantita, ma si esercita all’interno di un sistema di valutazioni e attribuzioni di funzioni.

Non viene meno.
Diventa più dipendente dalla qualità delle regole attuative.


10. Conclusione

La riforma non è, di per sé, né demolitoria né risolutiva.

È una riforma ad alta responsabilità istituzionale.

Funzionerà bene se:

  • le valutazioni saranno tecniche e trasparenti,
  • i conferimenti non diventeranno strumenti di pressione,
  • la disciplina sarà esercitata con reale equilibrio.

La Costituzione apre un modello.
La sua tenuta dipenderà dalla cultura istituzionale e dalle norme che lo attueranno.

Cedere il contratto di leasing del vostro riunito, o del radiografico: un’operazione che può costare cara — o farvi guadagnare. Dipende da come la impostate.

Cambiate studio. Oppure aggiornate le attrezzature e volete liberarvi di un contratto di leasing sul riunito, sulla poltrona o sull’apparecchio radiologico prima della sua scadenza.

La soluzione più immediata è cedere il contratto a un terzo disposto a subentrare al vostro posto: lui continua a pagare le rate, potrà esercitare il riscatto finale, voi vi liberate di un impegno finanziario incassando magari una somma.

Sembra semplice. Fiscalmente non lo è.

Quanto reddito fiscale genera questa cessione?

Non conta più soltanto quanto incassate, come sarebbe stato fino al 2023.

La disciplina oggi in vigore prevede che il reddito imponibile da cessione di un contratto di leasing sia determinato con un criterio “economico”, cioè prescindendo dal prezzo pattuito tra le parti.

La formula è la seguente:

  • Valore “normale” del bene
  • meno il prezzo di riscatto
  • meno il valore attuale delle rate residue da pagare

In sostanza, il Fisco ricostruisce il vantaggio economico trasferito al terzo che subentra, assumendo come base il valore di mercato dell’attrezzatura al momento della cessione.

Facciamo un esempio.

Leasing iniziato a gennaio 2023, costo complessivo € 25.000 per 48 rate da € 520 circa. Al momento della cessione del contratto:

  • Valore di mercato del bene: € 8.000
  • Riscatto finale: € 200
  • Rate residue attualizzate: € 4.946

Il reddito imponibile sarà pari a circa € 2.854
(8.000 − 200 − 4.946).

Questo importo entra nel vostro reddito professionale e viene tassato con la vostra aliquota marginale IRPEF.

Ora ipotizziamo che il terzo accetti di subentrare versandovi € 7.000.

Voi incassate 7.000 euro, ma pagate imposte su 2.854 euro.
La differenza — circa 4.146 euro — non entra nell’imponibile fiscale, è detassata.

In questo caso, l’operazione è fiscalmente favorevole.

Naturalmente può accadere anche il contrario se il prezzo pagato dal terzo fosse più basso del reddito imponibile scaturito dal conteggio che abbiamo visto. Bisogna fare i conti prima di accordarsi sul prezzo.

Il vero snodo: il valore di mercato

Tutto ruota attorno al “valore normale”.

Per le attrezzature odontoiatriche usate non esistono listini ufficiali consolidati. Il valore deve essere ragionevole e difendibile.

Non è necessario complicare inutilmente l’operazione, ma è opportuno che la stima sia supportata da elementi oggettivi e documentabili. In caso di controllo, sarà quello il punto su cui si concentrerà l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate.

L’IVA: il punto più delicato

C’è però un elemento che può cambiare di molto il risultato: l’IVA.

La regola generale è questa:

la cessione del contratto di leasing è una prestazione di servizi imponibile IVA al 22%.

Non si tratta infatti della cessione del bene (che resta di proprietà della società di leasing), ma della cessione di una posizione contrattuale.

Torniamo all’esempio.

Se i 7.000 euro pattuiti fossero da intendersi “IVA compresa”, l’imposta da versare sarebbe pari a circa 1.262 euro.
Il vostro incasso netto scenderebbe a circa 5.738 euro.

A quel punto il vantaggio fiscale cambia sensibilmente.

Il problema, peraltro, può essere ancora più rilevante per chi subentra: se deve pagare anche l’IVA e non ha diritto alla detrazione (come accade nella generalità degli studi odontoiatrici), l’operazione può perdere attrattiva.

In sintesi

La cessione del contratto di leasing, con le nuove regole fiscali, può:

  • generare un reddito imponibile superiore al prezzo incassato (e quindi penalizzarvi);
  • oppure determinare una quota di incasso che non entra nell’imponibile IRPEF, e quindi realizzare un guadagno fiscale.

Ma:

  • il valore di mercato è il punto dell’operazione da seguire con attenzione, per evitare rischi in caso di controllo;
  • ai fini IVA, la regola generale è l’imponibilità al 22%.

Occorre saper fare i conti prima di firmare. Una semplice simulazione preventiva consente di sapere prima se l’operazione vi penalizza o vi favorisce. Farla è questione di pochi numeri — ma vanno inseriti nel modo giusto.

I “nuovi consulenti” per lo sviluppo dello studio. Solo luci?

Chi governa lo sviluppo dello studio?

In un gruppo Facebook di assistenti un post, anonimo, ha attirato la mia attenzione. L’autrice racconta di uno studio in cui il titolare ha affidato a una figura esterna la formazione del personale, non sul piano clinico, ma su:

  • preventivi
  • richiami
  • obiettivi
  • bonus economici per i dipendenti

Il lavoro è aumentato. Ma, insieme, sono cresciute anche le pressioni:

  • competizione interna
  • tensioni tra colleghe
  • un clima diventato via via insostenibile

Dopo venticinque anni nello stesso studio, scrive di non riconoscere più l’ambiente di lavoro: la serenità è scomparsa, mentre il titolare appare compiacente verso questa figura esterna.

La domanda finale dell’assistente è semplice e amara: si tratta di veri professionisti o di guru improvvisati?

Ecco cosa mi ha fatto pensare quel post:

👉 I dentisti in generale non hanno mai avuto problemi con la “vendita”. Anzi.

La “vocazione commerciale” io l’ho sempre osservata, in molti. Solo che prima veniva gestita in modo diretto, privato, senza spettacolarizzazioni.

Ho conosciuto, nei “bei tempi andati”, coppie dottore–assistente capaci di fare numeri impressionanti, sia per volumi sia per prezzi delle cure.

Risultati che, al confronto, rendono modeste molte delle performance oggi sbandierate sui social da questi nuovi consulenti. E tutto questo senza pubblicità, senza marketing. Costo zero, risultato straordinario.

Oggi succede qualcosa di diverso. E, a mio avviso, con alcuni rischi.

Post come quello dell’assistente fanno capire che in certi studi la dimensione commerciale viene delegata a terzi. Se si guardano le offerte che circolano sui social, ci si accorge che molto spesso si tratta di persone che:

  • non hanno una formazione sanitaria
  • non hanno una formazione giuridica o aziendale
  • nella maggior parte dei casi, non hanno nemmeno una formazione coerente con ciò che offrono

Eppure succede che un professionista laureato “prenda ordini” da chi non ha alcun titolo.

Così ci si affida, spesso a caro prezzo, a figure di cui non si conoscono bene formazione, responsabilità e limiti, delegando il governo di pezzi sensibili dello studio senza valutarne i possibili effetti collaterali.

Vediamone alcuni, tra quelli che mi sembra emergano più direttamente.

1️⃣ Aspetto contrattuale (quasi sempre ignorato)

Coinvolgere i dipendenti sugli obiettivi di vendita — con bonus legati agli incassi o anche solo facendo sentire il fiato sul collo sull’accettazione dei preventivi — non è neutro. Può creare situazioni:

  • non sempre compatibili con il contratto di lavoro
  • che possono snaturare il rapporto
  • che generano pressioni percepite come indebite
  • fino ad arrivare a conflitti interni e vertenze

Non basta dire “bisogna motivare il team”. Serve sapere se e come lo si può fare senza debordare dagli stretti limiti del rapporto di lavoro tenendo conto delle specificità di ogni studio.

2️⃣ Aspetto delicatissimo: il confine con l’abusivismo

Quando un dipendente, per “vendere meglio”, viene indotto a o lasciato libero di:

  • rispiegare una diagnosi con parole proprie
  • riformulare un piano di cura

il rischio è concreto: ci si avvicina all’abusivismo. È un problema? Direi di sì.

3️⃣ Aspetto deontologico (ci pensano in pochi)

Dal codice deontologico medico — anche se non espresso in modo esplicito — si può comunque ricavare un principio chiaro:

👉 non è lecito delegare ad altri il reperimento di pazienti,

soprattutto se ciò avviene in cambio di percentuali, premi o “bonus”.

In altri Ordini professionali questa pratica è apertamente vietata. Perché, a parità di principi comuni alle professioni liberali, non dovrebbe valere lo stesso anche per i medici e gli odontoiatri?

Occorre quindi prudenza: per salvaguardare il futuro dello studio si deve valutare con attenzione a chi ci si affida e cosa viene proposto. Perché se qualcosa dovesse andare storto sul piano dei rapporti di lavoro, della deontologia o delle relazioni con i pazienti, il conto lo pagherà il titolare.

Sai davvero se il tuo studio guadagna?

Molti studi non sanno se stanno davvero guadagnando
A volte si lavora per il paziente, a volte — senza accorgersene — per la banca, per la finanziaria o per l’assicurazione

Nel mezzo, fra studio e paziente, ci sono incassi, fatture, carte, POS, sconti, rate, bonifici, regole fiscali e mille “piccole” decisioni la cui gestione fa la differenza tra uno studio sereno e uno sempre in affanno.


Il prossimo corso online nasce proprio per migliorare tutto questo.

Per gestire questi aspetti non basta la passione per ciò che si fa: serve consapevolezza economica, e una conoscenza chiara delle regole di base, anche fiscali e legali.

👉 Sabato 22 novembre terrò il corso online “Incassare e fatturare in odontoiatria”, dedicato a chi vuole capire — davvero — come funziona il ciclo che va dalla prima visita alla fattura, e come renderlo più sicuro, ordinato e profittevole.

Parleremo di:

  • sistemi di incasso e loro costi reali;
  • leggi e obblighi che regolano incassi e fatture;
  • comunicazione economica col paziente;
  • controllo del denaro e gestione della fatturazione.

Non è un corso motivazionale. È un corso di realtà: quella che ti fa capire se il tuo studio lavora per te… o se sei tu a lavorare per lui.

A questo link tutte le informazioni: https://corsiodontoiatriaecm.it/corso/incassare-e-fatturare-in-odontoiatria

Posso sapere prima quante tasse e contributi dovrò versare per quest’anno? Così mi organizzo. Un breve video illustra un software originale per dentisti e igienisti dentali

ENPAM E SOCIETA’: MA DEVO PROPRIO PAGARE?

Alcuni dentisti si stanno interrogando, probabilmente in vista della scadenza del primo pagamento dei contributi previdenziali dovuti a Enpam, fine ottobre, sulla debenza di contributi calcolati sulle loro partecipazioni in società odontoiatriche, sia commerciali che tra professionisti. In alcuni gruppi social si vedono arrivare domande sul punto, ma le risposte che si leggono, proveniendo o da dentisti o da qualche “intelligenza artificiale”, sono del tutto imprecise e fuorvianti.

Ecco qui di seguito “IL PUNTO” sulla situazione.

Enpam e dentisti soci di società odontoiatriche

Prendo spunto da alcune richieste che mi sono pervenute da dentisti soci di società odontoiatriche commerciali e tra professionisti che cercano chiarimenti sulla loro contribuzione previdenziale ai fini Enpam. La questione in effetti ha varie casistiche. Ho dato alcune risposte, riassumo qui il tutto, come sommatoria dei contributi Enpam dovuti da un dentista anche socio di società odontoiatrica:

1) contributo Enpam dovuto in caso di partecipazione a società di persone, di capitali e cooperative. L’Enpam assoggetta a contribuzione “quota B” (dichiarazione Modello D), anche i redditi dell’iscritto derivanti dalla sua partecipazione nelle società che svolgono attività medica – odontoiatrica o attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione. Ma l’imponibile contributivo non è l’utile della società, che non entra nel gioco e a nulla vale quindi che sia stato o meno distribuito, ma il reddito dichiarato dalla società ai fini fiscali, che non è l’utile. Si deve quindi guardare la dichiarazione dei redditi della società, non il bilancio, e precisamente il reddito imponibile, quindi calcolare di questo la quota attribuibile al socio iscritto in ragione della sua quota di partecipazione agli utili (che potrebbe essere diversa da quella di partecipazione al capitale), dichiararla nel Modello D del socio iscritto. Si tratta dunque di un imponibile contributivo fittizio (tecnicamente si dice “figurativo”).

2) contributo Enpam “quota B” dovuto sul reddito personale dichiarato (modello Redditi PF quadro RE) conseguente all’esecuzione e fatturazione di prestazioni professionali odontoiatriche remunerate dalla società ed effettuate a favore di clienti di quest’ultima;

3) contributo Enpam “quota B” dovuto sul reddito personale dichiarato conseguente alla percezione di eventuali compensi a titolo di amministratore;

4) contributo Enpam “quota B” dovuto sul reddito personale dichiarato conseguente alla percezione di eventuali compensi a titolo di direttore sanitario;

Si ricorda che le società odontoiatriche dotate di direttore sanitario, devono versare come contributo di solidarietà a “quota B”, in qualità di propria (della societànon dl socio/soci) obbligazione, lo 0,5% del fatturato dovuto all’odontoiatria entro il 30/9 di ogni anno con riferimento al fatturato dell’anno precedente.

Verso la “STO” – Società Tra Odontoiatri?

Verso la SPO (o forse meglio la STO – Società Tra Odontoiatri): esegesi dell’emendamento che, se sarà approvato così com’è oggi, intende vietare le società commerciali in odontoiatria

Desta da tempo un vivo interesse nel mondo odontoiatrico l’evolversi dei testi della legge annuale sulla concorrenza, nei quali spesso si inseriscono emendamenti che mettono in discussione i confini dell’odontoiatria societaria e cercano di riportarla sotto il controllo ordinistico.

La proposta emendativa “di maggioranza” in discussione contiene previsioni che, se approvate, potrebbero segnare un punto di svolta: la trasformazione della forma societaria del settore verso una “Società Professionale Odontoiatrica” (SPO), o forse ancor meglio la STO, Società Tra Odontoiatri.

Di seguito, l’analisi degli incisi più rilevanti, con i rischi, le opportunità e le questioni interpretative che ne derivano.

1. «L’esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti…»

Cosa cambia rispetto ad oggi?
Oggi è possibile che società commerciali di capitali (S.r.l., S.p.A.) e di persone (S.n.c., S.a.s) esercitino attività odontoiatrica, purché rispettino i requisiti sanitari e nominino un direttore sanitario.

L’emendamento introdurrebbe una riserva: solo le STP odontoiatriche (iscritte all’albo professionale) potrebbero esercitare l’attività odontoiatrica in forma societaria. Con alcune eccezioni. Ciò comporta:

  • la proibizione ex novo di costituire nuove società odontoiatriche non-STP;
  • la necessità di trasformazione delle società commerciali esistenti, entro un termine (previsto: 24 mesi);
  • una ridefinizione del confine tra imprenditorialità e professione, che attribuisce un peso normativo all’affiliazione all’ordinamento professionale.

Problemi interpretativi

  • Cosa succede ai contratti di ogni tipo in corso con soggetti “non-STP”?
  • Il regime transitorio (24 mesi) può generare contenziosi.
2. Eccezione per società che operano tramite istituti accreditati SSN

L’emendamento recita che sono escluse dal divieto le “società titolari di attività afferenti ad istituti di ricovero, ricerca, didattica istituzionale o universitarie, accreditate al SSN”.

Significato
L’idea è di preservare i contratti “in house” o i service interni a strutture accreditate, concedendo a società che operano all’interno di un ente pubblico/accademico, se accreditato, di restare società commerciali, anche se svolgono attività odontoiatrica.

Tuttavia, emergono problemi:

  • Qual è il titolo giuridico dell’attività affidata? Se la società è formalmente “titolare” di atti odontoiatrici, rientra nella riserva STP?
  • Se la società eseguisse anche attività privata non accreditata dentro la stessa struttura, quella parte cade fuori dall’eccezione?
  • Contratti pluriennali già in essere potrebbero doversi rinegoziare o cadere in conflitto con la norma nuova.

In sostanza, l’eccezione può essere interpretata in modo restrittivo (solo le società già “in organico” alle strutture accreditate) o estensivo (anche i service esterni che operano dentro il vincolo contrattuale). La differenza è cruciale per il destino dei service odontoiatrici.

3. «Le strutture afferenti alle società tra professionisti non necessitano di direttore sanitario»

A prima vista, questo inciso sembra pleonastico: già oggi le STP odontoiatriche non sono tenute a nominare un DS. Ma in realtà introduce una norma chiarificatrice di procedura per le sedi satelliti / unità locali.

Cosa “attesta”?
Che anche le unità operative territoriali o strutture afferenti (succursali, studi satellite) riconducibili a una STP non dovranno avere un proprio direttore sanitario.
È una rassicurazione per ottenere il via libera dalle ASL/regionali nelle autorizzazioni locali, evitando che ogni sede venga gravata di tale adempimento.

Effetti organizzativi

  • Le STP “madre” potranno costruire una rete di sedi locali con minore onere burocratico.
  • Si riduce il rischio che le autorità sanitarie impongano un DS per ogni unità locale, anche se appartenente a una STP già costituita.
4. «Possono cooperare … collaboratori appartenenti sia ai lavoratori dipendenti sia ai lavoratori autonomi esterni»

Questo inciso rafforza ed esplicita un aspetto che già esiste nel DM 34/2013 (Regolamento STP), la libertà per i soci di STP di utilizzare ausiliari, ma lo porta su un piano superiore in termini di legittimazione. L’ausiliario comunque rimane sotto il controllo dei singoli soci e non della STP, cosa che porterebbe immediatamente a negare la natura professionale della società.

Cosa introduce?

  • Il verbo “cooperare” sostituisce una concezione più “accessoria”: non solo ausilio, ma partecipazione pianificata all’attività del socio professionista.
  • Consente esplicitamente che collaboratori (autonomi esterni e dipendenti) partecipino in modo stabile, nella rete operativa della STP.
  • È una risposta normativa alle residue resistenze interpretative, per le quali nella STP solo i soci in quanto persone possono operare, interpretazione comunque non corretta.

Limiti che restano

  • Non può implicare che i collaboratori, si pensi al personale ausiliario dipendente, possano svolgere atti clinici riservati: l’attività professionale resta appannaggio delle figure autorizzate.
  • Occorrerà chiarezza statutaria in merito ai limiti delle funzioni affidate, alle responsabilità e alle polizze assicurative.
  • Servirà che lo statuto e i contratti interni includano esplicitamente la disciplina della cooperazione sotto direzione, nei limiti dei profili professionali.
5. «L’incompatibilità di cui all’art. 10, comma 6, L. 183/2011, non si applica alle STP mediche e odontoiatriche»

Probabilmente è l’inciso più innovativo e suggestivo: introduce una deroga, creando uno spazio nuovo per forme societarie “ibridate”.

Cosa prevede oggi l’art. 10, comma 6, L. 183/2011?
Il comma 6 stabilisce che la partecipazione “a qualunque titolo” in più STP è incompatibile, sia per i soci professionisti sia per i non professionisti (soci tecnici o di capitale).
Questa incompatibilità ha finora impedito che un soggetto fisico o giuridico controlli più STP simultaneamente nel medesimo ambito professionale.

La deroga contenuta nell’emendamento
Se approvata, le STP odontoiatriche (e mediche) saranno esentate da tale incompatibilità: dunque un soggetto potrà partecipare a più STP contemporaneamente in ambito sanitario.

Si delineano due modelli:

  • una STP unica con sedi locali, sotto un solo soggetto giuridico;
  • più STP “sorelle”, ciascuna formalmente autonoma, ma con partecipazione incrociata di un investitore o soggetto di capitale, che può agire da trait d’union.

Conseguenze attese

  • Si crea una rete multi-società, che conserva l’impronta capitalistica ma opera sotto il cappello della professione ordinata.
  • Le catene odontoiatriche non verrebbero eliminate, ma convertite in forme STP, soggette a iscrizione, vigilanza e regolamento professionale.
  • Le società di capitale (es. S.r.l.) potranno diventare soci di capitale di STP multiple (entro i limiti statutari).
  • È probabile, infine, che si affermi una “specie” nuova: la Società Professionale Odontoiatrica (SPO), o forse meglio la STO, Società Tra Odontoiatri, similmente alle STA tra avvocati, dunque con regole speciali rispetto alle altre STP

Società professionali odontoiatriche: verso un “capitalismo ordinistico”?

Società professionali odontoiatriche: verso un “capitalismo ordinistico”?

Visto l’interesse, propongo una mia prima e sintetica interpretazione dei possibili effetti di sistema di un emendamento presentato alla legge sulla concorrenza ora in discussione al Senato

Desta sempre molto interesse fra gli odontoiatri l’avvicinarsi dell’approvazione della legge annuale sulla concorrenza, dove quasi ogni anno si presentano emendamenti finalizzati a riportare sotto il controllo ordinistico l’attività odontoiatrica, che oggi vede una progressione della presenza di soggetti economici non professionali. Quest’anno gli emendamenti sono due, uno dei quali, quello presentato da relatori della maggioranza di governo, che si allega, contiene delle previsioni di notevole impatto, tanto che si potrebbe prefigurare la nascita della “SPO”, società professionale odontoiatrica, una nuova “specie” della STP, come già da tempo avviene per la STA, la società tra avvocati.

Se tale emendamento venisse approvato. Il risultato finale non sembra essere l’esclusione del capitale dall’odontoiatria, bensì la sua trasformazione in una forma più regolata e sottoposta al controllo degli Ordini professionali. In altri termini, non un ritorno alla professione tradizionale, ma un nuovo modello di “capitalismo ordinistico”.

1. Dal modello capitalistico puro al modello capitalistico ordinistico

Le catene odontoiatriche oggi operano principalmente come società commerciali (S.r.l. o S.p.A.), con logiche di impresa pura. L’emendamento formalmente vieta questa strada: in futuro, l’attività odontoiatrica societaria sarà riservata alle STP odontoiatriche.
Tuttavia, la deroga al divieto di pluri-partecipazione (art. 10, comma 6, L. 183/2011) apre alla possibilità che un medesimo soggetto economico – persona fisica o società – partecipi a più STP contemporaneamente. Di fatto, le catene non scompaiono, ma cambiano pelle.

2. Il ruolo centrale degli Ordini professionali

La vera novità è che, a differenza di oggi, queste società dovranno tutte iscriversi all’albo delle STP, entrando così nel pieno perimetro del controllo ordinistico. Non solo i soci professionisti, ma anche le compagini societarie miste e gli stessi soci di capitale saranno soggetti a verifiche, regolamenti e poteri disciplinari.
Si passa quindi da un modello “fuori ordinamento” a uno integralmente vigilato dagli Ordini provinciali.

3. Una compatibilità strategica

Il sistema che si delinea può essere definito una forma di capitalismo compatibile:

  • i network potranno crescere e standardizzare processi e marketing,
  • la governance rimarrà centrata sulla prevalenza dei soci professionisti,
  • gli Ordini avranno strumenti di vigilanza e potere disciplinare,
  • il fenomeno delle catene verrà istituzionalizzato e reso trasparente.
4. Effetti concreti sul mercato

Gli studi individuali non vedranno ridursi la pressione concorrenziale delle catene, ma potranno confidare che tali realtà saranno più disciplinate e meno opache.
Gli investitori privati avranno ancora un ruolo, purché accettino regole di governance bilanciate.
Gli Ordini, di fatto, assumeranno un ruolo nuovo: non solo tutori della deontologia, ma anche regolatori indiretti della concorrenza organizzata.

5. Il paradosso finale

L’emendamento che dovrebbe ridimensionare la logica capitalistica in odontoiatria rischia, in realtà, di istituzionalizzarla.
Non si elimina la grande organizzazione, la si riconduce entro un recinto controllato:

  • non più catene “esterne” al sistema,
  • ma catene “interne” e sorvegliate dall’Ordine.

Il risultato potrebbe essere la nascita di una vera e propria “SPO” – Società Professionale Odontoiatrica: un modello in cui il capitale resta presente e operativo, ma integrato e subordinato al controllo ordinistico. Una forma nuova, ibrida, di concorrenza capitalistica regolata, destinata a segnare il futuro del settore.

🦷 Collaboratore di studio odontoiatrico, sei pagato a giornata? ⚠️ Occhio alla fattura!

Prestazioni sanitarie esenti IVA: è sufficiente indicare “una giornata lavorativa” in fattura? Un nuovo articolo.

Il quesito è interessante e riguarda un problema pratico e ricorrente: quello del contenuto descrittivo minimo che una fattura deve avere per beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie, ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72.

L’esenzione IVA non si applica “per contratto”

Il fatto che un contratto stabilisca un compenso fisso per giornata non è di per sé sufficiente a garantire l’esenzione IVA.
Infatti, l’agevolazione si applica non alla modalità di pagamento, ma alla natura oggettiva della prestazione resa, che deve essere:

  • di tipo sanitario, finalizzata alla diagnosi, cura o riabilitazione della persona;
  • svolta da un soggetto abilitato, iscritto all’albo o autorizzato all’esercizio della professione sanitaria.

Cosa richiede la legge per la descrizione in fattura?

L’art. 21, comma 2, lett. g) del DPR 633/72 stabilisce che la fattura deve indicare la “natura, qualità e quantità” dei beni o servizi oggetto dell’operazione.

Applicato al caso delle prestazioni sanitarie, questo significa che la descrizione in fattura deve:

  1. Specificare che si tratta di prestazioni sanitarie, per soddisfare il requisito della “natura” e aprire la porta all’esenzione dall’Iva;
  2. Indicare la tipologia, per soddisfare il requisito della “qualita” (es. igiene dentale, ablazione tartaro, consulenza odontoiatrica);
  3. Quantificare l’attività svolta, per soddisfare il requisito della “quantità” (numero prestazioni, ore impegate, giornate);
  4. Fare riferimento alla norma di esenzione (art. 10, n. 18 DPR 633/72).

Una descrizione generica del tipo “una giornata lavorativa come da contratto” non soddisfa questi requisiti. È troppo generica e non consente di stabilire se il corrispettivo si riferisce a una prestazione sanitaria esente o a un’attività generica (che, fiscalmente, sarebbe imponibile IVA).

Rischi connessi a una descrizione generica

Una descrizione legalmente insufficiente in fattura può portare a due conseguenze negative:

  1. Disconoscimento dell’esenzione IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, con obbligo di versamento dell’imposta e sanzioni;
  2. Difficoltà probatorie in caso di contestazioni o verifiche, perché la fattura non dimostra in modo autonomo e documentato l’effettiva natura sanitaria dell’operazione. Il committente del collaboratore rischia di vedersi contestata la deducibilità della spesa.

Una formula corretta e prudente

Per non incorrere in rischi, la descrizione dovrebbe essere più dettagliata, pur mantenendo un’impostazione sintetica.
Una soluzione possibile potrebbe essere:

“Compenso per giornata di attività sanitaria in data [__], comprensiva di nr. __ prestazioni di [inserire una branca], esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 DPR 633/72”

In questo modo, la fattura:

  • Collega il corrispettivo a un’attività sanitaria specifica;
  • Riporta un’unità di misura accettabile (n. prestazioni);
  • Consente, se necessario, di confrontare quanto dichiarato in fattura con le agende cliniche o i registri pazienti dello studio o dello stesso igienista dentale.

Conclusione

L’esenzione IVA per prestazioni sanitarie non è automatica né contrattuale: richiede che la fattura documenti in modo idoneo natura, qualità e quantità del servizio sanitario reso.
Le formule troppo generiche, come “una giornata lavorativa come da contratto”, non garantiscono la tutela fiscale del professionista e non rispettano appieno gli obblighi dell’art. 21 del DPR 633/72.

Un piccolo sforzo in più nella redazione della causale in fattura può evitare gravi complicazioni future.