QUANDO LA “SRL ODONTOIATRICA” E’ SOLO APPARENZA, LA CASSAZIONE AFFERMA CHE….

NON SI TRASCURI CHE, QUANDO LA “SRL ODONTOIATRICA” E’ UNA MERA APPARENZA….SOSTIENE LA CASSAZIONE CHE…

se la realtà è che sempre dell’attività professionale del socio si tratta, seppur “travestita”, può capitare, ma solo se si è sfortunati, una “ripresa” fiscale in base all’art. 37 del DPR 600/1973, che colpisce la c.d. “interposizione” di un soggetto apparente (la società) che si intesta il reddito, pagando le imposte in base al suo status (es. di società di capitali), mentre se la sostanza è quella di una attività individuale (per dimensione, numero e qualità dei soci, tipo di produzione, esercizio concreto dell’attività da parte di una sola persona, modalità informale e diretta di esercizio del potere decisionale, prelievi senza adeguata giustificazione e/o formalità ecc.), il Fisco potrebbe sostenere che il reddito spetta al soggetto “sostanziale” e dunque, per capirsi, se in capo alla società quel reddito fosse stato tassato al 24%, se c’è la “ripresa” quel reddito sarà riattribuito ai soci e tassato su base individuale (es. con le aliquote progressive Irpef). E’ l’applicazione del principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”, per cui lo “schermo societario” evapora. Una sentenza di Cassazione ribadisce, fornendo due “principi di diritto”, la cosa.

Sent. 25/7/2022 nr. 23231, principi di diritto (corsivi miei):

  1. “in tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a Iva, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’Iva; a tali fini incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente, spettando quindi al contribuente l’onere di fornire la prova contraria dell’assenza di interposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto»
  2. «in tema di sanzioni tributarie, nell’interposizione del gestore uti dominus alla società di capitali interposta ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 non ha rilievo il rapporto fiscale proprio di quest’ultima ma quello che fa capo direttamente all’interponente in quanto effettivo possessore del reddito d’impresa, sicché, risultando come se il reddito fosse da lui prodotto, la fattispecie esula dal disposto di cui all’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, pur formalmente dell’ente collettivo, vanno riferite alla sua attività»

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