Spesometro “semplificato”: atto finale di una lunga commedia?

Al sesto comma dell’articolo 2 del D.L. nr. 16 del 2 Marzo 2012, delle “Semplificazioni”, si legge quanto segue: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.». Traduzione: il discusso “Spesometro” si è definitivamente trasformato in una versione turbo del vecchio “Elenco clienti e fornitori”.

Per capire la portata di questa novità, occorre ricordare che lo Spesometro ex art. 21 D.l. 78 del 31 Maggio 2010 obbligava i contribuenti soggetti passivi IVA (quindi anche i dentisti), ad inviare per via telematica all’ADE, entro il 30 Aprile di ogni anno, gli estremi delle fatture emesse e pagate quando superiori ai 3000 €.. La cosa in sè non sarebbe poi stata tanto tragica, purtroppo si sarebbero dovuti inviare gli estremi di alcune fatture di importo inferiore ai fatidici 3000 €., in presenza di certe condizioni. Per farla breve, si doveva procedere ad una cernita delle fatture da inviare che appariva molto impegnativa e costosa, sia per il dentista che per il suo commercialista. La complessità dell’adempimento (o la genericità della norma), ed è giusto sapere queste cose, era evidentemente tale da far si che dal momento della sua creazione (31 Maggio 2010) fino a ridosso della prima scadenza per l’invio (Gennaio 2012 per le fatture del 2010), sono stati emessi OTTO provvedimenti direttoriali di attuazione e chiarimento, per DUE volte la norma di base è stata modificata da altrettanti Decreti legge, ci sono state DUE circolari di chiarimento e TRE comunicati stampa di risposta a quesiti: in sintesi, tolte le ferie, circa un documento al mese. Anche il software per la comunicazione ha subito una sorte simile, vedendo modificare i suoi “tracciati” per quattro volte. Insomma un lavoro enorme per il Fisco, ma anche per le software house che fanno i programmi di contabilità dei commercialisti, che hanno, testimone chi scrive, lavorato giorno e notte durante il Natale e Capodanno 2011 per riuscire ad adeguare le loro procedure all’adempimento.

Ora, l’ultimo atto di questa commedia normativa porta con sè una novità buona e una cattiva:  quella buona è che non si dovrà più discriminare le fatture da inviare, lavoro e stress risparmiato. Quella cattiva è che la nuova norma non dice chiaramente che questo risparmio avverrà da subito, perchè attenendosi al suo tenore letterale, si è portati a pensare che entro il 30 Aprile prossimo si dovranno inviare le fatture 2011 in base alla vecchia norma, cioè quella degli over 3000 con tutte le complicazioni del caso, mentre la semplificazione dovrebbe dare i suoi benefici effetti in occasione dell’invio del 2013 per le fatture del 2012. Magari un’interpretazione ufficiale chiarirà i dubbi e rinverdirà speranze.

Mi dicono che qualcuno, il solito più furbo degli altri, ha pensato di non aspettare l’ipotetico chiarimento ufficiale e di evitare i problemi della scadenza del 30 Aprile 2012 non facendo la comunicazione e aspettando la sanzione, sicuramente più bassa del costo che potrebbe avere il doveroso rispetto dell’adempimento. Qualcun altro ha invece pensato, per evitare la fatica di fare la cernita delle fatture, di mandarle tutte, in sostanza anticipando quanto è stato previsto ora dal Decreto “Semplificazioni”. Avranno ragione? Chi vivrà vedrà.

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