Ha destato l’interesse di vari siti Internet, la notizia di un’ordinanza della Corte di Cassazione (la nr. 4168 depositata il 21/2) che, confermando le conclusioni delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, “condannava” definitivamente un dentista a sostenere le conseguenze di un atto di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate contestava un reddito imponibile IRPEF, per l’anno 2005, pari a €. 140.764 a fronte di un reddito dichiarato per quell’anno, dal dentista medesimo, di €. 27.146 (per memoria, nel 2005 il reddito medio dei dentisti italiani, statistiche MEF, era di €. 48.800).
La differenza fra il dichiarato e l’accertato è quindi stata pari a €. 113.618, più di quattro volte il dichiarato, è stata determinata ricorrendo all’accertamento “analitico-induttivo” (normato dall’art. 39 comma 1 lettera d) del DPR 29/9/1973 nr. 600). In particolare, l’Agenzia ha ricostruito il reddito del dentista basandosi sull’esistenza di una correlazione certa fra il consumo dei guanti in lattice e il numero di prestazioni eseguite. L’esistenza di tale correlazione è stata anche affermata in altra sentenza della Cassazione (14879/2008).
I commenti in calce alle notizie apparse su Internet, da parte di dentisti, sono state di stupore, in quanto non sempre è facile comprendere queste metodiche dell’accertamento tributario. In questa mia nota, desidero illustrare per grandi linee quale può essere stato il ragionamento tecnico che ha portato a questo risultato.
Come prima cosa si deve sapere che questa particolare metodologia di accertamento, “analitico-induttivo”, è sempre esperibile da parte dell’Agenzia, a giudizio del funzionario che procede. L’unico “stop” all’applicazione di questo metodo, risiede nelle previsioni dell’art. 10 del DL 6/12/2011 nr. 201, il c.d. “regime premiale”, che vieta l’applicazione di questo tipo di accertamento se il contribuente è “congruo, coerente e normale” agli effetti dello studio di settore. Tale vantaggio è però usufruibile dai dentisti solo dal 2015.
Come seconda cosa, si deve sapere che questo tipo di “ricostruzione” del reddito si fonda su una doppia presunzione: il consumo annuale di guanti è correlato con il numero di prestazioni eseguite, che è a sua volta correlato con gli incassi percepiti.
Come terza cosa, si deve sapere che i dati su cui si sviluppano i conteggi che scaturiscono da quelle due presunzioni, sono in buona parte forniti dallo stesso contribuente; intanto nello studio di settore, e poi nel corso delle procedure di accertamento, anche attingendo alle fatture emesse (descrizione delle prestazioni e importi), alle fatture degli acquisti (per le quantità di materiali di consumo, ma anche per le spese odontotecniche) e alla documentazione clinica. In particolare, si pensi al tempo dell’anno in cui si è produttivi, le “ore lavorate nell’anno” dello studio di settore (dato che non è inseribile arbitrariamente, ma deve rispondere a precisi collegamenti con la fatturazione), le percentuali in cui si suddivide la produzione fra le varie tipologie di prestazioni, i tempi e i prezzi mediamente necessari e praticati per le prestazioni delle varie tipologie.
Come quarta cosa, si sappia che esiste, da tempo, una apposita “metodologia di controllo” per gli studi odontoiatrici da cui i funzionari accertatori dovrebbero trarre le indicazioni per procedere nel loro compito.
Il funzionario che procede all’accertamento “analitico-induttivo”, ricostruisce il reddito a partire da uno schema logico simile al seguente:
1) stabilisce, sentito il contribuente, un nesso logico e sostenibile fra la quantità del materiale utilizzata per l’induzione, ad esempio i guanti di lattice, e il numero di prestazioni. Ad esempio, due guanti per ogni prestazione (il contribuente dovrebbe essere molto attento, e cercare di trasmettere al verificatore dati il più precisi e veritieri possibile);
2) rileva dalle fatture di acquisto la quantità di guanti acquistata e la depura di una percentuale assegnata ad usi non produttivi (es. magazzino, visite gratuite ecc.). Ad esempio se trovasse che i guanti acquistati nell’anno sono stati 5000, e quella percentuale sia il 50%, i guanti “produttivi” saranno dunque 2500. Dividendoli per due si inferisce che le prestazioni produttive di incassi sono 2500/2=1250 nell’anno;
3) desume dalle fatture il numero complessivo delle prestazioni produttive; se tale numero è inferiore a 1250, la differenza verrà considerata produzione non fatturata. Ad esempio, se dalle fatture attive emergessero eseguite 600 prestazioni, quelle non fatturate sarebbero 650.
E qui si esaurisce la prima parte dell’induzione, con la quale si è stimato il numero di prestazioni non fatturate. Ora il funzionario le deve quantificare in termini di compensi evasi, considerando che le prestazioni di un dentista possono avere prezzi molto diversi fra loro. Ad esempio, potrebbe quantificare le percentuali di incidenza delle varie prestazioni sul totale delle eseguite e i loro prezzi medi, sempre dati desunti dalle fatture emesse. Alla fine, si arriva ad un foglio di calcolo come il seguente (che potrebbe anche servire al dentista, se usato in via preventiva, per conoscere le quantità acquistabili dei vari prodotti “congrue” con quanto eseguito):
Di questo argomento, con illustrazione del foglio di calcolo (in versione più sviluppata), si parlerà al corso di “Odontoiatria fiscale” in programma nei giorni 9 e 10 marzo 2018 a Milano: programma e iscrizioni
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