Articolo di Paolo Bortolini
dottore magistrale in economia aziendale
dottore commercialista
consulente aziendale specializzato per l’Odontoiatria
dicembre 2016
Si vedono in Internet, su pagine e siti dedicati ai dentisti, articoli scritti da persone che farebbero bene a consultarsi, prima di pubblicare, con un bravo commercialista iscritto all’Ordine. A meno che, per motivi loro, vogliano proprio distorcere la realtà per fare titoli accattivanti o, come ho visto fare, per cercare argomenti in grado di convincere con più facilità i dentisti ad aderire a qualche iniziativa commerciale. In tali casi, a queste persone consiglio di considerare il rischio di subire le rimostranze di qualche deluso dagli esiti delle decisioni prese fidandosi dei loro messaggi.
Già durante l’anno, avevo segnalato la “leggenda metropolitana” dell’obbligo, del tutto inventato chissà da chi e perché, di scrivere sulla fattura il numero identificativo che si legge sul contrassegno telematico con il quale il dentista assolve l’imposta di bollo sulle ricevute. Tale “leggenda” è stata perfino ripresa e divulgata da associazioni di categoria in vari documenti sull’argomento “marca da bollo”, in gran parte dei quali, peraltro, questa non era l’unica inesattezza.
Purtroppo, da buone “bufale”, queste false notizie disorientano, disturbano, fanno perdere tempo. A me arrivano troppe email da clienti e non, che chiedono chiarimenti su notizie infondate. Nei social network se ne parla. Nei miei corsi vengo interrogato. Con questo articolo rispondo collettivamente in merito alle ultime due che sono “in giro”.
Bufala nr. 1: la nuova “IRI” si applica anche ai dentisti
Veniamo alle nuove “bufale”. La prima è quella sulla nuova imposta IRI, acronimo di “Imposta sul Reddito Imprenditoriale” approvata con la “legge di bilancio” per il 2017, che secondo alcuni riguarderebbe anche i liberi professionisti e che, in base a tale assunzione, tratteggiano un prossimo futuro nel quale il volume delle tasse potrebbe ridursi. Falso. Vediamo perché.
Questa nuova IRI consente di sottrarre all’ordinaria tassazione IRPEF parte degli utili annuali, e precisamente quelli che non si prelevano. Non è che proprio non si pagano più tasse, su questa parte degli utili, ma la tassazione, del 24% quindi più bassa della più bassa delle aliquote IRPEF, è una “imposta sostitutiva” (si chiama così perché, appunto, si applica in sostituzione dell’IRPEF, ma non è che “abolisce” quest’ultima). In sintesi, se si “lascia in azienda” parte degli utili, presumibilmente per reinvestirli, la tassazione complessiva, che sarà un misto di IRI e di IRPEF, si riduce. Bella idea. Peccato sia riservata alle sole imprese individuali e alle società di persone commerciali, purché in contabilità ordinaria. I professionisti non ci sono.
L’IRI nasce nella legge nr. 23 del 2014, intitolata “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente, e orientato alla crescita”, detta anche “Riforma fiscale”. Per “delega” s’intende che il Parlamento, che ha approvato la legge, dice al Governo di emanare altre leggi per attuare quanto indicato. Dell’IRI ne parla espressamente l’art. 11, la cui “rubrica” (cioè il titolo) recita “Revisione dell’imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata; previsione di regimi forfetari per contribuenti di minori dimensioni”.
Peccato che, per quanto riguarda il lavoro autonomo, in quell’articolo si dice sì al Governo di emanare un provvedimento, ma è quello per chiarire la definizione di “autonoma organizzazione” ai fini dell’esenzione dall’IRAP dei “piccoli” (e che, a mio avviso, data la sua assurdità è sperabile non sia mai emanato), e basta. Magari, quelli che scrivono su Internet sostenendo che l’IRI riguarda anche i liberi professionisti, si sono limitati a leggere solo il titolo, di questo articolo.
Nella “legge di bilancio” per il 2017, da poco approvata e in attesa di pubblicazione in G.U., l’IRI è effettivamente entrata in vigore, ovviamente solo per i soggetti cui era destinata nelle intenzioni del Legislatore di cui ho detto, e solo su opzione a partire dal 2017. Questo in base alle disposizioni dell’art. 68, il quale inserisce un nuovo articolo, il 55 bis, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che esordisce con queste parole: “Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria….”. Esattamente come da programma.
Bufala nr. 2: la deduzione al 100% delle spese per i corsi è già in vigore
Le spese per i corsi di aggiornamento professionale e per la partecipazione a congressi sarebbero già diventate, secondo qualcuno, interamente deducibili, non soffrendo più la nota limitazione al 50% di quanto pagato.
E’ vero che se n’è parlato molto di questa importante novità, è vero che l’iter parlamentare è, forse, alle ultime battute, ma a oggi, non è ancora legge dello Stato. E’ una “pia intenzione” e nulla più. Fino a quando questo nuovo provvedimento non sarà definitivo, i corsi si dedurranno ancora al 50%. E potrebbe anche capitare che la deducibilità dei corsi al 100% sarà operativa, se mai lo sarà, perché non si può escludere perfino che il Parlamento cambi idea, la proposta di legge è infatti alla prima lettura presso la Camera, dal 2017 o chissà quando.
Ora, io ho visto (e conservo) pagine Internet di relatori e organizzazioni che già quest’anno hanno offerto corsi di formazione ai dentisti, mettendo in bella evidenza nei loro materiali informativi questa presunta e indubbiamente appetibile, tanto da poter essere l’argomento decisivo per decidere di iscriversi a un certo corso, integrale deducibilità. Se qualcuno, fidandosi dei messaggi descritti, avesse già versato la quota di iscrizione a uno di questi corsi e non potrà dedurla al 100% come promesso, provi a chiedere a chi gli ha venduto il corso di rifonderlo delle tasse che pagherà in più rispetto alle promesse, avrà ottime probabilità di ottenere quanto richiesto.
Quanta serietà dimostrano quei relatori e quelle organizzazioni che hanno strombazzato per tutto l’anno questa “ipotesi di legge”, come fosse cosa fatta?
Chi fosse interessato a sapere come sta procedendo l’iter parlamentare di questa proposta di legge (è la nr. 2017, il cosiddetto “Statuto delle attività professionali” o Jobs act lavoro autonomo), può consultare la pagina del sito della Camera dei deputati a essa dedicato.
Concludo invitando i dentisti a vagliare bene, meglio e con attenzione, la qualità della fonte da cui provengono informazioni fiscali, giuridiche e sulle società, perché non tutti sono in grado di fornirle in modo corretto. Dare credito su questi argomenti a dentisti che ne scrivono nel tempo libero, a giornalisti per i quali è uguale scrivere di questo piuttosto che dell’ultima novità del mercato dei compositi o a qualche società di il cui unico scopo è vendere a tutti i costi i suoi servizi, può riservare sorprese.
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