ALLARGATA LA PLATEA DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Nuove chance per i professionisti e le imprese che hanno avuto riduzioni di fatturato, ma ora anche del risultato di esercizio, per accedere agli aiuti statali. Anche chi nelle precedenti edizioni non fosse rientrato nelle agevolazioni, ora potrebbe ricevere gli aiuti. Vediamo per punti dunque le novità in breve portate dall’art. 1 del nuovo DL (Decreto Legge) 25 maggio 2021 nr. 73, che in totale “cuba” 15,4 miliardi di Euro per i contributi a fondo perduto, pubblicato nella GU serie generale nr. 13 della stessa data:

  1. chi ha già ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del DL 22 marzo 2021 nr. 41, con l’accredito su un suo Iban o come credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in base al disposto del comma 1 della norma in presentazione, senza dover presentare altra istanza riceverà un importo identico al precedente con le stesse modalità; basterà dunque attendere l’arrivo sull’Iban dei fondi o procedere a compensare in F24 l’importo del  nuovo contributo; per tale nuovo intervento a sostegno delle attività produttive il Governo mette sul tavolo 8 miliardi di Euro per l’anno in corso.
  2. gli operatori economici “maggiormente colpiti” dall’emergenza epidemiologica Covid-19, possono, in alternativa alla fruizione del secondo contributo ex DL 41 2021 di cui al precedente primo punto, presentare facoltativamente un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate qualora il loro ammontare medio mensile del fatturato del periodo che va dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020. Per il contributo ex DL 41 2021 si considerava infatti il confronto fra il fatturato medio mensile delle due intere annualità, compresi i primi mesi del 2020 che il nuovo contributo invece “taglia” fuori in quanto potrebbero non essere stati “colpiti” dalle conseguenze dell’epidemia. Il limite per poter rientrare nell’agevolazione è dunque ora calcolato sul fatturato dei soli mesi del 2020 che certamente hanno risentito della nuova situazione, e perciò alcune attività che non avevano diritto al primo contributo ora potrebbero riceverlo.
  3.  il contributo del punto 2, è calcolato in percentuale della differenza fra i due valori medi di fatturato, ma questa percentuale sarà più alta per le attività che non hanno beneficiato del contributo del DL 41 2021, si tratta dunque di una interessante nuova opportunità, al ricorrere ovviamente del requisito indicato al punto 2, proprio per chi non avesse potuto ottenere il contributo del precedente decreto. La procedura telematica per l’inoltro dell’istanza saranno definiti da apposito provvedimento del direttore Agenzia entrate, e da quel momento ci saranno sessanta giorni per presentarla. Per questo nuovo contributo, sono stati stanziati 3,4 miliardi di Euro.
  4. Chi avesse già beneficiato del contributo del decreto 41 2021, e presenterà l’istanza per ottenere il contributo alternativo del punto 2 anziché “accontentarsi” della ripetizione automatica descritta al punto 1, qualora in base al nuovo calcolo gli dovesse spettare una somma maggiore di quella che gli arriverebbe “in automatico”, si vedrà riconoscere anche la differenza; se invece con il nuovo calcolo gli spettasse una somma pari o inferiore, percepirà  unicamente il contributo “automatico” del punto 1.
  5. E’ previsto infine un nuovo contributo a fondo perduto, diverso dai precedenti in quanto calcolato in percentuale non più della riduzione del valore medio del fatturato mensile, ma della diminuzione del risultato d’esercizio, desunto dal confronto fra i dati della dichiarazione dei redditi per il 2020, che sarà da presentare entro il 10 di settembre di quest’anno anziché entro il 30 novembre, e quelli della dichiarazione relativa al 2019. Se il risultato d’esercizio del 2020 sarà inferiore di una certa percentuale, ancora da decidere, rispetto al 2019, allora si avrà diritto al nuovo contributo a fondo perduto. La percentuale del contributo sulla riduzione del risultato sarà decisa da un prossimo provvedimento del Ministero dell’economia e finanze. Per l’attuazione di questo nuovo aiuto, si dovranno attendere i provvedimenti ministeriali e dell’Agenzia delle entrate. Per questo nuovissimo contributo a fondo perduto sono stati stanziati 4 miliardi di Euro.

Dentista ditta individuale? Si, forse, no

In alcuni scritti, e in particolare in un articolo apparso nel gennaio 2021 su una rivista professionale, affermavo che l’attività odontoiatrica può essere gestita in modo imprenditoriale, anziché professionale, da parte di un imprenditore “individuale o societario”. Tale affermazione, si poggia sulla libertà per ogni soggetto giuridico pubblico o privato, di essere titolare di un ambulatorio purché autorizzato.

In seguito, sono apparsi dei contributi relativi alla possibilità per il dentista, rectius per un iscritto a un Ordine professionale, di operare come “ditta individuale”, iscritta in Camera di commercio, anziché come professionista intellettuale. Fra le differenze dei due status, quella fiscale comporta che nel primo caso la tassazione avverrebbe con le regole dettate per le imprese, nel secondo con quelle del lavoro autonomo.

Ora, prima di far notare che, da qualche anno, sembrerebbe esistere un generale divieto ad esercitare l’attività odontoiatrica in forma di ditta individuale, giova sapere che, per quanto scritto nel primo paragrafo, chiunque, può, come ditta individuale nonché come società commerciale, allestire un ambulatorio con i necessari requisiti, nominare un direttore sanitario e chiedere l’autorizzazione all’esercizio.

Però, se quel “chiunque” fosse un dentista in attività, si verrebbe a creare un conflitto insanabile fra la sostanza dell’attività, che è l’esercizio della professione, e la veste giuridica formale, che nel caso della ditta individuale, impresa, risulterebbe essere fittizia. Per capirsi, un dentista che facesse il suo mestiere come ditta individuale, risulterebbe portare contemporaneamente due “cappelli”, il che è, civilisticamente e fiscalmente, non consentito. Per le professioni ordinistiche, non c’è possibilità di scelta: vanno esercitate civilmente in base alle regole del contratto d’opera intellettuale, non a quelle del lavoro nell’impresa, fiscalmente in forma di lavoro autonomo. O non vanno esercitate. Il dentista che volesse essere titolare, in veste di ditta individuale cioè impresa, di un ambulatorio autorizzato, dovrebbe dunque, se non proprio “spretarsi” (cancellarsi dall’Ordine) almeno astenersi dall’esercitare nei fatti la professione, per farla fare ad altri abilitati in qualità di incaricati della ditta individuale. Oppure, al limite, ma molto al limite, la ditta individuale del dentista dovrebbe esercitare attività diversa da quella odontoiatrica, ad esempio la gestione di poliambulatori.

Venendo alla questione della apparente presenza di un vero e proprio divieto all’esercizio delle attività odontoiatriche come ditta individuale, si consideri la seguente disposizione di legge, il comma 153 art. 1 della legge 4 agosto 2017 nr. 124 (sottolineature mie):

“L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.”.

Si noti che la norma dispone per le “attività” odontoiatriche, non per la “professione”. Con questa disposizione, scritta per poter modificare la normativa nazionale delle Camere di commercio a seguito del parere 415099/2016 del MISE che, almeno “sulla carta”, impediva l’iscrizione in camera di commercio (rectius al Registro delle imprese) delle società commerciali qualora queste dichiarassero come attività svolta quella degli studi odontoiatrici, è stato rimosso l’effetto del parere, ma forse per una scrittura troppo rapida è sorto come effetto collaterale, tale almeno a me sembra, quello di riservare l’attività odontoiatrica solo ai liberi professionisti, alle STP e alle società commerciali. Niente imprese ditte individuali. Sta di fatto che, vigente questo apparente divieto, le camere di commercio hanno ugualmente iscritto ditte individuali che nei codici attività recano il codice 86.23 (come hanno continuato a iscrivere società commerciali anche dopo il parere del MISE ma prima della legge 124 del 2017), circa una novantina da ottobre 2017 ma, a titolo di mera informazione, di queste solo poco più di dieci dichiarano di svolgere effettivamente l’attività odontoiatrica (l’uso del codice Ateco è infatti obbligatorio in sede di apertura della partita Iva, quindi per l’Agenzia delle entrate, ma non per l’iscrizione di un’impresa che declina l’attività esercitata “a parole”) di cui otto risultano di proprietà di dentisti iscritti all’Ordine. Fra le altre ditte individuali con il codice attività 86.23, l’attività esercitata che va per la maggiore è la coltivazione di frutti oleosi e di cereali. Presenti in buona misura anche l’allevamento di suini ed equini, la locazione di immobili e la vendita per corrispondenza di prodotti alimentari. Insomma, un po’ di confusione, sarebbe meglio non provocarne altra.

Contributo “a fondo perduto” 2021. In breve, a chi spetta?

Molti si staranno domandando se hanno o meno diritto a percepire il contributo previsto dal Governo. Una tabella riassuntiva può aiutare a fare rapidamente chiarezza.

Sospendere le rate di mutui e leasing? Fermi tutti! Anche i dentisti

Nel decreto legge 17 marzo 2020 nr. 18, una disposizione di cui molto si è parlato, anche nell’ambito dell’odontoiatria, è quella dell’art. 56, dove prevede per le “attività imprenditoriali danneggiate”, e sarà infatti chiesto di attestare questo danno, delle tutele rispetto ai rapporti in essere con le banche e gli intermediari finanziari. Fra cui la sospensione delle rate di mutui e leasing in scadenza entro il 30 settembre incluso.

Il tutto è da farsi presentando una comunicazione alla banca o all’intermediario, corredata da una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” nella quale il richiedente deve attestare: “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid 19”.

Da molte parti sono venuti improvvidi incitamenti a presentare immediatamente, “senza se e senza ma”, questa comunicazione, considerando cosa meramente formale il rilascio dell’attestazione di cui si è detto. Circolano numerosi fac-simile dell’attestazione, alcuni talmente mal fatti da essere forieri di per se stessi di una denuncia per falsità ideologica.

In realtà occorre stare più che attenti. Infatti, rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta dal comma 3, senza che sia già in atto, e la cosa sia dimostrabile a posteriori, la “temporanea carenza”, è cosa da evitare in via assoluta. Le conseguenze di una eventuale futura contestazione di aver rilasciato una falsa dichiarazione sono di tipo penale e assai pesanti. Segui il link sotto per leggere l’articolo completo.

Vedi articolo completo

CORONAVIRUS. Il Decreto del Governo

Negli allegati (in calce al testo) ci sono i Comuni, le Provincie e le Regioni cui si riferiscono gli articoli 1 e 2; gli articoli 3 e 4 sono invece riferiti a tutta Italia

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) 

(GU n.52 del 1-3-2020)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  25  gennaio  2020,
recante «Misure profilattiche contro il  nuovo  Coronavirus  (2019  -
nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  21  del  27  gennaio
2020; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  gennaio  2020,
recante «Misure profilattiche contro il  nuovo  Coronavirus  (2019  -
nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio
2020; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  21  febbraio  2020,
recante «Ulteriori misure profilattiche contro  la  diffusione  della
malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
44 del 22 febbraio 2020; 
  Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa  con
il Presidente della Regione  Lombardia  e  con  il  Presidente  della
Regione del Veneto, rispettivamente in data 21  febbraio  2020  e  in
data 22 febbraio 2020; 
  Viste, altresi', le ordinanze adottate dal  Ministro  della  salute
d'intesa   con   i   Presidenti   delle    Regioni    Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia,  Piemonte  e  Veneto,  in  data  23
febbraio 2020, pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  25
febbraio 2020; 
  Vista, inoltre, l'ordinanza  adottata  dal  Ministro  della  salute
d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
  Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il  quadro  degli
interventi e delle misure attuative  del  decreto-legge  23  febbraio
2020,  n.  6,  disponendo,  dalla  data  di  efficacia  del  presente
provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Tenuto   conto   delle   indicazioni   formulate    dal    Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2  dell'ordinanza  del  Capo  del
dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione e per le politiche giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le autonomie, nonche' sentiti i  Presidenti  delle
Regioni Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lombardia,  Veneto,
Piemonte, Liguria,  Marche  e  il  Presidente  della  Conferenza  dei
Presidenti delle regioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti  di  contenimento  del  contagio  nei  comuni  di  cui
                           all'allegato 1 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-COV2-2019/2020,  nei  comuni  indicati  nell'allegato  1,   sono
adottate le seguenti misure di contenimento: 
    a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all'allegato 1  da
parte di tutti gli individui comunque ivi presenti; 
    b) divieto di accesso nei comuni di cui all'allegato 1; 
    c)  sospensione  di  manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi
natura, di eventi e di ogni forma di riunione  in  luogo  pubblico  o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e  religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 
    d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'art.
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e  delle  scuole  di
ogni  ordine  e  grado,  nonche'  delle  istituzioni  di   formazione
superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la  possibilita'  di
svolgimento di attivita' formative a distanza; 
    e) sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di
ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020; 
    f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico  dei  musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle
disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali
istituti e luoghi; 
    g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva
l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica  utilita',  secondo
le modalita' e i  limiti  indicati  con  provvedimento  del  prefetto
territorialmente competente; 
    h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche  e  private,
indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1; 
    i) chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad  esclusione  di
quelle di pubblica utilita', dei servizi pubblici essenziali  di  cui
agli articoli 1 e 2 della legge 12  giugno  1990,  n.  146,  e  degli
esercizi commerciali per l'acquisto dei  beni  di  prima  necessita',
secondo le modalita'  e  i  limiti  indicati  con  provvedimento  del
prefetto territorialmente competente; 
    j) obbligo di accedere ai servizi  pubblici  essenziali,  nonche'
agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessita'
indossando  dispositivi  di  protezione   individuale   o   adottando
particolari  misure  di  cautela  individuate  dal  dipartimento   di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio; 
    k) sospensione dei servizi di trasporto di merci  e  di  persone,
terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale,  anche
non  di  linea,  con  esclusione  del  trasporto  di  beni  di  prima
necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali  deroghe  previste
dai prefetti territorialmente competenti; 
    l) sospensione delle attivita'  lavorative  per  le  imprese,  ad
esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica
utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che
possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita'  a
distanza. Il prefetto, d'intesa con  le  autorita'  competenti,  puo'
individuare specifiche misure finalizzate a  garantire  le  attivita'
necessarie per l'allevamento degli animali e la  produzione  di  beni
alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo
biologico di piante e animali; 
    m) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i
lavoratori residenti o domiciliati, anche  di  fatto,  nel  comune  o
nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori  da  uno
dei comuni di cui all'allegato 1. 
  2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma  1,  non  si
applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia,
del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle forze armate,
nell'esercizio delle proprie funzioni. 
                               Art. 2 
 
Misure urgenti di contenimento del contagio  nelle  regioni  e  nelle
                 province di cui agli allegati 2 e 3 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui  all'allegato  2  sono
adottate le seguenti misure di contenimento: 
    a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, sino all'8 marzo  2020,  in  luoghi  pubblici  o
privati. Resta  consentito  lo  svolgimento  dei  predetti  eventi  e
competizioni, nonche' delle sedute  di  allenamento,  all'interno  di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei  comuni  diversi  da
quelli di cui all'allegato 1.  E'  fatto  divieto  di  trasferta  dei
tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2
per la partecipazione  ad  eventi  e  competizioni  sportive  che  si
svolgono nelle restanti regioni e province; 
    b) e' consentito lo svolgimento delle attivita'  nei  comprensori
sciistici a condizione  che  il  gestore  provveda  alla  limitazione
dell'accesso  agli  impianti  di  trasporto  chiusi  assicurando   la
presenza di un massimo di persone pari ad  un  terzo  della  capienza
(funicolari, funivie, cabinovie, ecc.); 
    c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni
organizzate, di carattere non  ordinario,  nonche'  degli  eventi  in
luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  ma
aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema,
teatri, discoteche, cerimonie religiose; 
    d) apertura dei luoghi di culto e' condizionata  all'adozione  di
misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro; 
    e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi  per
l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 65 e delle attivita' didattiche nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nonche' della  frequenza  delle  attivita'  scolastiche  e  di
formazione superiore, comprese le Universita'  e  le  Istituzioni  di
Alta  Formazione   Artistica   Musicale   e   Coreutica,   di   corsi
professionali,  master,  corsi  per  le   professioni   sanitarie   e
universita' per anziani, ad esclusione dei  corsi  per  i  medici  in
formazione specialistica e  dei  corsi  di  formazione  specifica  in
medicina generale, nonche'  delle  attivita'  dei  tirocinanti  delle
professioni  sanitarie,  ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'   di
svolgimento di attivita' formative a distanza; 
    f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  a
condizione che  detti  istituti  e  luoghi  assicurino  modalita'  di
fruizione contingentata o comunque tali da evitare  assembramenti  di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare
la distanza tra loro di almeno un metro; 
    g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad
esclusione dei casi  in  cui  venga  effettuata  la  valutazione  dei
candidati  esclusivamente  su  basi  curriculari   e/o   in   maniera
telematica, nonche' ad  esclusione  dei  concorsi  per  il  personale
sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  stato  e  di  abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di  quelli  per
il personale della protezione  civile,  ferma  restando  l'osservanza
delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica
amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020; 
    h) svolgimento delle attivita' di  ristorazione,  bar  e  pub,  a
condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere  e
che, tenendo conto  delle  dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei
locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro; 
    i) apertura delle attivita' commerciali diverse da quelle di  cui
alla lettera h) condizionata  all'adozione  di  misure  organizzative
tali da consentire  un  accesso  ai  predetti  luoghi  con  modalita'
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti  di  persone,
tenuto conto delle dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  locali
aperti  al  pubblico,  e  tali  da  garantire  ai  frequentatori   la
possibilita' di rispettare la distanza  di  almeno  un  metro  tra  i
visitatori; 
    j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di  degenza,
da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; 
    k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori  agli  ospiti
nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; 
    l) sospensione dei congedi ordinari  del  personale  sanitario  e
tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a
gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a
livello regionale; 
    m) privilegiare, nello svolgimento di  incontri  o  riunioni,  le
modalita' di collegamento da remoto  con  particolare  riferimento  a
strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita'  e
coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. 
  2. Nelle sole province di cui all'allegato 3 si applica altresi' la
seguente misura: 
    a) chiusura nelle giornate di sabato e  domenica  delle  medie  e
grandi strutture di vendita e  degli  esercizi  commerciali  presenti
all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle
farmacie,  delle  parafarmacie  e  dei  punti   vendita   di   generi
alimentari. 
  3. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di  Piacenza
si applica altresi' la seguente misura: 
    a) sospensione delle  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi,
piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza, centri culturali,  centri  sociali,  centri
ricreativi. 
  4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei  distretti  di  Corte  di
appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1, sino  al  15
marzo 2020, per i servizi aperti al  pubblico  e  in  relazione  alle
attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita'  urgenti,  il
Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il  dirigente  amministrativo,
puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche
in deroga a quanto disposto dall'art.  162  della  legge  23  ottobre
1960, n. 1196. 
                               Art. 3 
 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
 
  1. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti
misure: 
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate  misure  di
prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria
previste dall'Organizzazione mondiale  della  sanita'  e  applica  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
previste dal Ministero della salute; 
    b) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione rese note dal Ministero  della  salute  di  cui
all'allegato 4; 
    c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1  del
25 febbraio 2020, sono messe a disposizione  degli  addetti,  nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
    d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la
diffusione delle medesime informazioni sulle  misure  di  prevenzione
igienico sanitarie  elencate  nell'allegato  4  presso  gli  esercizi
commerciali; 
    e) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; 
    f) nello svolgimento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e
private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere
adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti
ravvicinati tra i candidati e tali da garantire  ai  partecipanti  la
possibilita' di rispettare la distanza di  almeno  un  metro  tra  di
loro; 
    g) chiunque  abbia  fatto  ingresso  in  Italia,  a  partire  dal
quattordicesimo giorno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto,  dopo  aver  soggiornato   in   zone   a   rischio
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale  della
sanita',  o  sia  transitato  o  abbia  sostato  nei  comuni  di  cui
all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al  dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio  nonche'
al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG»)  ovvero  al
pediatra di  libera  scelta  (di  seguito  «PLS»).  Le  modalita'  di
trasmissione dei dati ai servizi di sanita'  pubblica  sono  definite
dalle regioni con apposito provvedimento, che  indica  i  riferimenti
dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; in caso
di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o  il  numero
verde appositamente istituito  dalla  regione,  gli  operatori  delle
centrali comunicano generalita' e recapiti  per  la  trasmissione  ai
servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti. 
  2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1,  alla  prescrizione
della  permanenza  domiciliare,  secondo  le  modalita'  di   seguito
indicate: 
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti  ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
    b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento  fiduciario,  informano  dettagliatamente  l'interessato
sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e  le  finalita'
al fine di assicurare la massima adesione; 
    c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento  fiduciario  l'operatore  di  sanita'  pubblica  informa
inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto  e'  assistito  anche  ai  fini
dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare  INPS.  HERMES.
25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020); 
    d) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara
che per motivi di sanita' pubblica  e'  stato  posto  in  quarantena,
specificando la data di inizio e fine. 
  3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre: 
    a) accertare l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
    b) informare la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
    c) informare la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera). 
  4.  Allo  scopo  di  massimizzare  l'efficacia  del  protocollo  e'
indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita'
dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione
e l'applicazione delle seguenti misure: 
    a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici  giorni
dall'ultima esposizione; 
    b) divieto di contatti sociali; 
    c) divieto di spostamenti e/o viaggi; 
    d)  obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'   di
sorveglianza; 
  5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
    a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore  di  sanita'
pubblica; 
    b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire  all'avvio  del
protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; 
    c) rimanere nella sua  stanza  con  la  porta  chiusa  garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario. 
  6.  L'operatore  di  sanita'   pubblica   provvede   a   contattare
quotidianamente per avere notizie sulle condizioni  di  salute  della
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il MMG/PLS, il medico  di  sanita'  pubblica  procede
secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero
della salute. 
  7. Su tutto il territorio  nazionale  si  applicano  le  misure  di
prevenzione di cui all'allegato 4. 
                               Art. 4 
 
          Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  le  seguenti
misure: 
    a) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati
dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi
individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art.
22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica
anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 
    b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado,
sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020; 
    c) la riammissione nei servizi educativi per  l'infanzia  di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65  e  nelle
scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva
soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15
novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n.
6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla  data  del
15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico,  anche  in
deroga alle disposizioni vigenti; 
    d) i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  l'attivita'
didattica  sia  stata  sospesa  per  l'emergenza  sanitaria,  possono
attivare, sentito il  collegio  dei  docenti,  per  la  durata  della
sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto  anche  riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; 
    e) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore
dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in
ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  febbraio  2020,
la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    f) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  Alta  Formazione
Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la  partecipazione  degli  studenti  alle  attivita'   didattiche   o
curriculari,  le  attivita'  medesime  possono  essere  svolte,   ove
possibile, con  modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime
Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche
esigenze  degli  studenti  con  disabilita'.  Le  Universita'  e   le
Istituzioni  di  cui  al  precedente  periodo,   successivamente   al
ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto
necessario ed in ogni caso individuandone le relative  modalita',  il
recupero delle attivita'  formative  nonche'  di  quelle  curriculari
ovvero  di  ogni  altra  prova  o  verifica,  anche  intermedia,  che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico; 
    g) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle
Universita' e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale
e  Coreutica,  queste  possono  essere  svolte,  ove  possibile,  con
modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e
Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli
studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di  cui  al
precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle
attivita' formative, nonche' di quelle curriculari,  ovvero  di  ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del  percorso  didattico;  le  assenze  maturate  dagli
studenti di cui alla presente lettera  non  sono  computate  ai  fini
della eventuale ammissione ad esami  finali  nonche'  ai  fini  delle
relative valutazioni; 
    h) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del Covid-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti  provenienti  dai
Comuni di  cui  all'allegato  1,  sino  al  termine  dello  stato  di
emergenza. 
                               Art. 5 
 
               Esecuzione e monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure  di  cui  all'art.  1,  nonche'  monitora  l'attuazione  delle
restanti  misure  da  parte  delle  amministrazioni  competenti.   Il
prefetto, ove occorra, si avvale  delle  forze  di  polizia,  con  il
possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'
delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia
autonoma interessata. 
                               Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto producono il  loro  effetto
dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020. 
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto
cessano di produrre effetti il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 23 febbraio 2020, nonche' il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresi'  di  produrre
effetto ogni ulteriore  misura  anche  di  carattere  contingibile  e
urgente, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2,  del  decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6. 
    Roma, 1° marzo 2020 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Conte           
 
Il Ministro della salute 
        Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
346 
                                                           Allegato 1 
 
    Comuni: 
      1) nella Regione Lombardia: 
        a) Bertonico; 
        b) Casalpusterlengo; 
        c) Castelgerundo; 
        d) Castiglione D'Adda; 
        e) Codogno; 
        f) Fombio; 
        g) Maleo; 
        h) San Fiorano; 
        i) Somaglia; 
        l) Terranova dei Passerini. 
      2) nella Regione Veneto: 
        a) Vo'. 
                                                           Allegato 2 
 
    Regioni: 
      a) Emilia-Romagna; 
      b) Lombardia; 
      c) Veneto. 
    Province: 
      a) Pesaro e Urbino; 
      b) Savona. 
                                                           Allegato 3 
 
    Province: 
      a) Bergamo; 
      b) Lodi; 
      c) Piacenza; 
      d) Cremona. 
                                                           Allegato 4 
 
    Misure igieniche: 
      a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a
disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per
il lavaggio delle mani; 
      b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di
infezioni respiratorie acute; 
      c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
      d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
      e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che
siano prescritti dal medico; 
      f) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o
alcol; 
      g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malato  o
si assiste persone malate. 

Società Odontoiatriche: professione o commercio? Un convegno

Ringraziamo OMCEO Bologna per la messa in rete di questo importante convegno, tenutosi in Bologna il 12 ottobre dello scorso anno.

Chi è interessato al “Fenomeno societario in Odontoiatria” dovrebbe dedicare il tempo che serve alla sua attenta visione.

Interessante l’accenno alle cooperative di lavoro, forse troppo ottimistico per il presunto vantaggio fiscale che ci sarebbe. Ma ci si può lavorare.

Altrettanto interessante l’intervento del notaio sull’oggetto sociale delle società commerciali che operano in odontoiatria e sull’incompatibilità di quello con il codice Ateco 86.23.00. Incompatibilità peraltro appositamente sanata con l’articolo 1 comma 153 secondo periodo della L. 4 agosto 2017 nr. 124, norma che, ben lungi dall’essere una liberalizzazione dell’esercizio dell’odontoiatria come qualcuno ha erroneamente inteso, scaturendo dal “famoso” parere del MISE sulla attribuzione di quel codice alle società diverse dalle stp, va perciò interpretata come esclusivamente rivolta ai Conservatori del Registro delle imprese presso le Camere di commercio, le quali infatti a seguito di quella norma hanno variato il loro regolamento nazionale “aprendo” l’attribuzione di quel codice attività anche alle società commerciali.

Da vedere con altrettanta attenzione la seconda parte, la tavola rotonda.

Altri articoli sul “Fenomeno srl”:

LEGGI: “DA DENTISTA A SOCIETA’: MA QUANTO CONVIENE?”

E’ ora di fare più chiarezza sulla tassazione del dentista socio di s.r.l.

Dentista e socio di SRL: forfetario 15% si, forfetario 15% no….

“Fai la srl e solo per questo pagherai meno tasse”. L’illusione corre sul filo (di Internet). Occhio!

DENTISTI “FORFETARI 2019”, LA CIRCOLARE NR. 9 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. IL CASO DEL SOCIO DI SRL

SRL IN ODONTOIATRIA, ILLAZIONI VENDUTE COME VERITA’: “Si paga il 24% di tasse invece del 43% del dentista”

Sono un dentista socio di s.r.l.: se la società “rinunciasse a dedurre” le mie fatture, posso entrare nel “forfetario”?

Spese sanitarie & pagamenti “tracciati”. Primo dubbio da “Tessera sanitaria”

[Di tutto quanto riguarda la questione qui trattata, puoi trovare formazione e indicazioni operative partecipando al corso intensivo “LA FATTURAZIONE ODONTOIATRICA DALLA A ALLA Z”.]

Come è noto, il “combinato disposto” dei commi 629, 679 e 680 della “Legge di bilancio 2020”, ad oggi non ancora pubblicata in G.U., a partire dalle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2020, presso gli studi privati non accreditati, consentirà la detrazione d’imposta del 19% prevista dall’art. 15 del TUIR solo se le stesse saranno sostenute con mezzi di pagamento “tracciabili” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con una velocità degna di nota, (le disposizioni in commento non erano ancora in vigore), sembra che i programmatori del “Sistema Tessera sanitaria” (STS) abbiano già deciso di imporre ai medici e agli odontoiatri (nonché di farlo gestire ai loro intermediari fiscali) un nuovo obbligo comunicativo. Infatti, nella “maschera” di inserimento dei dati per la comunicazione a STS dei dati delle fatture emesse da parte degli Operatori sanitari, è comparso oggi un nuovo campo chiamato “Pagamento tracciato”, cui corrisponde la scelta binaria, si può ritenere per questo obbligata, fra un “SI” e un “NO”. Vedi immagine:

tessera_sanitaria2020

Ora, a mio avviso non dovrebbe competere ai medici e agli odontoiatri un simile obbligo comunicativo. Cosa infatti potrebbe capitare in caso di errori? Perché caricare di nuove responsabilità e oneri economici (si pensi al tempo di lavoro loro e dei loro intermediari, commercialisti in primis) i medici e gli odontoiatri, i quali non hanno alcun interesse, ritorno economico né obbligo legale (affinché lo diventi si deve modificare infatti l’art. 2 del Decreto MEF del 31/7/2015, che delega l’Agenzia delle entrate a indicare i dati da trasmettere a STS “cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti”, e nel documento fiscale, che è la fattura, non è obbligatorio indicare la modalità di incasso!)? Pertanto non si comprende la “fretta” dei programmatori di STS.

E’ interesse esclusivo del contribuente assicurarsi la detrazione, perciò è più logico che la certificazione della sussistenza della condizione del pagamento tracciato spetti esclusivamente a quest’ultimo, cosa che potrà fare al momento dell’invio della dichiarazione dei redditi, magari predisponendogli un apposito “flag” sulla “precompilata”. Solo in tale ultimo caso infatti, la responsabilità di questa comunicazione ricadrà solo su di lui, come è giusto essendo lui il solo beneficiario della detrazione, e non anche, vuoi o non vuoi sussistendo il presunto nuovo obbligo comunicativo in discussione, sul medico o sull’odontoiatra. Si pensi, fra altri, ai casi in cui il pagamento “tracciato” provenga da una “carta” intestata ad una persona diversa dall’intestatario della fattura ad insaputa dell’Operatore sanitario, cosa possibilissima.

Nessuna comunicazione aggiuntiva a STS, oltre le attuali, dunque, dovrebbe essere imposta agli Operatori sanitari. Sarebbe opportuno che pervenissero chiarimenti da parte delle Amministrazioni interessate, visto che manca pochissimo al 2020.

[Di tutto quanto riguarda la questione qui trattata, puoi trovare formazione e indicazioni operative partecipando al corso intensivo “LA FATTURAZIONE ODONTOIATRICA DALLA A ALLA Z”.]

Studi dentistici che “passano il testimone”: la sorte dei dipendenti nella cessione o migrazione a società

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[DENTISTI E TFR]

Di Paolo Bortolini *

Uno dei dubbi che serpeggiano fra i dentisti, come fra altre categorie professionali davanti alla stessa questione, è quello della vicenda dei rapporti contrattuali con i loro dipendenti quando va a mutare la titolarità dell’attività professionale, quest’ultima intesa come complesso fattuale e dinamico di beni, contratti, relazioni.

Per mutamento della titolarità, si intende non solo la “cessione” dell’attività “così come sta” (as it is) ad altro professionista o a impresa, che subentrerà nelle relazioni con i clienti e nei contratti di fornitura quali utenze e affitti, ma anche la “migrazione” dello studio professionale a nuova società-impresa, a seguito di decisione dello stesso professionista eventualmente affiancato da altri soci. La situazione in oggetto, in sintesi, è che l’attività come sopra definita, rimane sostanzialmente la stessa, mentre muta il soggetto che ne detiene la responsabilità giuridica.

In questi casi, si devono “girare” dal vecchio al nuovo soggetto i vari contratti. Per le utenze non ci saranno problemi di sorta, in quanto si tratta di decisioni unilaterali che si possono liberamente attuare, senza dover chiedere permessi di sorta: le c.d. “volture”. Nel caso di studi medici e dentistici, affrontando il tema del mutamento di titolarità va sempre menzionato il trasferimento dell’autorizzazione sanitaria, ma, come dice qualcuno, questa è “un’altra storia”, che affronterò magari in prossimi articoli e per la quale posso sempre offrire consulenza.

La “storia” dei dipendenti durante un cambio di titolarità è invece talvolta, quando non si conosce a fondo la legge, foriera di pensieri. Si devono forse licenziare e poi riassumere? E in quel caso, si dovrà liquidare loro il TFR? Specie questo ultimo aspetto, come è facile da intuire, può destare qualche preoccupazione per via del drenaggio di liquidità che può comportare.

Bene. La cosa da sapere è che i dipendenti non si devono liquidare, e tantomeno si dovrà per forza “liquidare” il TFR. E’ infatti la legge che impone, nei casi descritti, il trasferimento “automatico” e pari pari al nuovo soggetto titolare dei contratti in corso con i dipendenti al momento del “trapasso”.

Licenziamenti con liquidazioni di TFR, se ci sono, dipendono da decisioni che spettano al dipendente, in quanto né il professionista “di partenza”, ne il professionista o la società “di arrivo” possono sognarsi, nell’intorno dell’occasione, di terminare unilateralmente il rapporto con tutti o parte dei dipendenti “migranti”.

La “legge” che impone questo “passaggio automatico” dei dipendenti del professionista, è il comma 2 dell’articolo 2238 del Codice civile, articolo che “chiude” il Capo II del Titolo III del Libro IV del Codice, dedicato alla disciplina del lavoro dei professionisti intellettuali. L’articolo, nel caso in cui il professionista si avvalesse di ausiliari, ed è il caso, rinvia ad altre sezioni del Codice che regolano i rapporti di lavoro nell’impresa, i cui articoli si devono dunque applicare anche alle professioni liberali. Fra questi articoli, spicca il 2112, rubricato Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. Il primo comma così recita: “In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. In sostanza, il 2112 introduce un vero e proprio “automatismo legale”.

Sento il brusio dei commenti che i più critici dei miei cari lettori ora formuleranno fra loro e loro e così riassumibili: “un professionista non è un’azienda!”. Ebbene, nonostante la rubrica del 2112 possa, comprensibilmente, sollecitare quel tipo di commento, è il dato testuale stesso della stessa norma, e la sua interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, a fugare ogni dubbio: si applica!

Infatti, il quinto comma dell’articolo 2112 risolve l’arcano, stabilendo una nozione “lavoristica” ad hoc del trasferimento d’azienda: “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda.”.

Si guarda quindi: non all’azienda, intesa in senso stretto, ma ad ogni “attività economica organizzata con o senza scopo di lucro”; ed è quel “senza scopo di lucro” che apre anche ai trasferimenti fra soggetti non imprenditori. E non al “trasferimento della proprietà”, ma al “mutamento della titolarità”, cioè al mutamento del soggetto che gestisce quell’attività economica. L’applicabilità dell’art. 2112 ai casi in cui i soggetti coinvolti non siano imprenditori, è quindi desumibile oltre che dal dettato del secondo comma dell’art. 2238 di cui sopra, anche dal testo dello stesso articolo 2112.

Il “problema” del TFR

Fino a qualche tempo fa, si riteneva che il soggetto che subentrava nella titolarità dell’attività professionale diventasse responsabile per il pagamento anche della quota di TFR dei dipendenti trasferiti a norma dell’art. 2112 C.c. e maturata prima del trasferimento, quindi in capo al professionista “cedente”. La motivazione di questa conclusione risiedeva nel ritenere che l’esigibilità del debito di TFR sorge nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro e non prima. Pertanto, responsabile della corresponsione dell’intero TFR sarà, anche per il “pregresso” e sulla base di quella interpretazione, il datore di lavoro in auge al momento del licenziamento o delle dimissioni del dipendente.

La giurisprudenza più recente ha invece sovvertito questa impostazione (Cass. 2015 nr. 9464, 2013 nr. 20837), e la dottrina si è uniformata ed oggi si ritiene che il datore di lavoro cedente rimane obbligato in solido con il nuovo datore al pagamento della quota del trattamento di fine rapporto maturata dal lavoratore prima del trasferimento, mentre il cessionario rimane il solo obbligato per la quota maturata nel periodo successivo (Cass. 2013 nr. 20837, 2013 nr. 11479). Ciò significa che se il nuovo datore di lavoro non dovesse versare al dipendente tutta o parte della quota di TFR che dovesse essergli corrisposta e riferita al periodo precedente il trasferimento, il dipendente potrà chiederla al vecchio datore di lavoro.

In sostanza, il “passaggio” dei dipendenti dal vecchio al nuovo datore di lavoro, seppur “automatico” ai sensi dell’art. 2112 C.c., non libera pure automaticamente il vecchio datore dalle obbligazioni di TFR fino a quel momento maturate. A meno che gli sia concessa espressa “liberazione” da parte del lavoratore trasferito.

* dottore commercialista, consulente e formatore per la gestione delle attività in odontoiatria. Tel. 0498962688. Clicca per –> le consulenze. Clicca per–> i corsi.

 

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