CONSUMA TROPPI GUANTI, DENTISTA ACCERTATO PER MAGGIOR REDDITO FISCALE. COME FUNZIONA?

Ha destato l’interesse di vari siti Internet, la notizia di un’ordinanza della Corte di Cassazione (la nr. 4168 depositata il 21/2) che, confermando le conclusioni delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, “condannava” definitivamente un dentista a sostenere le conseguenze di un atto di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate contestava un reddito imponibile IRPEF, per l’anno 2005, pari a €. 140.764 a fronte di un reddito dichiarato per quell’anno, dal dentista medesimo, di €. 27.146 (per memoria, nel 2005 il reddito medio dei dentisti italiani, statistiche MEF, era di €. 48.800).

La differenza fra il dichiarato e l’accertato è quindi stata pari a €. 113.618, più di quattro volte il dichiarato, è stata determinata ricorrendo all’accertamento “analitico-induttivo” (normato dall’art. 39 comma 1 lettera d) del DPR 29/9/1973 nr. 600). In particolare, l’Agenzia ha ricostruito il reddito del dentista basandosi sull’esistenza di una correlazione certa fra il consumo dei guanti in lattice e il numero di prestazioni eseguite. L’esistenza di tale correlazione è stata anche affermata in altra sentenza della Cassazione (14879/2008).

I commenti in calce alle notizie apparse su Internet, da parte di dentisti, sono state di stupore, in quanto non sempre è facile comprendere queste metodiche dell’accertamento tributario. In questa mia nota, desidero illustrare per grandi linee quale può essere stato il ragionamento tecnico che ha portato a questo risultato.

Come prima cosa si deve sapere che questa particolare metodologia di accertamento, “analitico-induttivo”, è sempre esperibile da parte dell’Agenzia, a giudizio del funzionario che procede. L’unico “stop” all’applicazione di questo metodo, risiede nelle previsioni dell’art. 10 del DL 6/12/2011 nr. 201, il c.d. “regime premiale”, che vieta l’applicazione di questo tipo di accertamento se il contribuente è “congruo, coerente e normale” agli effetti dello studio di settore. Tale vantaggio è però usufruibile dai dentisti solo dal 2015.

Come seconda cosa, si deve sapere che questo tipo di “ricostruzione” del reddito si fonda su una doppia presunzione: il consumo annuale di guanti è correlato con il numero di prestazioni eseguite, che è a sua volta correlato con gli incassi percepiti.

Come terza cosa, si deve sapere che i dati su cui si sviluppano i conteggi che scaturiscono da quelle due presunzioni, sono in buona parte forniti dallo stesso contribuente; intanto nello studio di settore, e poi nel corso delle procedure di accertamento, anche attingendo alle fatture emesse (descrizione delle prestazioni e importi), alle fatture degli acquisti (per le quantità di materiali di consumo, ma anche per le spese odontotecniche) e alla documentazione clinica. In particolare, si pensi al tempo dell’anno in cui si è produttivi, le “ore lavorate nell’anno” dello studio di settore (dato che non è inseribile arbitrariamente, ma deve rispondere a precisi collegamenti con la fatturazione), le percentuali in cui si suddivide la produzione fra le varie tipologie di prestazioni, i tempi e i prezzi mediamente necessari e praticati per le prestazioni delle varie tipologie.

Come quarta cosa, si sappia che esiste, da tempo, una apposita “metodologia di controllo” per gli studi odontoiatrici da cui i funzionari accertatori dovrebbero trarre le indicazioni per procedere nel loro compito.

Il funzionario che procede all’accertamento “analitico-induttivo”, ricostruisce il reddito a partire da uno schema logico simile al seguente:

1) stabilisce, sentito il contribuente, un nesso logico e sostenibile fra la quantità del materiale utilizzata per l’induzione, ad esempio i guanti di lattice, e il numero di prestazioni. Ad esempio, due guanti per ogni prestazione (il contribuente dovrebbe essere molto attento, e cercare di trasmettere al verificatore dati il più precisi e veritieri possibile);

2) rileva dalle fatture di acquisto la quantità di guanti acquistata e la depura di una percentuale assegnata ad usi non produttivi (es. magazzino, visite gratuite ecc.). Ad esempio se trovasse che i guanti acquistati nell’anno sono stati 5000, e quella percentuale sia il 50%, i guanti “produttivi” saranno dunque 2500. Dividendoli per due si inferisce che le prestazioni produttive di incassi sono 2500/2=1250 nell’anno;

3) desume dalle fatture il numero complessivo delle prestazioni produttive; se tale numero è inferiore a 1250, la differenza verrà considerata produzione non fatturata. Ad esempio, se dalle fatture attive emergessero eseguite 600 prestazioni, quelle non fatturate sarebbero 650.

E qui si esaurisce la prima parte dell’induzione, con la quale si è stimato il numero di prestazioni non fatturate. Ora il funzionario le deve quantificare in termini di compensi evasi, considerando che le prestazioni di un dentista possono avere prezzi molto diversi fra loro. Ad esempio, potrebbe quantificare le percentuali di incidenza delle varie prestazioni sul totale delle eseguite e i loro prezzi medi, sempre dati desunti dalle fatture emesse. Alla fine, si arriva ad un foglio di calcolo come il seguente (che potrebbe anche servire al dentista, se usato in via preventiva, per conoscere le quantità acquistabili dei vari prodotti “congrue” con quanto eseguito):

PICCOLO INDUTTIVO

Di questo argomento, con illustrazione del foglio di calcolo (in versione più sviluppata), si parlerà al corso di “Odontoiatria fiscale” in programma nei giorni 9 e 10 marzo 2018 a Milano: programma e iscrizioni

Per avere più pazienti. Il marketing della parola scritta a disposizione del dentista. Correva l’anno 1995. E funziona sempre!

INSERZIONEHo deciso di stampare, per farne omaggio ai miei migliori clienti, alcune copie fotostatiche del manuale che pubblicai, nel 1995, con l’allora editore Masson. Si trattava, come chi avrà la pazienza di leggere i pdf allegati a questo articolo scoprirà, di un completo metodo autodidattico per incrementare la clientela, ridurre i costi e migliorare gli incassi dello studio dentistico.

Si intitolava il “Letter sistem”, cui seguì poi una seconda edizione, nel 2001, più focalizzata sul tema della gestione della visita in chiave di marketing. La seconda edizione è tuttora disponibile qui, con una preview di Google.

All’epoca fu un successo. Ne vennero stampate circa un migliaio di copie, acquistate tutte, il cui prezzo di copertina era 600.000 Lire. Chi ha vissuto i tempi della Lira, sa che quel prezzo era semplicemente enorme. Eppure si vendettero con soddisfazione di autore ed editore.

All’epoca, organizzavo dei corsi privati per quegli studi che volevano avere un aiuto per mettere in pratica le indicazioni del manuale. Che sarebbero molto utili anche oggi, considerando che sempre di più si comunica scrivendo (e non è facile, senza una guida si rischia), basti pensare all’uso di Internet, Blog e Social network.

Lo scopo di questo post, è di poter mettere a disposizione due articoli, i pdf qui allegati, nei quali è dettagliatamente spiegato il contenuto del “Letter sistem”, ma con una completezza e ricchezza di idee tale, che chi li leggerà….diventerà un “esperto” di marketing odontoiatrico, e troverà di sicuro ottimi spunti per migliorare la sua azione promozionale e di pubbliche relazioni.

Sono a disposizione per chi, dopo aver letto gli articoli allegati, vorrà pormi delle domande.

Si vedano quindi i seguenti allegati:

LETTER_SISTEM_DENTAL_CADMOS_

LETTER_SISTEM_INTERVISTA

“Fai la srl e solo per questo pagherai meno tasse”. L’illusione corre sul filo (di Internet). Occhio!

Manager_Pinocchio

In Internet si leggono articoli e post, alcuni pubblicizzati nei Social, secondo i quali chi opera come professionista, o come ditta individuale, si dovrebbe scapicollare a mutare stato, trasformandosi in società. E non in una società “qualsiasi”, ma in una S.r.l. commerciale (la società a “responsabilità limitata”, che può essere anche “monosocio”). Lo scopo, secondo queste fonti, sarebbe che, in questo modo, si pagherebbero meno tasse.

A dire il vero, le fonti di questi annunci non sono però molto numerose. Chiunque abbia la capacità usare un motore di ricerca, può scoprire che quelli che “spingono” l’idea che “fare la srl” sia (e che questo passaggio sia come “bere un bicchier d’acqua”, mentre può essere perfino una “discesa agli inferi” se mal progettata), di per se, sufficiente per pagare meno tasse rispetto all’esercizio di un’attività in forma individuale sono, e non scherzo, verificare please, attorno al numero delle dita delle mani (le referenze possono essere tante, ma chi c’è davvero “dietro” sono pochissimi).

E ci sarà pure un motivo per cui i latori di questo messianico messaggio sono così pochi!  O no? Se la cosa fosse “davvero vera”, non pensate che le attività svolte in forma individuale sarebbero già da un pezzo sparite dalla circolazione?

Lo scopo di chi lancia questi messaggi, spendendo molti soldi per pubblicizzarli, non è  per nulla “rivelarvi il segreto per pagare meno tasse”, che se esistesse davvero questi sarebbero miliardari, ma solo ed esclusivamente vendervi subito qualcosa: corsi, libri o consulenza. Infatti, non si tratta quasi mai di “sapienti” rispetto all’argomento in questione, fra questi strange few ho trovato finora un solo commercialista, che però non si presenta come tale anzi, fa intendere che lo è stato ma ora non più. Gli altri si definiscono “imprenditori”, e poi c’è qualche giornalista. Diciamo che per chi vuole vendere qualcosa, promettere di far risparmiare sulle tasse, è oggi come confezionare messaggi pubblicitari con immagini di donne o uomini nudi, o di Venezia, con cui notoriamente si riesce a “vendere di tutto”, perché si punta “alla pancia”. Ma qui si parla di soldi, di regole, di calcoli, non di bistecche.

Nonostante ciò, queste “sirene” si fanno sentire con la pubblicità, e attirano persone che acquistano i loro prodotti e servizi. E il perché è semplice da capire: le difficoltà economiche che tante persone sperimentano, anche quelle che “una volta” erano più fortunate: il bisogno, la paura di non farcela, allentano lo spirito critico inducendo ad abbandonare la razionalità. Si spera nei miracoli, nella soluzione che “viene da fuori” e quando questa è cara, perché le “parcelle” di questi signori sono spesso assai salate, in perfetta logica consumistica all’inizio ci si illude che avendo pagato tanto di sicuro si risolveranno i problemi. Purtroppo, quando ci si accorge dopo un po’ che non è così, se non si capisce bene come stanno le cose, non resterà che “aumentare la dose”. Aggiungiamo poi che si fa tutto di fretta, si leggono i post nei telefonini, che sono piccoli e si fatica a leggere bene e quindi a capire bene, con l’aggravante che non si tratta di questioni proprio “potabili” per chi non ha già una specifica preparazione, e ciao, la poca chiarezza la fa da sovrana.

Purtroppo, il messaggio lanciato da queste fonti, e cioè che solo perché si “passa” da ditta individuale, o da professionista, a srl si risparmiano tasse, non corrisponde a realtà. Non solo è probabile che avvenga il contrario, si pensi anche, ma non solo, al recentissimo revirement del Parlamento sulla tassazione dei dividendi, che farà si che la tassazione complessiva del reddito delle srl sarà superiore al 43% (assisteremo per questo a una prossima “fuga dall’Ires“?). Ma ci saranno nuove spese, fra cui quasi certamente contributi Inps che prima non si pagavano, nuovi adempimenti e una burocrazia “che ci vuole il fisico” per reggerla. Secondo, me, e parlo  in particolare per i professionisti e gli studi associati, che ben conosco a causa della mia professione, abbandonare il “paradiso” della fiscalità semplificata del lavoro autonomo per passare a quella dell’impresa in forma di società di capitali, è cosa da ben ponderare, valutando molto bene costi e benefici, pro, contro e tutti i risvolti dell’operazione che, attenzione, non sono mai gli stessi per tutti. E con l’indispensabile aiuto di un professionista qualificato, io sono disponibile.

Un ragionamento semplice, di puro buon senso, dovrebbe davvero far pensare a chiunque che le società, in genere, e non solo le srl, non possono essere dei “paradisi fiscali fai da te”, dove entrare e uscire liberamente. Si tratta invece di strumenti giuridici ed economici creati per poter meglio portare avanti progetti imprenditoriali complessi (ma ci devono essere già prima di fare la società!), i quali per essere attuati richiedono capitali che il singolo non ha, e perciò li deve trovare (è per questo che si chiamano “società di capitali”), o se li ha non li vuole rischiare, o quando si vuole coinvolgere una o più persone capaci, motivandole con la proprietà, seppure in quota, del business, e in tanti altri casi, sempre però di stretta matrice progettual-imprenditoriale. Non “per pagare meno tasse”. Quell’auspicabile risultato, se ci sarà, verrà come il frutto di una buona capacità amministrativa, della tenuta di un’ottima contabilità, della capacità di fare previsioni, dell’intuito imprenditoriale e commerciale che animerà il capo della società. Tutte cose che dovrebbero preesistere alla costituzione della società, o essere subito dopo implementate (e che produrrebbero lo stesso effetto anche nel caso di una ditta individuale). Epperò queste non sono cose, capacità, alla portata di tutti, se non “ci nasci”, con queste stimmate, le devi cercare e ci vuole tempo e denaro. E non è sempre detto che ci riesci, perché non tutti sono “tagliati”.  Magari sei bravo finché sei un professionista “normale”, ma “imprenditore” no. E queste cose, non bisognerebbe dirle con sincerità? Invece no, the message is: “Srl funziona sempre!”

Oltretutto, se “pagare meno tasse” fosse l’unicissima motivazione per cui si diventa società,  meglio conoscere l’articolo 10 bis della legge 27 luglio 2000 nr. 212, nota come “Statuto del contribuente”. L’articolo in questione sanziona il cosiddetto “abuso del diritto”, con le seguenti parole:

“1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

Ai fini del comma 1 si considerano:

  1. a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. …….omissis…..

Ora, saputo cosa dice la legge, propagandare corsi, libri e consulenze nei quali si tenta di indurre le persone a “trasformarsi in srl” in base solo al messaggio: “Per pagare meno tasse”, non è forse una gran pensata. Mettiamo che un piccolo professionista, putacaso un dentista, dall’oggi al domani, senza che nulla cambi nella sostanza del suo modus operandi, si “trasforma” in srl solo con lo scopo di risparmiare tasse, e “L’Agenzia” riuscisse a dimostrarlo, e non sarà magari facile, ma neanche impossibile visto che è già successo, potrebbe vedersi contestare l’“abuso del diritto”, e vedersi ricondurre i redditi prima trionfalmente “passati” alla srl di nuovo a lui come persona fisica. Ed è già capitato. E il bello è che, per quanto abbiamo sostenuto in un precedente articolo, gli potrebbe pure convenire perché magari come persona fisica avrà una tassazione più bassa di quella della srl!

Voglio essere ben chiaro su un punto: io non sono per nulla contrario alle società, per nulla. Ma sono anche a favore del diritto del pubblico a ricevere un’informazione fiscale corretta e veritiera, e questo non accade a causa di troppi “post” che girano su Internet, e lo dico da tecnico, visto che sono un dottore commercialista, e come me la pensa la stragrandissima maggioranza dei miei colleghi, e in generale degli “addetti ai lavori” (veri) del fisco. Qui si tratta di portare questi temi, quelli fiscali, quelli delle società, dall’approssimazione, e perfino dalle inesattezze, che si vedono spesso su Internet alla realtà dei fatti, dei numeri e delle regole giuridiche.

Invece che diffondere messaggi puramente propagandistici, chi ha esperienze dirette della gestione del suo lavoro passando dall’individuale alla società, dovrebbe raccontare delle sue “best practices”, dei miglioramenti che è riuscito ad ottenere nella qualità del lavoro, nelle relazioni interne ed esterne, nella produttività, negli utili (più che nei “fatturati”). E perché tali risultati, senza la costituzione della società, non si sarebbero potuti altrimenti ottenere. Ma se così è stato, di sicuro non lo farà: un vero bravo manager, evita di attirare nel suo business nuovi concorrenti facendogli conoscere i motivi e i “segreti” del suo successo. Almeno finché gli funziona. E’ questo il management che si impara nelle aule delle facoltà universitarie di economia, quando le si hanno frequentate.

Best. Paolo Bortolini

Si veda anche:E’ ora di fare più chiarezza sulla tassazione del dentista socio di s.r.l.

Si veda anche: SRL IN ODONTOIATRIA, ILLAZIONI VENDUTE COME VERITA’: “Si paga il 24% di tasse invece del 43% del dentista”

SRL IN ODONTOIATRIA, ILLAZIONI VENDUTE COME VERITA’: “Si paga il 24% di tasse invece del 43% del dentista”

Di Paolo Bortolini *

Da qualche tempo, personaggi senza giuste qualificazioni professionali (non sono commercialisti, non sono aziendalisti, non sono laureati, e se lo sono non in economia o giurisprudenza, c’è quindi da domandarsi quando mai avranno studiato come si deve, per poterne parlare con serietà, diritto commerciale e tributario, contabilità e bilancio), e al solo scopo di vendervi prodotti e servizi, pubblicano articoli su Internet, tengono conferenze, lanciando reiteratamente un messaggio che, in buona sostanza è il seguente: “Dentista libero professionista, se non vuoi passare per fessacchiotto devi trasformarti in SRL, perché pagherai solo il 24% di tasse sugli utili invece del 43%!”. Nessun “addetto ai lavori” farebbe mai un’affermazione del genere.

In questi articoli, si vedono anche dei calcoli, impropri e a volte ai limiti del ridicolo, manipolati per dimostrare a tutti i costi la tesi di cui ho detto sopra. Calcoli però che non tengono conto del fatto che il 43% e il 24% non sono assolutamente le percentuali effettive di tassazione degli utili, ma l’una l’aliquota massima della tassazione Irpef, applicata sui redditi imponibili dai 75.000 €. in poi, l’altra l’aliquota unica dell’Ires (l’imposta sui redditi delle società di capitale) che viene applicata al “reddito d’impresa”. Quest’ultimo è una grandezza fiscale, quasi mai coincidente con il risultato economico che esce dal bilancio e perciò quasi mai, se non per caso, le tasse da pagare per una SRL corrispondono al 24% di detto risultato. Inoltre, attenzione, alla tassazione della SRL occorre aggiungere l’Irap, cosa non sempre necessaria per il dentista libero professionista. Per tacere poi degli altri balzelli cui deve sottostare la SRL, fra cui quasi sempre ci sono anche obblighi contributivi verso l’Inps, che possono far perdere il sonno a chi, seguendo questi “incantatori di serpenti” che promettono risultati a vanvera, incautamente si lanciasse senza averne solide e verificate ragioni, nella costituzione e nel complesso esercizio di una SRL in odontoiatria.

La percentuale di tassazione effettiva, è invece quella che si ottiene dividendo l’importo totale da pagare per un certo anno, con l’utile di esercizio (ante imposte) dello stesso anno. Gli appassionati di percentuali, si vadano a vedere i dati pubblicati in Internet dal MEF riguardo alle dichiarazioni dei redditi (senza Irap) dei dentisti nel 2015. Si capirà che il libero professionista italiano, con imponibile medio di 62.000 €. paga Irpef per 20.090 circa, e a casa mia la tassazione in percentuale sul reddito è perciò del 32,4%, non del 43%; la SRL invece, sempre dai dati MEF, con imponibile medio di 43.000 €., in accordo con quanto chiunque può reperire su Internet da fonti qualificate (si chiama “corporate tax rate” complessivo, riferito ai soli tributi sul reddito, vedi), pagherà non meno del 38%-40% fra Ires e Irap, dunque circa 16.340 €., altro che 24%! Inoltre, di sicuro molti di voi avranno letto qualche articolo nei quotidiani, o sentito dire in dibattiti televisivi, che la tassazione delle imprese, in Italia, raggiunge percentuali molto alte. Ma allora, cosa si stanno inventando, questi “incantatori di serpenti”?!

Nella seguente tabellina si vede un’esposizione realistica della questione, perché si parte da una situazione vera, e cioè dai dati dei bilanci depositati presso Registro delle imprese, di una delle tante SRL che sono in esercizio in odontoiatria. Chi volesse avere questi bilanci per farsi da solo i calcoli che presento mi contatti. E ne ho analizzate a decine, di bilanci di SRL che operano in odontoiatria come questa, e i risultati sono simili in buona parte dei casi. Con gli stessi utili annuali, ho poi calcolato la tassazione di un dentista libero professionista e ho fatto il confronto che si vede. Ciò che emerge dalla tabellina, e che i commercialisti ben sanno, è che il vantaggio fiscale della società di capitali rispetto al lavoro autonomo, di per sé, è minimo. Affinché valga la pena di sostenere tutto il lavoro che una SRL richiede in più rispetto al lavoro autonomo, non basta dunque fare affidamento solo sull’aliquota del 24% sull’utile, sul solo “passare” da dentista a SRL (e perché allora non a una SPA?), ma occorre saper progettare bene la società, la compagine sociale, il piano degli investimenti, e sapere come mettere in pratica tanti e tanti altri accorgimenti tecnici dei quali, negli articoli da cui ho preso spunto per scrivere questa nota, finora nemmeno ne ho visto l’ombra!

DATI SRL BILANCI

Per commentare ulteriormente questa tabellina, si osservi anche la bassa percentuale di marginalità netta (cioè l’utile al netto delle tasse che si vedono) tipica di una società di capitali in odontoiatria, molto più bassa di quella di un dentista, che però di solito, in una gestione fisiologica, si associa a fatturati mediamente molto più alti di quelli dei professionisti, sempre in accordo ai dati pubblicati dal MEF.

Concludo suggerendo ai dentisti che mi leggeranno, di considerare come prima cosa il curriculum di chi gli propone argomentazioni quali il fisco, il diritto societario e la contabilità. Se mancano le giuste qualifiche, non farsi abbindolare. La mia, di qualifica, la si può leggere nella firma.

Paolo Bortolini, Dottore commercialista

* dottore commercialista, consulente e formatore per la gestione delle attività economiche in odontoiatria. Tel. 0498962688. Clicca per le consulenze.  Clicca per i miei argomenti. Clicca per i miei corsi.

Altri articoli sul “Fenomeno srl”:

LEGGI: “DA DENTISTA A SOCIETA’: MA QUANTO CONVIENE?”

Srl odontoiatrica: un solo nome due destini

Dentista e socio di SRL: forfetario 15% si, forfetario 15% no….

“Fai la srl e solo per questo pagherai meno tasse”. L’illusione corre sul filo (di Internet). Occhio!

DENTISTI “FORFETARI 2019”, LA CIRCOLARE NR. 9 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. IL CASO DEL SOCIO DI SRL

Sono un dentista socio di s.r.l.: se la società “rinunciasse a dedurre” le mie fatture, posso entrare nel “forfetario”?

GRATIS un grande manuale per ben gestire lo studio dentistico

In occasione del prossimo corso “Corso intensivo fatturazione o costi”, in programma a Milano sabato 14 ottobre 2017, sempre organizzato da ODONTOline.it, ai partecipanti sarà data, IN OMAGGIO, una copia della ristampa celebrativa del mio libro “Gestione extraclinica dello studio dentistico-organizzazione operativa e relazionale”, uscito per i tipi di Masson nel 2001.

Colgo l’occasione di questa bella sorpresa, la ristampa celebrativa in poche copie del libro che scrissi 16 anni fa, usci nel 2001, e che ebbe tanto successo, ma da tempo esaurito, innanzitutto per ringraziare Dottor Francesco Simoni e Odontoline, che l’hanno pensata e promossa, e l’editore Edra, titolare dei diritti dell’editore Masson, che pubblicò a suo tempo l’opera, che l’ha accolta e realizzata in modo egregio. Poi, per illustrare in breve il contenuto di questo volume, che a tutt’oggi non solo non è stato assolutamente “superato” dallo scorrere del tempo, perché i temi che affronta sono e saranno presentissimi nella quotidianità del dentista, ma nemmeno da altri lavori usciti sull’argomento “gestione dello studio dentistico”, perché in nessuno di questi c’è quanto si può trovare in quest’opera.

Ci sono infatti le esatte indicazioni su come si organizzano i processi interni relativi alla accoglienza del paziente e alla visita, alla formulazione e alla proposta del preventivo, al rapporto economico, da quando inizia al recupero del credito, al potenziamento della collaborazione partecipativa del paziente alle cure, ai richiami da farsi durante e dopo la cura, alla promozione dello studio. E per “esatte indicazioni”, intendo dire che ci sono non generiche proposizioni, parole, ma numerosi e chiarissimi diagrammi di flusso (modellati sui “sistemi di qualità”, molto in voga al tempo della sua uscita), sui quali si può prima vedere come ci si deve organizzare, e poi verificare puntualmente come ci si sta comportando e dove si deve cambiare; ci sono poi tutte le parole che servono al dottore e agli assistenti per riempire di studiata comunicazione ogni fase, di questi processi. Oltre ai diagrammi di flusso e agli esempi di comunicazione, ci sono numerosi “moduli interni”, delle schede, da impiegarsi nel lavoro pratico per gestire le telefonate, i dati dei pazienti, la pianificazione dei trattamenti. Le parti dedicate alla comunicazione, sono proposte in maggior parte come “lettere tipo”, a suo tempo Internet era all’inizio, ma gli stessi testi sono oggi impiegabili con i nuovi, più pratici sistemi, basati sulla telefonia e l’informatica.

Inoltre, nel volume ci sono delle indicazioni puntualissime su come organizzare il lavoro di segreteria, che si spingono a spiegare come si devono preparare le etichette per i classificatori nei quali si archiviano i vari documenti di studio. Si troverà anche la prima versione della “formula di Bortolini”, argomento sempre presente nei miei corsi da quel tempo, con la quale si riesce a capire subito se e quanto una prestazione rende, e un capitolo dedicato al “marketing odontoiatrico”, che era innovativo allora e lo è ancora.

Tutto questo, unito all’applicazione costante, è finalizzato a potenziare il “passa parola”, a prevenire malintesi e discussioni, ad avere pazienti più collaborativi, a incassare meglio, a fissare i prezzi delle cure con cognizione di causa, con un sistema unico e ineguagliato di gestione delle fasi della visita, che porta ad una classificazione precisa degli elementi valorizzabili della futura cura. Come accadde a chi comprò il volume a suo tempo, e ancora oggi li vedo arrivare ai miei corsi con la loro copia originale in mano, consumata dalle ripetute consultazioni, per chiedermi una dedica che sono sempre felice di fare, chi riuscirà ad avere in mano una di queste copie potrà sicuramente maturare idee molto più specifiche e definite sull’oggetto “gestione dello studio” e sulla sua attuazione, avendo l’occasione di imprimere un grande positivo cambiamento alla sua attività.

Vedi il programma del corso e le condizioni per avere in omaggio la ristampa celebrativa del volume “Gestione extraclinica dello studio dentistico-organizzazione operativa e relazionale”.

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PROPORRE FINANZIAMENTI AI PAZIENTI: TUTTO OK?

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Tramite alcune società finanziarie si può concedere ai pazienti di pagare a rate le cure ricevute o da ricevere. In particolare, ci sono prodotti creditizi che non richiedono istruttoria, che il dentista può gestire direttamente in studio da un terminale POS senza particolari formalità e in modo immediato. Un utente del forum domandava quindi se tali prodotti convenivano, se qualcuno aveva esperienza sugli stessi, insomma, se “funzionavano”.

E’ bene sapere, di base, che questi prodotti finanziari proposti direttamente dal venditore, lo studio, al cliente, non “nascono” per finanziare l’acquisto di servizi, ma di beni di consumo durevoli, quali autovetture o elettrodomestici. Averli estesi anche al settore dei servizi, a mio avviso, ha introdotto modalità di relazione fra il professionista e la clientela che non sempre sono adatte alla situazione. Ma ormai vediamo anche le principali associazioni di categoria che offrono tali prodotti ai loro associati, perciò inutile sollevare questioni del genere. Un cenno va fatto anche ai sempre più numerosi casi di studi, o meglio “strutture”, i cui titolari si eclissano lasciando i malcapitati clienti senza le cure ma con il debito da rimborsare.

Vi sono però anche dei danni potenziali per lo studio, da considerare. Infatti, se non si ha una “mano” amministrativa più che ferma, incassare prima ciò che ancora non ha avuto un costo può portare ad atteggiamenti disinvolti rispetto al denaro in cassa, trovandosi magari molto a mal partito se, per un qualsiasi motivo, questo flusso anticipato si interrompesse o solo riducesse. Infatti, ci si troverà così a lavorare sostenendo costi avendo magari già speso i denari che sarebbero serviti per coprirli.

Per non parlare di aspetti fiscali in caso di tassazione “per cassa”, i quali postulano, sempre a mio avviso, di trattare con molta circospezione ogni tipo di incasso anticipato, visto che l’assenza di spese sostenute può far schizzare in alto l’imponibile, specie se le cure sono lunghe.

Oltretutto, si svolge un lavoro di intermediazione, ma anche burocratico, non pagato per le finanziarie, anzi, perfino le si paga nel caso del “tasso zero”! Per me, è assurdo visto l’effetto di depressione del margine che questo comporta.

Distinguere i prodotti che si offrono

Il dentista ha a oggi disposizione due diversi prodotti finanziari da offrire ai suoi pazienti: una si chiama “finanziamento”, ed è il classico credito al consumo, l’altra è la “cessione del credito” e rappresenta una relativa novità.

Per quanto si leggerà oltre, è importante che il dentista sappia esattamente, rispetto ai prodotti finanziari che eventualmente proponesse ai suoi pazienti, se si tratta dell’un tipo o dell’altro. Naturalmente, nulla vieta di averne di entrambi i tipi. Non sempre però tale differenza risulta dal materiale pubblicitario delle società che li propongono, meglio quindi fare la domanda alle persone di questa che ve li presenteranno. In ogni caso, ecco le differenze fra i due tipi di credito al consumo:

1) il finanziamento è quello che si fa prima di cominciare la cura, la cessione del credito invece si fa (solo) a cure eseguite;

2) per il finanziamento alla finanziaria si manda un preventivo, con la cessione la fattura per cure già fatte (a prova dell’esistenza del credito);

3) con il finanziamento, quando la finanziaria manda i soldi si fa una fattura intestata al cliente, invece che alla finanziaria come si dovrebbe, in virtu del fatto che il cliente ha delegato la finanziaria a pagare, in suo nome e conto, il dentista; per il dentista l’incasso è compenso professionale ed è considerato per lo studio di settore, il paziente porta in detrazione l’importo che risulta in fattura tutto nell’anno, anche se paga a rate;

4) con la cessione invece, l’incasso non è più un compenso professionale, si veda il successivo paragrafo. Al paziente facciamo comunque detrarre la spesa che risulta dalla fattura tutta nell’anno.

Una questione che ritengo parecchio importante, di tipo fiscale, che ho posto nel forum, è la seguente. Gli incassi ottenuti con i prodotti basati sulla “cessione del credito”, non sono più incassi dovuti alla professione ma, in base al secondo comma dell’articolo 6 del TUIR, “proventi conseguiti in sostituzione di redditi”. La conseguenza è che in dichiarazione dei redditi vanno messi nel rigo RE3 e non in RE2, e allora, almeno fino alla dichiarazione del 2025, questi incassi non sono conteggiati nel calcolo dell’ISA, con possibili problemi nel punteggio.

Infine, non ci si dimentichi di chiedere al momento della stipula della convenzione con la società finanziaria, di chiedere cosa succede qualora il paziente finanziato non pagasse le rate: le chiederanno al dentista o si assumeranno loro il rischio dell’insolvenza?

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“BUFALE” FISCALI PER DENTISTI: ECCONE ALTRE DUE

Articolo di Paolo Bortolini
dottore magistrale in economia aziendale
dottore commercialista
consulente aziendale specializzato per l’Odontoiatria
dicembre 2016

Si vedono in Internet, su pagine e siti dedicati ai dentisti, articoli scritti da persone che farebbero bene a consultarsi, prima di pubblicare, con un bravo commercialista iscritto all’Ordine. A meno che, per motivi loro, vogliano proprio distorcere la realtà per fare titoli accattivanti o, come ho visto fare, per cercare argomenti in grado di convincere con più facilità i dentisti ad aderire a qualche iniziativa commerciale. In tali casi, a queste persone consiglio di considerare il rischio di subire le rimostranze di qualche deluso dagli esiti delle decisioni prese fidandosi dei loro messaggi.

Già durante l’anno, avevo segnalato la “leggenda metropolitana” dell’obbligo, del tutto inventato chissà da chi e perché, di scrivere sulla fattura il numero identificativo che si legge sul contrassegno telematico con il quale il dentista assolve l’imposta di bollo sulle ricevute. Tale “leggenda” è stata perfino ripresa e divulgata da associazioni di categoria in vari documenti sull’argomento “marca da bollo”, in gran parte dei quali, peraltro, questa non era l’unica inesattezza.

Purtroppo, da buone “bufale”, queste false notizie disorientano, disturbano, fanno perdere tempo. A me arrivano troppe email da clienti e non, che chiedono chiarimenti su notizie infondate. Nei social network se ne parla. Nei miei corsi vengo interrogato. Con questo articolo rispondo collettivamente in merito alle ultime due che sono “in giro”.

Bufala nr. 1: la nuova “IRI” si applica anche ai dentisti

Veniamo alle nuove “bufale”. La prima è quella sulla nuova imposta IRI, acronimo di “Imposta sul Reddito Imprenditoriale” approvata con la “legge di bilancio” per il 2017, che secondo alcuni riguarderebbe anche i liberi professionisti e che, in base a tale assunzione, tratteggiano un prossimo futuro nel quale il volume delle tasse potrebbe ridursi. Falso. Vediamo perché.

Questa nuova IRI consente di sottrarre all’ordinaria tassazione IRPEF parte degli utili annuali, e precisamente quelli che non si prelevano. Non è che proprio non si pagano più tasse, su questa parte degli utili, ma la tassazione, del 24% quindi più bassa della più bassa delle aliquote IRPEF, è una “imposta sostitutiva” (si chiama così perché, appunto, si applica in sostituzione dell’IRPEF, ma non è che “abolisce” quest’ultima). In sintesi, se si “lascia in azienda” parte degli utili, presumibilmente per reinvestirli, la tassazione complessiva, che sarà un misto di IRI e di IRPEF, si riduce. Bella idea. Peccato sia riservata alle sole imprese individuali e alle società di persone commerciali, purché in contabilità ordinaria. I professionisti non ci sono.

L’IRI nasce nella legge nr. 23 del 2014, intitolata “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente, e orientato alla crescita”, detta anche “Riforma fiscale”. Per “delega” s’intende che il Parlamento, che ha approvato la legge, dice al Governo di emanare altre leggi per attuare quanto indicato. Dell’IRI ne parla espressamente l’art. 11, la cui “rubrica” (cioè il titolo) recita “Revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata; previsione di regimi forfetari per contribuenti di minori dimensioni”.

Peccato che, per quanto riguarda il lavoro autonomo, in quell’articolo si dice sì al Governo di emanare un provvedimento, ma è quello per chiarire la definizione di “autonoma organizzazione” ai fini dell’esenzione dall’IRAP dei “piccoli” (e che, a mio avviso, data la sua assurdità è sperabile non sia mai emanato), e basta. Magari, quelli che scrivono su Internet sostenendo che l’IRI riguarda anche i liberi professionisti, si sono limitati a leggere solo il titolo, di questo articolo.

Nella “legge di bilancio” per il 2017, da poco approvata e in attesa di pubblicazione in G.U., l’IRI è effettivamente entrata in vigore, ovviamente solo per i soggetti cui era destinata nelle intenzioni del Legislatore di cui ho detto, e solo su opzione a partire dal 2017. Questo in base alle disposizioni dell’art. 68, il quale inserisce un nuovo articolo, il 55 bis, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che esordisce con queste parole: “Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria….”. Esattamente come da programma.

Bufala nr. 2: la deduzione al 100% delle spese per i corsi è già in vigore

Le spese per i corsi di aggiornamento professionale e per la partecipazione a congressi sarebbero già diventate, secondo qualcuno, interamente deducibili, non soffrendo più la nota limitazione al 50% di quanto pagato.

E’ vero che se n’è parlato molto di questa importante novità, è vero che l’iter parlamentare è, forse, alle ultime battute, ma a oggi, non è ancora legge dello Stato. E’ una “pia intenzione” e nulla più. Fino a quando questo nuovo provvedimento non sarà definitivo, i corsi si dedurranno ancora al 50%. E potrebbe anche capitare che la deducibilità dei corsi al 100% sarà operativa, se mai lo sarà, perché non si può escludere perfino che il Parlamento cambi idea, la proposta di legge è infatti alla prima lettura presso la Camera, dal 2017 o chissà quando.

Ora, io ho visto (e conservo) pagine Internet di relatori e organizzazioni che già quest’anno hanno offerto corsi di formazione ai dentisti, mettendo in bella evidenza nei loro materiali informativi questa presunta e indubbiamente appetibile, tanto da poter essere l’argomento decisivo per decidere di iscriversi a un certo corso, integrale deducibilità. Se qualcuno, fidandosi dei messaggi descritti, avesse già versato la quota di iscrizione a uno di questi corsi e non potrà dedurla al 100% come promesso, provi a chiedere a chi gli ha venduto il corso di rifonderlo delle tasse che pagherà in più rispetto alle promesse, avrà ottime probabilità di ottenere quanto richiesto.

Quanta serietà dimostrano quei relatori e quelle organizzazioni che hanno strombazzato per tutto l’anno questa “ipotesi di legge”, come fosse cosa fatta?

Chi fosse interessato a sapere come sta procedendo l’iter parlamentare di questa proposta di legge (è la nr. 2017, il cosiddetto “Statuto delle attività professionali” o Jobs act lavoro autonomo), può consultare la pagina del sito della Camera dei deputati a essa dedicato.

Concludo invitando i dentisti a vagliare bene, meglio e con attenzione, la qualità della fonte da cui provengono informazioni fiscali, giuridiche e sulle società, perché non tutti sono in grado di fornirle in modo corretto. Dare credito su questi argomenti a dentisti che ne scrivono nel tempo libero, a giornalisti per i quali è uguale scrivere di questo piuttosto che dell’ultima novità del mercato dei compositi o a qualche società di il cui unico scopo è vendere a tutti i costi i suoi servizi, può riservare sorprese.

COLLABORATORE DI STUDIO ODONTOIATRICO: QUANDO CONVIENE

Articolo di Paolo Bortolini
dottore magistrale in economia aziendale
dottore commercialista
consulente aziendale specializzato per l’Odontoiatria
dicembre 2016

Chi conosce i fatti della pratica dell’Odontoiatria, sa che è molto diffusa la pratica della “consulenza”. Comunemente, la si intende come la prestazione professionale resa ai pazienti di un collega presso il suo studio. In sintesi, ci si sposta per offrire la propria opera. Anche il fisco conosce questa pratica, tanto da dedicargli un intero cluster dello studio di settore dei dentisti, il terzo, e includerla in altri due. Assurgere agli “onori” dello studio di settore, significa che in caso l’Agenzia delle entrate mettesse sotto la lente di ingrandimento l’attività del professionista, questa caratteristica dell’attività potrebbe venire presa in considerazione. Anche per motivi collegati al fisco, dunque, non guasterà saperne di più su questa particolare modalità di esercizio professionale.

Come prima cosa, occorre distinguere i casi. Infatti, un conto è pensare al dentista che “gira” ma non ha uno studio suo, altro a quello che, invece, lo studio personale lo possiede. Diversi infatti sono i criteri per definire i costi e il rendimento effettivo di queste due situazioni. In questo articolo, mi occuperò solo del secondo caso. Il punto di vista che si assumerà, è bene chiarirlo, non è quello del titolare dello studio che “chiama” il collega, il quale, dal punto di vista economico, sarà probabilmente interessato ad avere una valida misurazione del “quanto gli rimane”, una volta remunerato il collega, ma quello del dentista che “gira”, il quale sarà verosimilmente interessato a sapere se, davvero, gli conviene abbandonare per un certo tempo il suo studio personale per recarsi ad operare presso colleghi. E’ quest’ultima valutazione l’oggetto di questo articolo.

Sempre nell’ambito dei chiarimenti, si deve anche considerare il fatto che un dentista può decidere di recarsi presso un collega per offrire la sua opera, anche per motivi diversi dal solito “vil denaro”: perché il collega gli è amico, o magari solo simpatico, o per rompere la routine, per “farsi un giro ogni tanto”. Non sono queste le situazioni che analizzeremo, perché a tutta evidenza la loro ragion d’essere è di tipo extra-economico, e non siamo interessati a questo. Ciò che qui sarà trattato, è il metodo per calcolare la resa economica effettiva della consulenza prestata a scopo lucrativo.

Nella mia attività di relatore e consulente, è frequente la richiesta di offrire elementi per sapere se queste consulenze vanno mantenute, modificate o cancellate. Chi si rivolge a me ha quasi sempre già iniziato a farsi i conti, non accontentandosi di vedersi consegnare dal collega una somma di denaro, senza sapere se quella “paga” davvero l’impegno profuso. Mi si rappresenta però una certa complessità di questi conteggi, e a ragione, dico io, da cui la necessità di un confronto con l’esperto. Gli approcci al problema sono due: quello che considera la “consulenza” come fosse una prestazione fatta nel proprio studio, in sostanza il lavoro presso il collega è considerato, ovviamente in modo figurato, un’estensione di quello svolto nel proprio studio; quello che invece tende a isolare la “consulenza” come fosse un’attività del tutto autonoma da quella esercitata presso la propria sede. La mia preferenza va al secondo approccio.

Le differenze fra i due approcci, riguardano il modo di considerare i costi, in quanto per la misura del “prodotto” problemi non ce ne sono: esso sarà sempre il “valorizzato” presso il collega, e cioè l’ammontare delle parcelle maturate in base alle prestazioni eseguite e/o il “fisso” che in certi casi entra negli accordi. Quindi, per il “lato attivo” zero difficoltà, tranne quella, disgraziatissima, di…non percepirlo! Ma questa è da considerarsi la canonica eccezione alla regola.

Invece per i costi, i dubbi, per chi non è esperto di contabilità applicata alla professione odontoiatrica, nascono eccome. Per i costi fissi, ci si domanderà, se si segue il primo approccio, se è corretto non fare differenze fra il lavoro esterno e quello nel proprio studio, in sostanza se è giusto utilizzare il valore realizzato con la consulenza esterna per coprire dei costi che, in apparenza, non hanno niente a che fare con essa, si pensi all’affitto del proprio studio. Con il secondo approccio, i dubbi vengono quando ci si domanda quali siano i costi, fra quelli che si sostengono, da addebitare alla consulenza. Questioni fuori della portata di un ragionamento al più amatoriale, come inevitabilmente è quello di chi non ha una specifica e documentata preparazione in materia, che le lauree di chi esercita la professione odontoiatrica, evidentemente, non possono contemplare.

Dirò ora della metodica da utilizzare per scoprire se conviene “andare in consulenza” quando si ha già il proprio studio. Segnalerò inoltre un nuovo e innovativo strumento pratico, oltretutto gratuito, per metterla subito in pratica. Il pregio di questo “terzo approccio” è la semplicità, e la chiarezza, esito dell’incontro fra l’esperienza nel controllo di gestione dell’odontoiatria da me maturata nei tanti anni dedicati ai dentisti e ai loro problemi gestionali, con la competenza nella materia certificata dal mio curriculum.

In breve: la “consulenza” di cui ci stiamo occupando conviene se fa guadagnare più di quello che fa perdere, che è il guadagno, cioè ciò che “resta in tasca” per davvero e che chiamerò rendimento, che si avrebbe rimanendo nel proprio studio. Per saperlo, si deve rapportare il rendimento al tempo: posto pari a x il rendimento orario che il lavoro nel proprio studio procura, la consulenza ha un senso economico se offre, almeno, lo stesso x moltiplicato per le ore ad essa dedicate più i costi che si sostengono per effettuarla, dove detti costi sono solo di tipo “consumo”, dunque, chi mi ha già seguito lo avrà capito, stiamo parlando di costi variabili, perciò facilmente misurabili perché hanno consistenza fisica e valori certi.

La variabile da impegnarsi a conoscere per valutare la convenienza della consulenza è dunque il rendimento orario “tipico”, rectius medio, del proprio studio. Che non è misurabile, e chi lo pensasse mi ascolti, si fidi, cancelli definitivamente dalla memoria, se le ha, queste idee, con le differenze fra entrate e uscite o riferendosi ai dati fiscali. Lo si conoscerà se si sarà in grado di eseguire una corretta misurazione economica della produzione nel proprio studio, che contempli oltre al valore prodotto e i costi, il tempo dedicato.

Dunque, affinché una consulenza sia conveniente, le parcelle che si ricavano devono essere maggiori del prodotto del rendimento orario tipico del proprio studio per le ore che a questa si dedicano, al quale vanno aggiunti i costi “vivi” che si sostengono per gli spostamenti e quelli dei materiali, se acquistati dal consulente, utilizzati per eseguire le prestazioni dal collega. Con un esempio, se il rendimento orario tipico dello studio del consulente fosse €. 100, se le ore dedicate alla consulenza fossero 5, inclusive dei tempi di trasferta qualora avvenissero in orari compatibili con quelli di apertura del proprio studio, se i costi variabili sostenuti dal consulente fossero €. 400, ebbene questi potrà “consultare” senza rimetterci ma senza guadagnare, se il collega “consultato” gli farà maturare parcelle per €. 500 + €. 400 = €. 900. Si guadagnerà più di quanto sarebbe stato se si fosse restati nel proprio studio invece di andare dal collega, quando il valore realizzato con la consulenza sarà superiore a €. 900, e tale maggior guadagno sarà proprio questo maggior valore.

E veniamo infine allo strumento pratico di cui ho scritto prima. E’ AGENDADELLASERA.IT, la Web application gratuita che insieme a ODONTOline ho creato e messo in rete, per dare agli Odontoiatri italiani la possibilità di avere le informazioni per migliorare i loro risultati economici. Per l’impiego del programma, basta registrarsi e, mi raccomando, leggere molto bene la guida. Per applicare il metodo che ho qui esposto, in AGENDADELLASERA.IT ci si dovrà creare due account: uno dedicato esclusivamente al proprio studio, con il quale calcolare il rendimento orario tipico, l’altro all’attività esterna di consulenza. Per quest’ultima, l’ottima portabilità del programma su dispositivi mobili faciliterà di molto le cose, potendo inserire i dati di valore, cioè le parcelle maturate, quelli di tempo e dei costi variabili, cioè i materiali impiegati ma anche benzina e autostrada, letteralmente in itinere. Per sapere quanto rende davvero la “consulenza”, e questo lo trovate scritto solo su questo articolo, nell’account ad essa dedicato invece di utilizzare il “costo orario”, come si deve fare in quello dedicato al proprio studio, si dovrà inserire nell’apposito spazio il rendimento orario tipico dello studio personale, previamente calcolato con l’account dedicato al proprio studio, il programma farà il resto. Agli interessati non resta che iniziare! E ne parleremo ai prossimi corsi. Grazie e a presto!

ID MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE DEL DENTISTA? MI DICONO CHE NON E’ VERO…

Da qualche tempo ha preso a circolare, anche nel mondo dei dentisti, una sorta di “leggenda metropolitana”, secondo la quale chi emette una fattura cartacea soggetta a imposta di bollo, “deve” da quest’anno annotare sull’esemplare che resta a lui o a lei il numero di identificazione (“ID”) che appare sulla “marca da bollo” (rectius contrassegno telematico) apposta sull’esemplare consegnato o spedito al cliente. Per molti una “fatica” in più. Sulla questione, ho ricevuto numerose richieste di chiarimenti, sia da dentisti che da commercialisti.

A seguito di attente verifiche, considero tali proposizioni destituite da ogni fondamento: non esiste alcun obbligo di annotazione dell’ID del contrassegno telematico sulle fatture. E ciò vale per i “regimi fiscali” ordinari, semplificati e speciali (“di vantaggio” o dei “minimi”).

marca

Ci sarebbe da interrogarsi sull’origine di questa “leggenda” (ancora non me la sento di chiamarla “bufala”, ma ci siamo vicini), ma proprio perché tale non è facile rinvenirla. Pare però che qualcuno, avvezzo a copia-incolla “selvaggio” da Internet, ha pensato di far circolare dei disinformatissimi documenti sull’argomento marca da bollo, dei patchwork le cui “pezze” però erano irrimediabilmente “fallate”, cioè infondate. Infatti, si noti che nei siti nei quali si afferma questa cosa, mai si vede un riferimento a estremi di legislazione o di prassi. Per il futuro, consiglio a chi volesse cimentarsi nella preparazione di documenti sull’argomento “marca”, di frequentare i miei corsi o almeno di farsi revisionare il testo da un commercialista, prima di divulgarlo.

Se proprio si volesse fare uno sforzo per cercare giustificazioni purchessia alla fatica di annotare l’ID del contrassegno telematico sull’esemplare che resta presso l’emittente della fattura, la si potrebbe pensare come creazione della prova dell’avvenuta apposizione della marca sull’esemplare consegnato o spedito al cliente. Purtroppo è soluzione inefficace, in quanto dall’ID si può solo risalire (tramite un servizio online dell’Agenzia) alla regolarità del contrassegno (autenticità e data di emissione), ma non dimostrare che questo sia poi stato effettivamente apposto sull’esemplare consegnato al cliente. Inefficaci in tal senso, e comunque non richieste dalle disposizioni, si devono considerare anche annotazioni sulla fattura quali “Bollo assolto sull’originale” o similari. Tra l’altro, le locuzioni “originale” e “copia” sono del tutto improprie quando si tratta l’aspetto tributario della fatturazione, e chi le usa dimostra scarsa precisione. La “prova regina” dell’assolvimento dell’imposta di bollo, è unicamente la conservazione della fotocopia dell’esemplare consegnato o spedito al cliente recante il contrassegno.

VUOI SAPERE TUTTO SULLA MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE? LEGGI QUESTO ARTICOLO

Corso a Roma 30 Aprile 2016: dalla clinica allo sviluppo del reddito

Il nuovissimo corso, tutti i particolari qui: http://www.odontoline.it/bortolini.html

 

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