Metti il bollo in fattura come “spesa esclusa art. 15”? La Cassazione spiega perché è un problema — tuo e del tuo commercialista

Ordinanza Cass. n. 21061 del 21 giugno 2026


Il caso

Una notaia aveva incaricato il proprio commercialista della consulenza fiscale continuativa e della redazione della dichiarazione dei redditi per un periodo di circa sedici anni. A partire dal 2004, alcuni servizi necessari allo svolgimento dell’attività notarile erano stati affidati a fornitori esterni, i cui compensi venivano documentati con fatture regolarmente assoggettate ad IVA.

Il problema stava nel modo in cui quei costi venivano poi rifatturati ai clienti della notaia: anziché includerli nella base imponibile come componente del corrispettivo professionale, venivano indicati in fattura come “spese anticipate in nome e per conto del cliente”, escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 DPR n. 633/1972.

È una distinzione che può sembrare tecnica e sottile, ma le conseguenze sono tutt’altro che sottili: applicare l’art. 15 significa sottrarre quegli importi sia alla base imponibile IVA sia — di riflesso — alla rappresentazione corretta dei compensi professionali, con effetti che si propagano fino alla dichiarazione dei redditi.

La Guardia di Finanza ha svolto una verifica fiscale, ha contestato la modalità di fatturazione, e il risultato è stato un avviso di accertamento seguito dal ricorso al ravvedimento operoso per le annualità successive: in totale, oltre 56.000 euro versati all’Amministrazione finanziaria tra imposte, sanzioni e interessi.

La notaia ha fatto causa al commercialista, chiedendo il risarcimento integrale di quella somma. Sia il Tribunale di Sondrio che la Corte d’Appello di Milano le hanno dato torto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 21061 del 21 giugno 2026, ha invece cassato la sentenza d’appello e rinviato la causa a nuovo giudizio, ritenendo fondati i motivi relativi alla responsabilità professionale del commercialista.


Cosa dice la Cassazione sul commercialista

Il punto centrale dell’ordinanza, ai fini che qui interessano, è la netta presa di posizione della Corte sul contenuto degli obblighi del professionista fiscalista nell’ambito di un incarico di consulenza e assistenza continuativa.

La Corte d’Appello aveva escluso la responsabilità del commercialista essenzialmente per due ragioni: primo, perché la fatturazione era curata direttamente dalla notaia; secondo, perché la notaia stessa, in quanto professionista qualificata, avrebbe dovuto essere consapevole della correttezza o meno delle proprie fatture.

La Cassazione smonta entrambe le argomentazioni.

Sul primo punto, l’ordinanza afferma con chiarezza che il commercialista non può limitarsi a contabilizzare passivamente i dati che gli vengono forniti dal cliente. L’incarico di consulenza fiscale continuativa implica un obbligo di verifica e controllo, sia preventivo che successivo, sull’operato del cliente e sulla documentazione ricevuta. Se qualcosa non torna — se una fattura presenta elementi che avrebbero dovuto insospettire un professionista attento — il commercialista deve sollevare la questione, chiedere spiegazioni, e se necessario correggere l’impostazione.

La Corte richiama sul punto i principi già affermati in precedenti ordinanze (Cass. Sez. 2, n. 13828/2019; Cass. Sez. 3, n. 14387/2019), secondo cui il professionista fiscale è tenuto a un comportamento conforme alla diligenza qualificata, che lo obbliga a fornire una consulenza funzionale non solo al raggiungimento dello scopo dell’operazione, ma anche al rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale.


Perché questa ordinanza riguarda la fatturazione odontoiatrica

Arrivo al punto che mi sta più a cuore, e che è il motivo per cui ho voluto scrivere questo articolo.

La fattispecie descritta nell’ordinanza — un professionista che inserisce in fattura costi propri qualificandoli come “spese escluse art. 15 DPR 633/72” quando i requisiti di legge per quella qualificazione non sussistono — è strutturalmente identica a qualcosa che vedo ancora oggi, con una frequenza che non ha più alcuna giustificazione, nelle fatture di molti studi odontoiatrici e di molti dentisti che collaborano presso collehi o ambulatori.

Mi riferisco al recupero del bollo in fattura, quando indicato con la causale “spesa esclusa art. 15 DPR 633/72.”

Lo dico da anni, nei miei corsi, nei miei articoli, ogni volta che ne ho avuto l’occasione: quella qualificazione è una corbelleria. Non è una zona grigia, non è una questione interpretativa, non è una prassi tollerabile in attesa di chiarimenti ufficiali. È un errore in radice, che deriva da una lettura superficiale — o peggio, da nessuna lettura — della norma che si pretende di applicare.

L’art. 15, comma 1, n. 3, DPR 633/72 esclude dalla base imponibile IVA le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cessionario o committente, purché siano analiticamente documentate. I requisiti sono precisi e cumulativi: occorre che il professionista abbia agito in qualità di mandatario con rappresentanza, cioè che la spesa nasca ab orgine nella sfera giuridica del cliente.

Il recupero della spesa del bollo non soddisfa nessuno di questi requisiti. È un’imposta che grava sul professionista, non sul cliente. Non c’è mandato, non c’è documento intestato al paziente, non c’è anticipazione in senso tecnico-giuridico. C’è semplicemente un costo del professionista che viene “scaricato” sul cliente con una qualificazione fiscale sbagliata.


“Ma tanto sono solo due euro di bollo”

Questa è l’obiezione che sento più spesso. E capisco da dove viene: in termini assoluti, l’importo del bollo recuperato su ogni singola fattura è modesto. Ma ragionare così è un errore, per almeno due ragioni.

La prima è aritmetica: uno studio odontoiatrico con un volume significativo di fatture emette centinaia, a volte migliaia di documenti all’anno. Gli importi si accumulano, e su un orizzonte pluriennale — che è esattamente quello su cui si muovono gli accertamenti fiscali — la base imponibile sottratta può diventare tutt’altro che trascurabile.

La seconda ragione è più importante, e riguarda la logica dei controlli fiscali. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza non contestano le irregolarità solo quando l’importo recuperabile giustifica economicamente il costo dell’accertamento. Contestano anche — e talvolta soprattutto — quando l’errore di qualificazione è un principio applicabile in modo sistematico: perché una qualificazione sbagliata che si ripete su centinaia di fatture è un elemento che emerge immediatamente dall’analisi dei dati, e che apre la strada a una ricostruzione più ampia della posizione fiscale del contribuente. Chi controlla ha tutto l’interesse a rilevare e verbalizzare l’irregolarità, indipendentemente dagli importi in gioco sulla singola fattura.


Il problema non riguarda solo chi emette la fattura sbagliata

C’è un aspetto che viene quasi sempre ignorato nel dibattito su questo tema, e che invece merita di essere detto con chiarezza: la fattura con il bollo erroneamente qualificato come “art. 15 esclusa IVA” è una fattura irregolare, e chi la riceve non è automaticamente al riparo da conseguenze.

L’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997 prevede infatti una sanzione a carico del cessionario o committente che, nell’esercizio di attività d’impresa o professionale, riceva una fattura irregolare senza procedere alla regolarizzazione. In sostanza: se ricevi una fattura sbagliata e non fai nulla per correggerla, rischi una sanzione anche tu.

L’unica via d’uscita è l’ignoranza della irregolarità — ma è una difesa che reggere deve, e non sempre regge. E soprattutto: nel momento in cui il cessionario si avvale di un commercialista per la gestione della propria contabilità e fiscalità, quell’ignoranza ricade inevitabilmente e a cascata sul professionista che gestisce le sue scritture. Il commercialista che riceve, contabilizza e deduce il costo di una fattura con il bollo qualificato come “art. 15 esclusa IVA” doveva accorgersi dell’irregolarità. E avvisare il suo cliente. È questa la diligenza qualificata che la Cassazione gli richiede.

Detto in modo ancora più diretto: se il cliente subisce una contestazione anche per le fatture passive ricevute con quella qualificazione erronea, il commercialista che le ha contabilizzate senza sollevare obiezioni ha un problema. Lo stesso identico problema che ha descritto l’ordinanza n. 21061/2026 con riferimento alla notaia.


Conclusione

Sarebbe ora — davvero ora — di rimuovere definitivamente questa distorsione dalla fatturazione degli studi odontoiatrici, sia nei rapporti con i pazienti che in quelli B2B.

Se siete commercialisti di studi dentistici: controllate le fatture dei vostri clienti, sia quelle emesse che quelle ricevute. Se trovate il recupero del bollo qualificato come “art. 15 esclusa IVA”, parlatene con il cliente, correggete l’impostazione, e documentate la consulenza che avete fornito.

Se siete dentisti: chiedete al vostro commercialista di fare questa verifica su entrambi i fronti.

Questa non è una questione di stile o di preferenze interpretative. È una questione di correttezza fiscale, di responsabilità professionale, e — come ci ricorda la Cassazione con l’ordinanza n. 21061/2026 — di chi paga il conto quando le cose vanno storte.

Fatture analogiche ed elettroniche: tutto sul Bollo

[BOLLO FATTURE DENTISTI]

Di Paolo Bortolini *

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La corretta modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture sanitarie e la richiesta al cliente del suo eventuale recupero, sono argomenti semplici solo in apparenza e in alcuni studi dentistici anche forieri di dubbi applicativi.  Quanto scriverò vale anche in caso di fatturazione elettronica: nulla cambia infatti dal punto di vista normativo. I dubbi possono dipendere anche da notizie prese da Internet, fra le quali si trovano diffuse e ripetute inesattezze e perfino leggende metropolitane, vedi questo mio articolo: “L’ID della marca”. Ricordo che l’imposta di bollo sulle fatture, oggi pari a due euro, è dovuta quando il loro importo supera i 77,47 €..

Le principali, fra le inesattezze internettiane, riguardano: il “chi deve pagare la marca” (rectius chi è il debitore dell’imposta nei confronti dell’Erario), e come la si deve evidenziare in fattura ai fini dell’eventuale suo addebito al cliente. Per la prima, s’incapperà in varie ricorrenze con le stesse identiche parole, dunque dei “copia-e-incolla”, ma a firma di diversi “autori” (vattelapesca chi le ha scritte) che, in sintesi, sostengono: “il pagamento della marca è a carico del debitore, come si ricava dall’art. 1199 del Codice civile. Per la seconda, che come si dirà è strettamente collegata alla preventiva individuazione del debitore d’imposta, si troveranno fraseologie del genere: “se il bollo è posto a carico del cliente, l’importo della marca va indicato in fattura tra le operazioni escluse dall’IVA art. 15 D.P.R. n. 633/1972.”.

Le due proposizioni sono sbagliate, e fiscalmente rischiose in certi casi. Vediamo perché.

1. La fattura non è una “quietanza”

L’articolo 1199 del Codice civile nulla c’entra con le fatture, esso infatti recita: “Diritto del debitore alla quietanza [1]. Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. [2]….”.

La “quietanza” di cui tratta il Codice civile è un apposito atto formato dal creditore che certifica l’avvenuto adempimento di un’obbligazione, di solito pecuniaria, da parte del debitore o di un terzo. Tale atto è formato “a richiesta” del debitore che, per capirsi, sarebbe il cliente del dentista o della società. Ci si trova insomma davanti a vicende di rapporti bilaterali, fra le due parti di un qualche contratto. A patti di natura privatistica. La fattura è invece emessa per un obbligo di legge che ricade esclusivamente su chi effettua l’operazione, e va perciò emessa “spontaneamente” e non “su richiesta”. E la si può per di più emettere anche in assenza di preventivo pagamento. La fattura perciò nulla ha a che fare con la “quietanza” richiamata dall’art. 1199. Inoltre, se nel Decreto sul bollo fatture e quietanze sono trattate distintamente all’interno dello stesso articolo, come si dirà, un motivo ci sarà pure!

2. A chi spetta pagare la marca da bollo?

Detto dell’irrilevanza dell’art. 1199 C.c., vanno ora cassati i dubbi sul fatto che il soggetto passivo di diritto dell’imposta, cioè colui che in base alla legge la deve assolvere, è solo chi emette la fattura. Mai chi la riceve. Questa granitica certezza deriva dalla lettura in combinato di tre articoli del DPR 642 del 1972 (quello che disciplina l’imposta di bollo):

  • l’art. 2 comma 1, che fissa il verificarsi del presupposto dell’imposta “fin dall’origine” della formazione di documenti, cioè sulla fonte da cui il documento promana;
  • l’art. 13 della parte A della tariffa, che include le fatture nei documenti soggetti all’imposta “fin dall’origine” (e nel quale si opera anche la distinzione fra fattura e quietanza cui si è accennato);
  • l’art. 23 che vieta ogni patto contrario alle disposizioni del decreto stesso, ad esempio quello che stabilisse che il debitore dell’imposta non è chi forma il documento, ma chi lo riceve.

Anche sul piano della prassi interpretativa dell’Agenzia delle entrate in riferimento alle fatture sanitarie, è stato chiaramente indicato che debitore dell’imposta è chi forma il documento (risoluzioni 199 del 1995 e 444 del 2008). [AGGIORNAMENTO DEL 26/8/2020 (1° Era Covid): nella Risposta ad interpello ordinario nr. 268/2020, l’Agenzia delle entrate scrive, all’ultimo periodo (sottolineatura dell’autore): “…l’imposta di bollo è dovuta ex lege da tutti i clienti della Società quando l’importo della fattura supera euro 77,47…”; dal momento che le norme sul bollo non sono cambiate, tale nuova interpretazione, del tutto in contrasto con le precedenti sopra citate, è da considerarsi erronea per quanto illustrato nel presente articolo.]

Perciò, ogni ipotesi di assolvimento dell’imposta con modalità diversa da quella legale – debitore dell’imposta nei confronti dell’Erario è chi emette la fattura – non va presa in alcuna considerazione.

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3. Come far pagare la marca al cliente?

La legge non offre dunque alcuna possibilità per “costringere” il cliente a sostenere la spesa per la marca. Giuridicamente, si dice che la legge non prevede la rivalsa, nemmeno in via facoltativa. Il normale comportamento da tenere è perciò il seguente: chi forma il documento assolve l’imposta apponendo la marca da lui prepagata senza inserire alcuna indicazione in fattura e nulla chiedendo a chi riceve il documento (in fattura elettronica barrando un flag al momento dell’emissione e versando in un secondo tempo, per via telematica, l’importo).

Se si vuole recuperare la spesa del bollo, a parte soluzioni extra-contabili che però non permettono a chi riceve la fattura di portare la spesa del bollo in detrazione, occorre in primis il consenso del cliente su base non legale ma di gentlemen agreement, ed evidenziare la cosa in fattura. Si parla allora di “traslazione” (ma solo economica, non dell’obbligo giuridico di assolvere l’imposta) del peso dell’imposta: il soggetto passivo di diritto (chi deve legalmente assolvere l’imposta nei confronti dell’Erario) rimane chi forma il documento, ma il soggetto passivo di fatto (chi ne sostiene effettivamente l’onere), diventa chi lo riceve. Si vedrà poi che è questo il motivo per cui non è corretta l’indicazione in fattura dell’importo della marca come “escluso dall’Iva art. 15 D.P.R. n. 633/1972”.

Nel corpo della fattura, insieme alle prestazioni fatturate, si aggiunge una voce tipo “recupero spesa imposta di bollo”, facoltativamente indicandone l’importo, e questa aggiunta avrà la natura di un puro e semplice “aumento di prezzo”, di una integrazione del corrispettivo richiesto per l’opera prestata. Il corrispettivo totale fatturato comprenderà dunque anche i due euro del bollo. In fattura elettronica, per procedere all’aggiunta della voce si dovrà aggiungere una apposita “riga di dettaglio”.

4. Perché non va fatturata la marca da bollo come “Esclusa art. 15 DPR 633”?

Venendo al secondo punto della mia “contestazione”, l’articolo 15 del DPR 633, quello sull’Iva, a nulla rileva in quanto la non imponibilità ai fini dell’Iva dei due euro (perché questo è il punto) non può dipendere dalle previsioni di quella norma. Indicarlo in fattura non solo non è corretto, ma può essere anche fiscalmente rischioso, come si dirà.

L’applicazione dell’articolo 15 consente di escludere dalla base imponibile dell’Iva (ma anche da quella delle imposte sul reddito), i rimborsi di spese sostenute in nome e per conto del cliente. Perciò, si potrebbe pensare, siccome alla fine si chiedono i due euro al cliente, altro non si è fatto, acquistando prima e apponendo la marca sulla fattura poi, che anticipare una spesa in attesa del suo rimborso da parte di colui nel cui interesse è stata sostenuta. Fattispecie che se sul piano meramente fattuale si potrebbe anche considerare realizzata, per quanto riguarda l’applicazione della norma tributaria non si può accettare.

Infatti, l’anticipazione di somme “in nome e per conto” del cliente prevista nell’articolo 15, si realizzerebbe solo se la spesa della marca maturasse fin dall’origine nella “sfera giuridica” del cliente in quanto debitore legale dell’imposta. Cosa che, stante l’intangibilità della soggettività passiva di diritto all’imposta, di cui si è detto al punto 2, non può mai verificarsi.

5. Qual è il giusto “articolo Iva” per fatturare l’importo della marca?

Non potendo applicare l’art. 15, come spiegato, l’importo della marca indicato in fattura, in quanto operazione diversa dall’effettuazione di prestazioni sanitarie rivolte alla persona che, come è noto, sono esenti dall’Iva, sarebbe imponibile ai fini di questa ultima imposta. Insomma, su quei due euro si potrebbe perfino doverci aggiungere e versare l’Iva!

Per fortuna non è così. Si può infatti invocare la natura “accessoria” alla prestazione principale (medica) dell’aggiunta in fattura della spesa per la marca che si intende recuperare. L’art. 12 del DPR 633, riconosciuta detta accessorietà a quella spesa, dispone che il suo trattamento ai fini dell’Iva sarà il medesimo di quello dell’operazione principale, dunque l’esenzione ex nr. 18) del comma 1 dell’art. 10 del decreto Iva.

Ed è la stessa Agenzia delle entrate che, in via ufficiale, riconosce la natura accessoria dell’aggiunta in fattura della spesa per la marca. Infatti, ben argomenta la già citata risoluzione 444 del 2008 (sottolineature mie): “La stessa conclusione vale nel caso in cui l’imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta; come precisato dalla scrivente con la risoluzione 14 luglio 1995 n. 199/E, nulla vieta, infatti, che l’importo del tributo dovuto dal professionista in relazione al documento rilasciato al cliente sia a quest’ultimo addebitato in aggiunta al compenso professionale. Anche in tale ipotesi, l’imposta, separatamente addebitata nella fattura o ricevuta emessa, può essere considerata un costo accessorio alla prestazione professionale…”.

L’articolo Iva corretto con cui fatturare il “recupero” della marca come indicato, sarà il “normale” (per le prestazioni sanitarie) nr. 10 e non dunque il nr. 15.

6. Tre implicazioni fiscali di quanto esposto

Potenziali contestazioni in caso di controllo

Se si emette fattura indicando l’importo della marca come “escluso articolo 15”, tale importo, oltre che escluso dall’Iva, non rappresenterà un compenso imponibile ai fini reddituali, ma una “partita di giro” con denaro anticipato in nome e per conto del cliente rimborsato in occasione dell’emissione della fattura. Per chi emette la fattura, tali movimenti saranno perciò, giuridicamente, irrilevanti ai fini della tassazione del suo reddito. Mancando l’imponibilità come compenso, simmetricamente viene meno la deducibilità della correlativa spesa, in quanto non sostenuta perché, come indicato in fattura, rimborsata dal cliente. Qualora la spesa per marche così fatturate fosse stata comunque portata in deduzione, la si sarebbe dedotta senza averne diritto e ciò potrebbe essere contestato in caso di controllo fiscale.

Inoltre, dal momento che, per quanto finora detto, non di “partita di giro” si tratta ma di incasso imponibile, l’Amministrazione potrebbe contestare pure la mancata indicazione, fra i compensi imponibili, dei corrispettivi fatturati per le marche. Doppia penalità, dunque. Magari poi si sistemano le cose, spiegando e mostrando all’Agenzia che l’indicazione dell’art. 15 del 633 era stata “messa lì” anche perché nella sua rivista online “Fisco oggi” del 22 novembre 2016 così sosteneva (peraltro in via non certo ufficiale), ma che il commercialista, sapendola lunga, ha comunque messo a tassazione i due euro fatturati: ma allora forse conveniva fare le cose giuste subito.

Pagamento di fatture con bollo e ritenuta d’acconto

Quando si paga una fattura al collega che sostituisce il professionista nell’esecuzione di una prestazione, o che opera in qualità di collaboratore di un ambulatorio, il committente deve trattenere l’importo della ritenuta d’acconto come percentuale (20%) del pagato. Se nel pagamento si comprende anche l’importo della marca aggiunta dal prestatore in fattura, la ritenuta va calcolata anche su questo importo. Esemplificando, se si salda una fattura per 100 €. di prestazione con in più l’aggiunta dei 2 €. per recupero della spesa della marca, il 20% va calcolato su 102 €. e non su 100 €.. Se a saldo di quella fattura si versano al prestatore 82 €. invece che 81,6, si è omesso di versare ritenute per 0,40 €.. Poco si potrebbe pensare, vero, ma sempre di omesso versamento di ritenute si tratta.

Vero è che se chi emette la fattura mette l’importo della marca come “escluso art. 15” o perfino senza alcuna indicazione, indicando nella fattura oltre al corrispettivo per le sue prestazioni anche l’importo della ritenuta d’acconto (cosa non necessaria, che si usa fare come “cortesia” al cliente) però calcolato senza tenere conto dell’importo della marca, vedendosi arrivare in pagamento una somma inferiore di 0,40 €. potrebbe avere da ridire. Mandategli questo articolo.

Dedurre la spesa della marca

Quando chi emette fattura la integra con l’indicazione della spesa della marca, come indicato al punto 3, “battezza” i due euro come compenso imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Avendo evidenziato in fattura la motivazione di quell’integrazione, contemporaneamente “battezza” la spesa che ha sostenuto per acquistare la marca come inerente all’attività, perciò e in quanto tale deducibile. La gestione della marca, fatta in questo modo, diventa perciò fiscalmente, finanziariamente ed economicamente neutra. A costo zero per il prestatore, purché ovviamente percepisca dal cliente l’importo della fattura inclusivo dei due euro della marca apposta (e se non lo percepisce, che senso ha mettere l’importo della marca nella fattura?).

Se invece non si procede a “traslare” esplicitamente l’imposta di bollo sul cliente, dunque solo apponendola sul documento ma senza indicare alcunché in merito nel corpo della fattura, come pure indicato sopra al punto 3, la spesa della marca apposta sarà deducibile ai fini del reddito ai sensi dell’art. 54 del TUIR per il dentista, e dell’art. 99 sempre del TUIR per la società. La spesa effettiva per ogni marca saranno dunque i due euro meno il risparmio fiscale.

[Di tutto quanto riguarda la questione qui trattata, puoi trovare formazione e indicazioni operative partecipando al corso online “LA FATTURAZIONE AL PAZIENTE ODONTOIATRICO”.]

Conclusioni

La questione della marca da bollo sulle ricevute sanitarie, pur avendo l’apparenza di un tributo “minore”, è in realtà materia delicata e, vedendo varie pubblicazioni su Internet, è da migliorare la sua esplorazione anche da parte degli “addetti ai lavori”. In questo articolo ho trattato solo alcune fra le principali questioni. Per sapere di più, si consideri di partecipare ai miei corsi o di chiedere consulenza.

* dottore commercialista, consulente e formatore per la gestione delle attività economiche in odontoiatria. Tel. 0498962688. Clicca per –> le consulenze. Clicca per–> i corsi.

ID MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE DEL DENTISTA? MI DICONO CHE NON E’ VERO…

Da qualche tempo ha preso a circolare, anche nel mondo dei dentisti, una sorta di “leggenda metropolitana”, secondo la quale chi emette una fattura cartacea soggetta a imposta di bollo, “deve” da quest’anno annotare sull’esemplare che resta a lui o a lei il numero di identificazione (“ID”) che appare sulla “marca da bollo” (rectius contrassegno telematico) apposta sull’esemplare consegnato o spedito al cliente. Per molti una “fatica” in più. Sulla questione, ho ricevuto numerose richieste di chiarimenti, sia da dentisti che da commercialisti.

A seguito di attente verifiche, considero tali proposizioni destituite da ogni fondamento: non esiste alcun obbligo di annotazione dell’ID del contrassegno telematico sulle fatture. E ciò vale per i “regimi fiscali” ordinari, semplificati e speciali (“di vantaggio” o dei “minimi”).

marca

Ci sarebbe da interrogarsi sull’origine di questa “leggenda” (ancora non me la sento di chiamarla “bufala”, ma ci siamo vicini), ma proprio perché tale non è facile rinvenirla. Pare però che qualcuno, avvezzo a copia-incolla “selvaggio” da Internet, ha pensato di far circolare dei disinformatissimi documenti sull’argomento marca da bollo, dei patchwork le cui “pezze” però erano irrimediabilmente “fallate”, cioè infondate. Infatti, si noti che nei siti nei quali si afferma questa cosa, mai si vede un riferimento a estremi di legislazione o di prassi. Per il futuro, consiglio a chi volesse cimentarsi nella preparazione di documenti sull’argomento “marca”, di frequentare i miei corsi o almeno di farsi revisionare il testo da un commercialista, prima di divulgarlo.

Se proprio si volesse fare uno sforzo per cercare giustificazioni purchessia alla fatica di annotare l’ID del contrassegno telematico sull’esemplare che resta presso l’emittente della fattura, la si potrebbe pensare come creazione della prova dell’avvenuta apposizione della marca sull’esemplare consegnato o spedito al cliente. Purtroppo è soluzione inefficace, in quanto dall’ID si può solo risalire (tramite un servizio online dell’Agenzia) alla regolarità del contrassegno (autenticità e data di emissione), ma non dimostrare che questo sia poi stato effettivamente apposto sull’esemplare consegnato al cliente. Inefficaci in tal senso, e comunque non richieste dalle disposizioni, si devono considerare anche annotazioni sulla fattura quali “Bollo assolto sull’originale” o similari. Tra l’altro, le locuzioni “originale” e “copia” sono del tutto improprie quando si tratta l’aspetto tributario della fatturazione, e chi le usa dimostra scarsa precisione. La “prova regina” dell’assolvimento dell’imposta di bollo, è unicamente la conservazione della fotocopia dell’esemplare consegnato o spedito al cliente recante il contrassegno.

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