GERICO 2012: in VK21U le spese per il tecnico Rx e il perito elettrico vanno in G7 o in G9?

Sul forum di Odontoiatria Fiscale di Odontoline.it, di cui sono moderatore, un Odontoiatra utente mi ha sottoposto in modo diretto e personale la seguente domanda: “Le spese per il tecnico rx  e per il perito elettrico  vanno indicate nel rigo G7 (“Compensi corrisposti a Terzi per servizi direttamente afferenti all’attività professionale o artistica”) o G9 (“Altre spese”)? Io le metterei nel G7.”.

Sono quesiti all’ordine del giorno, sui quali moltissimi Odontoiatri si stanno ora cimentando per esaudire l’annuale “Comunicazione dei dati rilevanti per lo studio di settore” al Fisco. Occorrono risposte che diano sicurezze in caso di controllo, vuoi per evitare possa essere rilevata una “errata compilazione” del modello VK21U, con le relative conseguenze sanzionatorie, vuoi per avere i giusti argomenti per battere questo eventuale rilievo. Il commercialista non può sapere tutto, perchè certi dettagli così tipici della professione non emergono dalle  scritture contabili ma vanno a lui indicati da chi è veramente “informato sui fatti”: l’Odontoiatra stesso.

Ebbene, tenendo conto degli obiettivi “difensivi” di cui ho detto, e comunque come per tutte le cose fiscali, la risposta non può essere “secca”: “Stai sbagliando, mettile nel G9!”; ma va argomentata tenendo conto innanzitutto delle istruzioni ministeriali alla compilazione dello studio di settore VK21U e, in caso di dubbio, dell’esame delle parole usate dal Ministero, con l’uso di un vocabolario cartaceo o virtuale che sia e, se non si dipana l’arcano, chiedendo aiuto, come ha giustamente fatto il “nostro” utente del Forum .

La risposta che ho fornito è questa: “Premesso che mettere una spesa in un rigo piuttosto che in un altro potrebbe, in caso di controllo, portare alla contestazione di “errata compilazione” e relativa sanzione, dico che la parola “afferente” va letta insieme con il suo aggettivo “direttamente”. Si tratta di quelle spese che nella loro interezza entrano a far parte del costo di produzione di una specifica prestazione. Il laboratorio sì, la percentuale al collega che esegue una prestazione su un paziente del titolare sì, le spese per i servizi di poliambulatori o società di servizi sì perchè lo dice il Fisco nelle istruzioni per la compilazione del Quadro G. Il commercialista e gli altri periti e consulenti no, perchè manca il requisito della afferenza come definito (entrano a far parte del costo di produzione di tutte le prestazioni, manca quindi il requisito della “direttitudine”). Tali spese si deducono, e quindi vanno indicate nel calcolo dello SDS, in quanto inerenti all’attività, ancorchè non, per quanto scritto, “direttamente afferenti”. Quindi, dove metterai le spese che ti interessano (tecnico rx e perito elettrico)? Ma nel G9! E quella del commercialista dove va?

Prestazioni gratuite e Odontoiatria: quale fiscalita?

Le prestazioni rese gratuitamente fanno parte della fisiologia professionale. Sorgono due problemi fiscali: la fatturazione e la deducibilità delle spese connesse. Per risolvere il busillis occorre distinguere le prestazioni in parola fra quelle “disinteressate”, fatte al parente, e quelle “interessate”, fatte con lo scopo di promuovere l’attività o migliorare le relazioni con i clienti. La tabella allegata riassume e mostra le soluzioni al problema.

IVA e Dentisti, cosa hanno a che fare?

Allego l’immagine dell’attestato di partecipazione a un importante percorso formativo avanzato sull’IVA, che ho appena concluso. Come è noto, le prestazioni mediche e odontoiatriche sono esenti dall’IVA, cosa che rende indetraibile l’IVA che i dentisti pagano sui loro acquisti di beni e servizi. Nonostante questa apparente “lontananza” da questa imposta, il dentista ne ha a che fare costantemente: tutte le regole di fatturazione, o di non fatturazione nel caso delle numerose prestazioni gratuite, si trovano nelle norme IVA; la diffusione di acquisti diretti presso fornitori comunitari e non, via Internet o con altri modi, di materiali e dispositivi medici mette al primo posto le norme IVA per quanto riguarda la corretta fatturazione di queste operazioni. Insomma la “regina” europea delle imposte è ben lungi dall’essere fuori dalla quotidiana gestione della professione.

Un altro corso Odontoline: Milano 5/5/2012

Ringrazio i partecipanti al corso tenuto in Milano questo mese. Ringrazio Odontoline e il Dott. Francesco Simoni per l’impeccabile organizzazione e la felice scelta della location. Il programma su cui i partecipanti hanno lavorato, in modo pratico, è consultabile cliccando qui.

Allego due immagini a testimonianza dell’evento: Relatore e Aula nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Spesometro “semplificato”: atto finale di una lunga commedia?

Al sesto comma dell’articolo 2 del D.L. nr. 16 del 2 Marzo 2012, delle “Semplificazioni”, si legge quanto segue: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.». Traduzione: il discusso “Spesometro” si è definitivamente trasformato in una versione turbo del vecchio “Elenco clienti e fornitori”.

Per capire la portata di questa novità, occorre ricordare che lo Spesometro ex art. 21 D.l. 78 del 31 Maggio 2010 obbligava i contribuenti soggetti passivi IVA (quindi anche i dentisti), ad inviare per via telematica all’ADE, entro il 30 Aprile di ogni anno, gli estremi delle fatture emesse e pagate quando superiori ai 3000 €.. La cosa in sè non sarebbe poi stata tanto tragica, purtroppo si sarebbero dovuti inviare gli estremi di alcune fatture di importo inferiore ai fatidici 3000 €., in presenza di certe condizioni. Per farla breve, si doveva procedere ad una cernita delle fatture da inviare che appariva molto impegnativa e costosa, sia per il dentista che per il suo commercialista. La complessità dell’adempimento (o la genericità della norma), ed è giusto sapere queste cose, era evidentemente tale da far si che dal momento della sua creazione (31 Maggio 2010) fino a ridosso della prima scadenza per l’invio (Gennaio 2012 per le fatture del 2010), sono stati emessi OTTO provvedimenti direttoriali di attuazione e chiarimento, per DUE volte la norma di base è stata modificata da altrettanti Decreti legge, ci sono state DUE circolari di chiarimento e TRE comunicati stampa di risposta a quesiti: in sintesi, tolte le ferie, circa un documento al mese. Anche il software per la comunicazione ha subito una sorte simile, vedendo modificare i suoi “tracciati” per quattro volte. Insomma un lavoro enorme per il Fisco, ma anche per le software house che fanno i programmi di contabilità dei commercialisti, che hanno, testimone chi scrive, lavorato giorno e notte durante il Natale e Capodanno 2011 per riuscire ad adeguare le loro procedure all’adempimento.

Ora, l’ultimo atto di questa commedia normativa porta con sè una novità buona e una cattiva:  quella buona è che non si dovrà più discriminare le fatture da inviare, lavoro e stress risparmiato. Quella cattiva è che la nuova norma non dice chiaramente che questo risparmio avverrà da subito, perchè attenendosi al suo tenore letterale, si è portati a pensare che entro il 30 Aprile prossimo si dovranno inviare le fatture 2011 in base alla vecchia norma, cioè quella degli over 3000 con tutte le complicazioni del caso, mentre la semplificazione dovrebbe dare i suoi benefici effetti in occasione dell’invio del 2013 per le fatture del 2012. Magari un’interpretazione ufficiale chiarirà i dubbi e rinverdirà speranze.

Mi dicono che qualcuno, il solito più furbo degli altri, ha pensato di non aspettare l’ipotetico chiarimento ufficiale e di evitare i problemi della scadenza del 30 Aprile 2012 non facendo la comunicazione e aspettando la sanzione, sicuramente più bassa del costo che potrebbe avere il doveroso rispetto dell’adempimento. Qualcun altro ha invece pensato, per evitare la fatica di fare la cernita delle fatture, di mandarle tutte, in sostanza anticipando quanto è stato previsto ora dal Decreto “Semplificazioni”. Avranno ragione? Chi vivrà vedrà.

La “tranquillità fiscale” in una formula

Pubblico il link al pdf dell’articolo appena uscito sul numero 1/2012 de “Italian Dental Journal”: TRANQUILLITA_FISCALE

Redditi dei dentisti, i dati del MEF 2008-2009

Il MEF pubblica dei fogli Excel con i dati delle dichiarazioni dei redditi dei dentisti, meglio, di quelli che inviano oltre al Modello Unico anche lo studio di settore. In pratica la quasi totalità.

Inoltre, fa una cosa molto utile: divide questi dati fra le Persone Fisiche,  le società di persone (studi associati) e le società di capitali. Insomma, osservando questi dati si possono fare interessanti considerazioni, specie se si fa un confronto fra diverse annualità. Pubblico una mia elaborazione di questi dati, arricchita da un conteggio che rieplioga, per categoria di contribuenti, i dati analizzati e relativa al confronto delle annualità d’imposta 2008 (dichiarazione Unico 2009) e 2009 (dichiarazione Unico 2010).

Nel 2009, l’imponibile complessivo risulta diminuito, ergo lo Stato ha meno gettito dai dentisti: colpa degli studi di settore “troppo buoni” o della crisi?

Dati fiscali dentisti

Nuovo corso di un giorno – Roma 18/2/2012

Sempre con Odontoline.it, la nuova edizione del corso di un giorno: vai al programma

Dottore, posso pagarla in contanti? Si, ma…

Sul forum “Odontoiatria fiscale” nel portale dedicato agli Odontoiatri italiani “Odontoline.it”, del quale sono moderatore, è stato a più riprese discusso il tema della limitazione all’uso dei contanti, in ordine alla gestione degli incassi delle parcelle con questo mezzo di pagamento. La discussione, come si vedrà, si estende anche alla gestione degli incassi delle parcelle con assegni, vaglia postali e consegna di “libretti” al portatore.
Nelle discussioni si sono evidenziate incertezze sui comportamenti da tenere, da un lato per le frequenti variazioni della normativa in relazione all’importo massimo incassabile per contanti (corrispondente a quello oltre il quale assegni e vaglia devono obbligatoriamente recare la clausola “non trasferibile” e al saldo massimo consentito dei “libretti”), e da un altro lato per le difficoltà interpretative della normativa relativamente all’incasso di più acconti riferibili al medesimo piano di cure. Inoltre, è emersa la la questione dei profili sanzionatori in caso di inosservanza della prescrizione di Legge. Ho quindi creato questo documento per cercare di offrire indicazioni sulla materia. L’ho scritto in forma di domande e risposte, come già ho provveduto a fare per l’argomento della marca da bollo sulle ricevute.

Vedi l’articolo su Odontoline.it

Decreto “Monti” e Rifiuti Speciali: forse in arrivo risparmi e semplificazione anche per i dentisti

Credo che possa interessare anche ai dentisti la seguente norma, peraltro prevista per le “imprese” (anche se gli esempi di attività citate si riferiscono ad attività professionali, con una certa confusione, vedi l’agopuntura affiancata al trucco permanente). Ho il timore che da come è stata confezionata escluda per il momento le professioni regolamentate. In fase di conversione in Legge sarebbe auspicabile venisse estesa anche a queste ultime.

D.L. 201 “Salva Italia”, art. 40, comma 8:

“In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti
tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all’effettuazione del relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.”