Gli acquisti da fornitori esteri
Filed under: Dati&analisi | Leave a comment »
Gli acquisti da fornitori esteri
Filed under: Dati&analisi | Leave a comment »
Filed under: Fisco | Tagged: dentisti e fisco | Leave a comment »
se la realtà è che sempre dell’attività professionale del socio si tratta, seppur “travestita”, può capitare, ma solo se si è sfortunati, una “ripresa” fiscale in base all’art. 37 del DPR 600/1973, che colpisce la c.d. “interposizione” di un soggetto apparente (la società) che si intesta il reddito, pagando le imposte in base al suo status (es. di società di capitali), mentre se la sostanza è quella di una attività individuale (per dimensione, numero e qualità dei soci, tipo di produzione, esercizio concreto dell’attività da parte di una sola persona, modalità informale e diretta di esercizio del potere decisionale, prelievi senza adeguata giustificazione e/o formalità ecc.), il Fisco potrebbe sostenere che il reddito spetta al soggetto “sostanziale” e dunque, per capirsi, se in capo alla società quel reddito fosse stato tassato al 24%, se c’è la “ripresa” quel reddito sarà riattribuito ai soci e tassato su base individuale (es. con le aliquote progressive Irpef). E’ l’applicazione del principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”, per cui lo “schermo societario” evapora. Una sentenza di Cassazione ribadisce, fornendo due “principi di diritto”, la cosa.
Sent. 25/7/2022 nr. 23231, principi di diritto (corsivi miei):
Filed under: Fisco | Tagged: srl odontoiatrica | Leave a comment »
Adempimento: comunicazione a Enpam del reddito professionale, Modello D, entro il 31 luglio
Entro l’ultimo giorno del mese di luglio, l’iscritto all’ENPAM è tenuto a comunicare all’Ente l’ammontare del reddito professionale prodotto nell’anno precedente, sul quale l’Ente calcolerà l’importo della contribuzione percentuale annuale dovuta. L’adempimento in questione è disposto dai commi 4 e 5 dell’art. 3 del Regolamento generale del Fondo.
La comunicazione si esegue in via telematica, accedendo all’area riservata all’iscritto del sito Internet Enpam e compilando il noto “Modello D”. Nello stesso sito Internet si possono trovare le istruzioni per procedere a questo importante adempimento, che ogni anno coinvolge medici e odontoiatri che svolgono attività libero-professionale e i loro consulenti. L’utilità di rivolgersi ad un consulente, di solito il commercialista, è evocata nello stesso sito Internet dell’Ente: in una apposita sezione intitolata “Importo da dichiarare”, nella sottosezione “Dove cercare l’importo” si legge infatti che l’importo da inserire nel Modello D si può trovare “orientativamente” sulle dichiarazioni dei redditi relative all’anno oggetto di comunicazione, e che: “In ogni caso ti raccomandiamo di consultare sempre il tuo commercialista”.
La trasposizione dell’importo dai documenti fiscali al sito dell’Ente non è dunque cosa automatica e immediata, nonostante il comma 1 dell’art. 3 del citato Regolamento generale lo colleghi alla dichiarazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il modello “Redditi PF”, dunque indispensabile ma non esaustivo riferimento. Più in generale, si può affermare che in alcuni casi il reddito imponibile ai fini fiscali e quello ai fini previdenziali non coincidono. Si può anche osservare che l’aspettativa dell’Ente, rispetto al Modello D, non è tanto quella, ufficiale, di ricevere l’importo del “reddito”, ma direttamente quello dell’imponibile previdenziale.
Il calcolo dell’imponibile previdenziale
Il motivo per cui l’individuazione dell’importo da comunicare nel Modello D richiede un supplemento di analisi rispetto al mero dato fiscale, deriva in primo luogo da quello che si può definire come “principio di onnicomprensività” dell’obbligo contributivo dell’Enpam, in relazione alla captazione del reddito imponibile previdenziale, sancito nel primo periodo del comma 2 dell’art. 3 del Regolamento generale. Tale onnicomprensività si traduce, sul piano pratico, nella possibilità che, in base alla estrema varietà delle situazioni individuali degli iscritti, ci possano essere dei redditi che sono imponibili ma che o non compaiono nella dichiarazione dei redditi, o sono in questa presenti in più “quadri” reddituali e non solo in quello dedicato al reddito professionale, il “quadro RE”.
Inoltre, in secondo luogo, l’esigenza di applicare la contribuzione sui redditi effettivamente prodotti con l’attività libero professionale, al netto delle spese sostenute per produrli, fissata come principio dal comma 2 bis dell’art. 3 citato, dove le parole: “si tiene conto esclusivamente delle spese deducibili secondo la vigente normativa fiscale”, evocano la necessità che le spese deducibili per il calcolo dell’imponibile previdenziale possiedano i requisiti dell’inerenza e dell’effettività, escludendo dalla deduzione dai “redditi, compensi, utili ed emolumenti”, ciò che non è servito per produrli. Per simmetria, dal calcolo dell’importo da comunicare andranno altresì espunti eventuali componenti positivi, presenti nelle dichiarazioni ma non dovuti alla professione.
La rettifica dei redditi fiscali
Quanto indicato sfocia nelle principali indicazioni formulate da Enpam ai fini dell’adempimento in esame, visibili nella citata sezione del sito Internet intitolata “Importo da dichiarare”, dalle quali si evince che, ai fini della comunicazione dell’imponibile previdenziale effettuata con il Modello D:
Per concludere, si può notare che per l’onnicomprensività delle varie casistiche reddituali che confluiscono nel calcolo dell’imponibile previdenziale dell’iscritto, compaiono anche dei redditi puramente figurativi, cioè non effettivamente percepiti. Si tratta dei redditi derivanti dalla partecipazione alle società, di persone e di capitali, i quali vanno considerati, al netto delle indicate rettifiche, indipendentemente dalla effettiva percezione.
Filed under: Dati&analisi | Leave a comment »
E’ tempo di dichiarazioni, i commercialisti mandano ai clienti le bozze e per i dentisti professionisti e associati il “Quadro” per determinare l’imponibile professionale è il “RE” del modello Redditi.
A guardarlo così, a prima vista, senza spiegazioni, può sembrare un elenco astruso. In questa immagine invece si vede come ci sia una logica, piuttosto chiara.
Il “Quadro RE” si può dunque leggere come fosse un “conto economico”. Si ricordi però che dalla contabilità fiscale non si può ricavare alcuna indicazione sui reali risultati annuali finanziari ed economici dell’attività

Filed under: Fisco | Tagged: Dichiarazione dentista, Quadro RE dentista | Leave a comment »

Filed under: Dati&analisi | Tagged: Produttività dentisti | Leave a comment »
Nuove chance per i professionisti e le imprese che hanno avuto riduzioni di fatturato, ma ora anche del risultato di esercizio, per accedere agli aiuti statali. Anche chi nelle precedenti edizioni non fosse rientrato nelle agevolazioni, ora potrebbe ricevere gli aiuti. Vediamo per punti dunque le novità in breve portate dall’art. 1 del nuovo DL (Decreto Legge) 25 maggio 2021 nr. 73, che in totale “cuba” 15,4 miliardi di Euro per i contributi a fondo perduto, pubblicato nella GU serie generale nr. 13 della stessa data:
Filed under: Diritto | Tagged: covid 19 e dentisti, Fondo perduto dentisti | Leave a comment »
In alcuni scritti, e in particolare in un articolo apparso nel gennaio 2021 su una rivista professionale, affermavo che l’attività odontoiatrica può essere gestita in modo imprenditoriale, anziché professionale, da parte di un imprenditore “individuale o societario”. Tale affermazione, si poggia sulla libertà per ogni soggetto giuridico pubblico o privato, di essere titolare di un ambulatorio purché autorizzato.
In seguito, sono apparsi dei contributi relativi alla possibilità per il dentista, rectius per un iscritto a un Ordine professionale, di operare come “ditta individuale”, iscritta in Camera di commercio, anziché come professionista intellettuale. Fra le differenze dei due status, quella fiscale comporta che nel primo caso la tassazione avverrebbe con le regole dettate per le imprese, nel secondo con quelle del lavoro autonomo.
Ora, prima di far notare che, da qualche anno, sembrerebbe esistere un generale divieto ad esercitare l’attività odontoiatrica in forma di ditta individuale, giova sapere che, per quanto scritto nel primo paragrafo, chiunque, può, come ditta individuale nonché come società commerciale, allestire un ambulatorio con i necessari requisiti, nominare un direttore sanitario e chiedere l’autorizzazione all’esercizio.
Però, se quel “chiunque” fosse un dentista in attività, si verrebbe a creare un conflitto insanabile fra la sostanza dell’attività, che è l’esercizio della professione, e la veste giuridica formale, che nel caso della ditta individuale, impresa, risulterebbe essere fittizia. Per capirsi, un dentista che facesse il suo mestiere come ditta individuale, risulterebbe portare contemporaneamente due “cappelli”, il che è, civilisticamente e fiscalmente, non consentito. Per le professioni ordinistiche, non c’è possibilità di scelta: vanno esercitate civilmente in base alle regole del contratto d’opera intellettuale, non a quelle del lavoro nell’impresa, fiscalmente in forma di lavoro autonomo. O non vanno esercitate. Il dentista che volesse essere titolare, in veste di ditta individuale cioè impresa, di un ambulatorio autorizzato, dovrebbe dunque, se non proprio “spretarsi” (cancellarsi dall’Ordine) almeno astenersi dall’esercitare nei fatti la professione, per farla fare ad altri abilitati in qualità di incaricati della ditta individuale. Oppure, al limite, ma molto al limite, la ditta individuale del dentista dovrebbe esercitare attività diversa da quella odontoiatrica, ad esempio la gestione di poliambulatori.
Venendo alla questione della apparente presenza di un vero e proprio divieto all’esercizio delle attività odontoiatriche come ditta individuale, si consideri la seguente disposizione di legge, il comma 153 art. 1 della legge 4 agosto 2017 nr. 124 (sottolineature mie):
“L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.”.
Si noti che la norma dispone per le “attività” odontoiatriche, non per la “professione”. Con questa disposizione, scritta per poter modificare la normativa nazionale delle Camere di commercio a seguito del parere 415099/2016 del MISE che, almeno “sulla carta”, impediva l’iscrizione in camera di commercio (rectius al Registro delle imprese) delle società commerciali qualora queste dichiarassero come attività svolta quella degli studi odontoiatrici, è stato rimosso l’effetto del parere, ma forse per una scrittura troppo rapida è sorto come effetto collaterale, tale almeno a me sembra, quello di riservare l’attività odontoiatrica solo ai liberi professionisti, alle STP e alle società commerciali. Niente imprese ditte individuali. Sta di fatto che, vigente questo apparente divieto, le camere di commercio hanno ugualmente iscritto ditte individuali che nei codici attività recano il codice 86.23 (come hanno continuato a iscrivere società commerciali anche dopo il parere del MISE ma prima della legge 124 del 2017), circa una novantina da ottobre 2017 ma, a titolo di mera informazione, di queste solo poco più di dieci dichiarano di svolgere effettivamente l’attività odontoiatrica (l’uso del codice Ateco è infatti obbligatorio in sede di apertura della partita Iva, quindi per l’Agenzia delle entrate, ma non per l’iscrizione di un’impresa che declina l’attività esercitata “a parole”) di cui otto risultano di proprietà di dentisti iscritti all’Ordine. Fra le altre ditte individuali con il codice attività 86.23, l’attività esercitata che va per la maggiore è la coltivazione di frutti oleosi e di cereali. Presenti in buona misura anche l’allevamento di suini ed equini, la locazione di immobili e la vendita per corrispondenza di prodotti alimentari. Insomma, un po’ di confusione, sarebbe meglio non provocarne altra.
Filed under: Dati&analisi, Diritto | Tagged: Dentista ditta individuale | Leave a comment »
Al termine di un webinar organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Padova, cui ho partecipato in quanto a quell’Ordine sono iscritto, tema la prevista RIFORMA TRIBUTARIA, vedi immagine di questo post, che tutti attendiamo con trepidazione, ho avuto la soddisfazione di vedere apprezzata da parte dei Relatori la mia seguente tesi, riguardante l’IRPEF:
ESENTARE DA IMPOSTA la parte di reddito corrispondente alla spesa annua mensile media per la tipologia di nucleo familiare, la condizione professionale della persona di riferimento della famiglia, il comune di residenza, se si vive in affitto o in proprietà.
Tale dato, la spesa annuale media, è stimato a giugno di ogni anno dall’ISTAT, quindi da un organo dello Stato. Per dare un’idea, una famiglia di due persone con due figli, in media nazionale, nel 2019 ha una spesa annuale stimata per vivere (casa, alimentari, istruzione, salute ecc.) pari a 39.903,84, somma che, secondo la mia idea di riforma, dovrebbe essere del tutto esente da tassazione nel coacervo dei redditi familiari.
Se il coacervo supera quella cifra, sull’eccesso si pagano tasse in modo progressivo, come per il patrimonio (esclusa l’abitazione, si ipotizzano aliquote progressive in base al suo ammontare a valori di mercato fra lo 0,2% e il 3%).
Altre questioni offerte dai Relatori, in previsione dell’insediamento della Commissione di studio della Riforma (se tutto fila se ne parla per il 2023, con la nuova legislatura):
Come si dice: chi vivrà vedrà, sperando che il punto di domanda che si legge sul titolo di questo post possa sparire!
Filed under: Fisco | Tagged: Riforma fiscale, Tasse dentisti | Leave a comment »
FONDO PERDUTO WEBINAR – Dai casi pratici alle regole di calcolo delle medie mensili del fatturato
Chi ha diritto? Cosa significa “fatturato”? Il bollo si considera “fatturato”? Chi ha iniziato a lavorare nel 2020 o nel 2021 ha diritto? E tante altre sono le questioni che potranno trovare risposta.
Le regole del contributo saranno esposte a partire da esempi pratici di impiego del foglio di calcolo Excel già pubblicato qui sul gruppo.
Il previsto webinar su Zoom (la partecipazione è anonima; si possono fare domande al Relatore via chat e in audio), si terrà
MERCOLEDI’ 7 aprile 2021 ORE 20.30
Relatore Dott. Paolo Bortolini.
La durata “istituzionale” è di 30 minuti più
tempo per rispondere a eventuali domande.
PER PARTECIPARE GRATUITAMENTE:
a) occorre essere iscritti al Forum ODONTOline.it e inviare una email a info@odontoline.it per ricevere il link per la diretta; oppure
b) essere iscritti o iscriversi al gruppo privato Facebook “Odontoiatria contabilità e fisco”, riservato agli odontoiatri, agli igienisti dentali e agli assistenti di studio odontoiatrico.
ATTENZIONE: solo gli iscritti al Forum ODONTOline. it e al gruppo Facebook “Odontoiatria contabilità e fisco” potranno inoltre scaricare il file Excel per il calcolo dei dati necessari all’ottenimento del contributo, se spettante e la registrazione del webinar
Filed under: Fisco | Tagged: Excel per il dentista;, Fondo perduto dentisti | Leave a comment »