Agevolazione per sanificazione e DPI, scadenza 7/9. Consigli pratici

Lunedì sette settembre 2020 è l’ultimo giorno utile per presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate la domanda per il “bonus” sulle spese, già sostenute e da sostenere nel 2020, per “sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.”. L’agevolazione è data nel limite di spesa di €. 200 milioni.

Si sta parlando delle previsioni disposte dall’art. 125 del Decreto legge 19/5/2020 nr. 34, il c.d. “decreto rilancio”.

A domanda accolta, si avrà il diritto a un “credito d’imposta”, un contributo a fondo perduto realizzato con la diminuzione dell’importo delle imposte da versare allo Stato. L’agevolazione in esame inoltre, a differenza di altre, non va ad aumentare l’imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap, ed è cumulabile con altre eventuali agevolazioni spettanti. Ha diritto all’agevolazione una vasta gamma di soggetti, fra cui i liberi professionisti.

La domanda va inviata entro la scadenza per via telematica, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario. Nella domanda si deve indicare:

·         l’importo delle spese agevolate che si sono già sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della domanda, che non è detto corrisponda a quella dell’invio;

·         l’importo delle spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della domanda e fino al 31 dicembre 2020.

Ad esempio, se si sottoscrive la domanda in agosto, pur inviandola a settembre, le spese già sostenute da indicare sono quelle da gennaio a luglio, mentre quelle da sostenere fino a fine anno quelle da agosto.

In alternativa, ci si può limitare ad indicare o solo le spese già sostenute, e in tal caso si manifesta il disinteresse per l’agevolazione per quanto riguarda le spese ancora da sostenere. Oppure solo le spese ancora da sostenere.

Fatta la somma delle due voci di spesa, nella domanda si deve indicare anche l’importo del credito d’imposta previsto dalla norma, il 60% di quella somma, che come vedremo non corrisponde però con certezza a quello spettante. Esso è infatti definito dalla stessa Agenzia delle entrate un “credito teorico”, in ogni caso non dovrà essere superiore a 60.000 €.

Le incertezze sul “quantum”

Il credito effettivo che spetterà infatti, in forza del limite dei 200 milioni di euro, sarà pari al credito inserito nella domanda però moltiplicato per una percentuale che l’Agenzia calcolerà rapportando il limite dei 200 milioni di euro alla somma del credito richiesto in tutte le domande pervenutele. Solo nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulterà inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100 per cento. Altrimenti, se il volume dei crediti richiesti sarà maggiore di 200 milioni di euro, la percentuale sarà minore, e il credito spettante sarà alla fine una frazione di quel 60% “teorico”.

La cosa ovviamente non è di poco conto, in quanto se l’importo finale del “bonus” dovesse ridursi di molto, considerando che l’utilizzo del credito d’imposta esporrà a controlli fiscali, per qualcuno il gioco potrebbe “non valere più la candela”. Ma fino all’undici settembre, a domande ormai presentate, non si potrà conoscere l’importo effettivo cui si avrà diritto: un’agevolazione con la suspence. Si può comunque presentare la domanda magari sulla base di preventivi dei fornitori di beni e servizi agevolabili, una specie di “quaderno dei desideri”, e vedere poi se ne varrà la pena e magari eventualmente farne nulla, cioè non utilizzare il credito d’imposta.

E’ vero però che quanti più saranno gli aventi diritto che, per cercare di “approfittare” di questa agevolazione, inseriranno nella domanda alti volumi di spesa, e magari i loro “desideri”, tanto minore sarà il credito effettivo che sarà concesso. Una cosa forse un po’ strana

Consigli pratici

Indipendentemente dalle incerte prospettive sopradescritte, in attesa di sapere, il giorno 11 settembre, a quanto effettivamente ammonterà il contributo statale, nulla osta ad inoltrare la domanda, sia per DPI vari che per attrezzature, queste ultime purché necessarie ai processi di sanificazione, ma non si deve indicare una cifra a caso. Il consiglio è perciò quello di costruirsi una lista degli acquisti che si ritiene si debbano fare, considerando anche che si può fare scorta di DPI plausibilmente senza temere conseguenze del tipo “guantometro”, basandola però su appositi preventivi scritti ricevuti dai fornitori, su prezzi desunti da precedenti fatture o da cataloghi aggiornati. Documentazione da conservare in vista di eventuali futuri controlli. Qualora poi non si ritenesse, alla fine, di accedere al beneficio, vuoi per scarsa convenienza, vuoi perché si rinunciasse ad effettuare gli acquisti previsti come sopra, si è liberi di farlo.

Si ricorda infine che per quanto riguarda le spese per le attività di di sanificazione, l’agevolazione è subordinata alla presenza di una (auto)certificazione con la quale si dichiara che dette spese sono finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus Covid-19. Tale documento dovrà attestare la conformità delle azioni intraprese ai “protocolli di regolamentazione vigenti” (es. protocollo condiviso fra le parti sociali del 24/4/2020, pubblicato in G.U. nr. 198 del 8/8/2020; “indicazioni operative” per l’odontoiatria Min. salute; altri). Per le attrezzature, l’agevolazione è subordinata alla presenza delle dichiarazione di conformità delle stesse ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.

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