Da qualche tempo ha preso a circolare, anche nel mondo dei dentisti, una sorta di “leggenda metropolitana”, secondo la quale chi emette una fattura cartacea soggetta a imposta di bollo, “deve” da quest’anno annotare sull’esemplare che resta a lui o a lei il numero di identificazione (“ID”) che appare sulla “marca da bollo” (rectius contrassegno telematico) apposta sull’esemplare consegnato o spedito al cliente. Per molti una “fatica” in più. Sulla questione, ho ricevuto numerose richieste di chiarimenti, sia da dentisti che da commercialisti.
A seguito di attente verifiche, considero tali proposizioni destituite da ogni fondamento: non esiste alcun obbligo di annotazione dell’ID del contrassegno telematico sulle fatture. E ciò vale per i “regimi fiscali” ordinari, semplificati e speciali (“di vantaggio” o dei “minimi”).
Ci sarebbe da interrogarsi sull’origine di questa “leggenda” (ancora non me la sento di chiamarla “bufala”, ma ci siamo vicini), ma proprio perché tale non è facile rinvenirla. Pare però che qualcuno, avvezzo a copia-incolla “selvaggio” da Internet, ha pensato di far circolare dei disinformatissimi documenti sull’argomento marca da bollo, dei patchwork le cui “pezze” però erano irrimediabilmente “fallate”, cioè infondate. Infatti, si noti che nei siti nei quali si afferma questa cosa, mai si vede un riferimento a estremi di legislazione o di prassi. Per il futuro, consiglio a chi volesse cimentarsi nella preparazione di documenti sull’argomento “marca”, di frequentare i miei corsi o almeno di farsi revisionare il testo da un commercialista, prima di divulgarlo.
Se proprio si volesse fare uno sforzo per cercare giustificazioni purchessia alla fatica di annotare l’ID del contrassegno telematico sull’esemplare che resta presso l’emittente della fattura, la si potrebbe pensare come creazione della prova dell’avvenuta apposizione della marca sull’esemplare consegnato o spedito al cliente. Purtroppo è soluzione inefficace, in quanto dall’ID si può solo risalire (tramite un servizio online dell’Agenzia) alla regolarità del contrassegno (autenticità e data di emissione), ma non dimostrare che questo sia poi stato effettivamente apposto sull’esemplare consegnato al cliente. Inefficaci in tal senso, e comunque non richieste dalle disposizioni, si devono considerare anche annotazioni sulla fattura quali “Bollo assolto sull’originale” o similari. Tra l’altro, le locuzioni “originale” e “copia” sono del tutto improprie quando si tratta l’aspetto tributario della fatturazione, e chi le usa dimostra scarsa precisione. La “prova regina” dell’assolvimento dell’imposta di bollo, è unicamente la conservazione della fotocopia dell’esemplare consegnato o spedito al cliente recante il contrassegno.
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[…] fra le quali si trovano inesattezze e perfino leggende metropolitane, vedi questo mio articolo: “L’ID della marca”. Ricordo che l’imposta di bollo sulle fatture, oggi pari a due euro, è dovuta quando il loro […]
[…] fra le quali si trovano inesattezze e perfino leggende metropolitane, vedi questo mio articolo: “L’ID della marca”. Ricordo che l’imposta di bollo sulle fatture, oggi pari a due euro, è dovuta quando il loro […]