Contenere la tassazione evitando il “Rischio fiscale inutile”

Su Odontoiatria33.it è stato pubblicato un mio nuovo articolo, che sono certo non mancherà di destare attenzione e interesse. L’articolo tratta importanti questioni fiscali senza uso di alcun tecnicismo, è dunque di pronta comprensione e utilizzo. Per leggere l’articolo clicca sul seguente link: Il “Rischio fiscale inutile”, articolo Dott. Bortolini

Attualità in tema di gestione dello studio odontoiatrico. Intervista a “Odontoiatria 33”.

Pubblico il link all’intervista che il magazine Internet “Odontoiatria 33” mi ha fatto. “Ottimizzare l’organizzazione del proprio studio può essere un’ottima soluzione per compensare il calo di pazienti. Ma anche prestare attenzione alla parte fiscale, programmando investimenti e spese, può essere utile; come sanno bene i dentisti italiani in questi giorni alle prese con i versamenti degli acconti fiscali……”. Leggi tutto

ENPAM: QUANTO “PESA” REALMENTE IL CONTRIBUTO ANNUALE?

I miei clienti utilizzano un software di mia creazione con il quale prevedere l’importo dell’Irpef dovuta alla professione già in corso d’anno, oltre che gli esiti finali dello studio di settore. Nel tempo, lavorando insieme, si è riusciti a sfruttare questo software per ottenere una serie di vantaggi fiscali: da una informazione anticipata sulla fatturazione, in modo da ottenere studi di settore a posto, ai giusti investimenti e spese da fare a fine anno per ridurre il peso dell’imposta e altri ancora. Finora, il contributo ENPAM non rientrava nei calcoli previsionali perché, come è noto, esso non viene conteggiato nell’ambito della determinazione del reddito professionale (quadro RE), ma in quella del reddito complessivo a fini Irpef (quadro RP). Però, sia il suo ammontare che la deducibilità dal reddito richiedevano una soluzione capace di far sapere, “tolto l’ENPAM” quanto restava dell’IRPEF. In sostanza, si voleva conoscere l’esborso per la previdenza al netto del “risparmio fiscale”.

La soluzione è stata trovata con un foglio di calcolo Excel che mostra una stima, anche previsionale, dell’importo da versare, lo suddivide in “Quota A” e “Quota B”, e infine calcola il suo valore detassato, che corrisponde a quanto effettivamente si “tira fuori” nell’anno per la pensione. Per completezza, è giusto dire che per conoscere il peso reale dell’esborso ENPAM, esso andrebbe decurtato non solo delle tasse che fa risparmiare, ma soprattutto del valore attuale dei flussi pensionistici futuri che da esso deriveranno, cosa che prevedo di poter mostrare in una prossima versione del foglio di calcolo.

Pubblico qui sotto uno screen-shot di questo foglio di calcolo (cliccare per ingrandire). Chi fosse interessato ad avere il foglio di calcolo funzionante, mi contatti telefonicamente allo 0498962688.

Si osservi, nell’immagine allegata, la particolare sequenza di conteggio di seguito descritta (l’ho costruita seguendo rigidamente il Regolamento Enpam, la particolarità è quella di misurare come prima cosa il contributo totale anziché le “Quote”, la B in particolare, come si vede in altre applicazioni del genere reperibili su Internet):

1) determinazione del reddito imponibile a fini previdenziali (nel calcolo si deve tenere conto della franchigia riservata agli iscritti di età inferiore ai 35 anni);

2) calcolo del contributo percentuale complessivo (il calcolo deve tenere conto della percentuale applicata in caso di superamento del massimale);

3) decurtazione della “Quota A” di competenza dal contributo complessivo ed ottenimento, per differenza, dell’importo di “Quota B”;

4) sottrazione dal contributo complessivo del “risparmio fiscale”, cioè della differenza fra l’Irpef da versare calcolata sul reddito professionale e quella calcolata sul reddito professionale al netto del contributo ENPAM.

CALCOLI_ENPAM

Belle auto: che ne dirà il Fisco?

Come “aperitivo” di futuri contributi che intendo fornire sull’utilizzo del “Redditometro” da parte del Fisco (art. 38 del DPR 600/1973, DM 24/12/2012 e Circolare 24 2013 dell’Agenzia), e sulle tattiche e strategie di “difesa” dai suoi eventuali eccessi, pubblico un succinto “botta e risposta” fra un Utente del Forum odontoiatrico “Odontoline.it”, di cui modero la sezione “Odontoiatria fiscale” e il sottoscritto, in merito ad un tema sempre di grande interesse: le automobili. Di interesse, nella mia risposta, l’idea che noto il proprio reddito imponibile, si possa stabilire una percentuale massima ideale entro cui tenere le spese di acquisto e gestione dei mezzi di trasporto posseduti o desiderati (automobili, ma anche motocicli ecc.). Con l’occasione, ricordo che strumenti pratici per la gestione della fiscalità dello studio dentistico sono ottenibili frequentando il CORSO PRATICO-INFORMATICO.

DOMANDA DELL’UTENTE DEL FORUM:

“Se io mi prendo una 2500-3000 facciamo anche 4000 ma non me la compro, la prendo in “noleggio operativo” ossia pago una quota di noleggio mensile comprendente assicurazione, gommista, tagliandi etc…in pratica devo solo mettere il carburante…risultò comunque proprietario, ergo soggetto a controlli di cui sopra, o non risultando proprietario dell’auto ma solo utilizzatore o locatario ( perdonate i se sbaglio qualche termine tecnico) divento “invisibile” come proprietario di auto over 2000?”

RISPOSTA DEL MODERATORE

“Colgo l’occasione della “chiamata in campo” per esprimere alcune anticipazioni, in prima battuta, sullo studio approfondito che sto conducendo sul “Redditometro”, che ora ha nuovo impulso a seguito della uscita delle istruzioni operative, pubblicate da ADE con la circolare 24 uscita pochi giorni fa. Darò più avanti indicazioni più precise (nel frattempo chi vuole può leggere il mio articolo “La formula della tranquillità fiscale” presente nel forum e nei miei siti). Certamente sarò pronto in occasione dei prossimi corsi.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del mezzo (leasing, proprietà, noleggio), queste sono pari perché, ai fini della ricostruzione presuntiva del reddito del soggetto, si parla di “utilizzo” a qualsiasi titolo, fra quelli indicati, del mezzo. Dalla circolare citata è rimasto fuori l’utilizzo in comodato d’uso, credo sia una svista perché questo tipo di contratti (in sostanza auto intestata a un Terzo il quale la concede gratuitamente in comodato) devono comunque essere comunicati all’Anagrafe tributaria; per chiudere sul comodato, va detto che la ricostruzione presuntiva del reddito si potrebbe in questo caso basare solo sulle spese di gestione ma non sulla spesa per l’acquisto, cosa invero da non disprezzare.

La “soglia” dei 2000 cc. non esiste più da un pezzo, ora le auto sono “osservate” dai Kw fiscali. Infatti, esiste una tabella, che ho già pubblicato in questo topic (allegata in calce a questo articolo, nda), che per ogni tipologia familiare (quindi servirebbe a poco intestare a moglie/marito) e per ogni zona di residenza, fissa un valore medio “normale” di Kw fiscali: superarlo significa attivare alcune “antenne” dei sistemi informatici del Fisco (ricordo che i dati li ricava automaticamente dal PRA o dall’Anagrafe tributaria, visto che tutti i leasing e noleggi sono comunicati dalle società che li fanno).

Detto ciò, il punto rimane sempre la compatibilità del reddito dichiarato rispetto alla spesa. Per dare una prima idea di cosa sto facendo, incrociando le specifiche dell’ADE (la circolare citata) con i dati dell’Istat (consumi e redditi delle famiglie), si dovrebbe poter determinare una percentuale media di “coerenza” riferita all’acquisto e alla gestione delle auto e degli altri mezzi a motore in relazione al reddito imponibile familiare. Poniamo, per esempio, che per il tuo nucleo familiare questa percentuale possa essere del 15% (non siamo poi molto lontani dai conti del Fisco): se il reddito familiare fosse, putacaso, 100000, la spesa per trasporti privati (acquisto, noleggio, gestione) “coerente” annuale, di tutta la famiglia, sarebbe compresa, grosso modo, fra 15000 e 18000 (la spesa “base” più la “franchigia” del 20% prevista dal “Redditometro”). Se si spende di più, fra leasing-noleggio e spese di gestione, si è fuori.

Concludo aggiungendo che qualora il mezzo fosse usato anche per fini professionali, il suo “peso redditometrico” sarebbe l’80%. Per capirsi, se nell’esempio precedente la spesa annuale effettiva (somma dei canoni di leasing+spese di gestione) fosse 20000, se il Fisco chiama, gli si potrebbe dire (perché non lo sa) di togliere il 20% perché il mezzo ( o uno dei mezzi) è anche ad uso professionale, dimostrando così, con i dati usati per esemplificare, di rientrare nella soglia di “coerenza”.”

TABELLA MEDIE KW REDDITOMETRO

Incassi dei dentisti: fatturare subito o il mese dopo?

Dal primo gennaio 2013 il nuovo art. 21 del DPR 633 (IVA), consente la c.d. “fattura differita” anche per le prestazioni di servizi. Si può quindi, qualora in un mese solare si eseguano più prestazioni allo stesso paziente (e solo se siano più di una), in deroga alla regola generale che impone l’emissione della fattura al “momento di esecuzione della prestazione”, che in genere corrisponde all’incasso, emettere fattura riepilogativa entro il giorno 15 del mese successivo, purchè le prestazioni del mese siano “idoneamente documentate” e riepilogate in fattura. Mi domando se questa possibilità possa essere utile per i dentisti, di primo acchito direi di no, anzi mi sembra potenzialmente foriera di maggior lavoro amministrativo. Magari mi sbaglio. Vero che potrebbe fare risparmiare qualche marca da bollo.

Nuova numerazione progressiva delle fatture: che fare?

Nei primi giorni dell’anno si è diffusa la notizia, nei forum e nei social network frequentati dai dentisti, che non sarebbe più stato possibile continuare a numerare le fatture emesse “in ordine progressivo per anno solare”, cioè ripartendo in ogni nuova annualità dal numero 1. Si sarebbe invece dovuta adottare una numerazione progressiva che “identifichi in modo univoco” la fattura. Traducendo, uno stesso numero non avrebbe più potuto contraddistinguere due o più fatture, come normalmente avviene quando la numerazione si rinnova per ogni anno solare.

Leggendo i post, l’impressione era che la cosa non fosse più di tanto gradita. Perché? E’ vero che cambiare abitudini consolidate costa sempre un po’ di fatica e che magari a qualcuno fa piacere osservare negli anni il numero di fatture emesse ad una certa data. Altri poi avevano già emesso fatture nel 2013, e la prospettiva di doverle modificare “richiamando” i clienti non appariva simpatica. Inoltre, si poteva paventare che la novità avrebbe richiesto adeguamenti, verosimilmente laboriosi e costosi, dei software gestionali. In sintesi, se tutto fosse continuato come prima sarebbe stato meglio!

Dopo qualche giorno di rumors, dubbi e critiche, e precisamente il 10 gennaio 2013, è uscita la Risoluzione 1/2013 dell’Agenzia (allegata a questo post) che, in buona sostanza, afferma:

1)      nella norma (l’art. 21 del DPR 633/72), l’obbligo di numerazione della fattura “in ordine progressivo per anno solare” cambia, con decorrenza 1/1/2013, in quello di indicare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”;

2)      è compatibile con il nuovo obbligo “qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura”;

3)      e comunque, se detto tutto ciò uno volesse continuare a numerare le fatture per anno solare, e pure con numerazioni fantasiose (ma 1/2013 o similari non è un numero!), lo faccia pure!

Dunque tutto a posto? Si continua come prima? A parere di chi scrive, è meglio non farlo. La Risoluzione in questione appare contradditoria. Senza coinvolgere i lettori in un’esegesi delle norme rilevanti sull’argomento, chi avrà la pazienza di andare a leggersi la vecchia e la nuova formulazione dell’articolo 21 del DPR 633/72, constaterà agevolmente che nella nuova formulazione letterale i due elementi citati dall’Agenzia nella risoluzione, la data e il numero della fattura, diventano del tutto indipendenti fra loro, contrariamente al vecchio testo. Non si vede quindi su quale base questi possano essere sommati, dal momento che la funzione dell’identificazione univoca della fattura è, nella nuova formulazione, assegnata al solo numero e non si parla per nulla di combinazione numero-data.

In che conto dunque tenere la Risoluzione? Per rispondere a questa domanda, che certamente in molti si staranno facendo, occorre sapere qual è il “peso” di questo tipo di atti dell’Agenzia. Si tratta di indicazioni interne per i suoi funzionari, i quali sono peraltro liberissimi di non tenerne conto. Si potrà quindi tranquillamente vedersi contestare, in occasione di qualche verifica, un errore di numerazione qualora si seguisse l’indicazione finale della Risoluzione, cioè quella di continuare a fare come prima. Il consiglio è allora quello di adeguarsi alle indicazioni normative, senza tenere conto delle parti “liberalizzatrici” della Risoluzione, e in particolare: o a partire da subito, se l’ultima fattura del 2012 fosse stata la numero 173 la prima del 2013 doveva recare il numero 174, o a partire dal 2014 e in tal caso, se l’ultima fattura del 2013 fosse la 201 la prima del 2014 dovrà essere la 202. E così via fino alla cessazione definitiva dell’attività.

Ris ADE 1 2013 numerazione fatture

La nuova “Fotografia fiscale” dei dentisti italiani è più a fuoco

Per la prima volta nella storia di questo strumento fiscale, è stata rispettata la legge pubblicando il nuovo studio di settore “entro l’anno di entrata in vigore”. Infatti, al 31/12/12 è uscito in Gazzetta Ufficiale il nuovo studio per i dentisti, il WK21U, con il quale i dentisti italiani dovranno “fare i conti” (e ci vorrà più attenzione che con i precedenti studi) a partire da Unico 2013 (anno d’imposta 2012) e fino a Unico 2015 (anno d’imposta 2014). Come dovrebbe essere noto, lo studio di settore è un’elaborazione statistica dei dati che si inviano in occasione delle dichiarazioni, con la quale prima si costruisce una “fotografia” del settore, i famosi cluster o “gruppi omogenei” di dentisti, e poi si associa ad ogni cluster un certo risultato minimo di incasso annuale che occorre dichiarare al Fisco. Come già al tempo dell’uscita del precedente studio VK21U, pubblico una tabella che mostra l’evoluzione, descrittiva e numerica, di questa particolare “fotografia” nei tre studi finora conosciuti dai dentisti (UK, VK e il nuovissimo WK21U), che grazie alla statistica diventa sempre più rappresentativa della realtà dei dentisti italiani. La tabella è ordinata in modo decrescente sulla quantità delle presenze nei cluster di WK21U. Allego inoltre la descrizione dei cluster di WK21U.
Confronto_cluster_studio_di_settore_dentisti
DESCRIZIONE_CLUSTER_WK21U

Vorrei comprare un ortopanoramico: cosa succede con lo studio di settore?

Quando desiderano investire in un nuovo bene strumentale, molti odontoiatri paventano di veder aumentare molto il “compenso minimo” che viene loro richiesto dal famigerato studio di settore. In realtà, il valore dei beni strumentali non incide, come per le altre spese, con un fattore di moltiplicazione superiore a uno. Quindi, si può stare abbastanza tranquilli da questo lato. Precisamente, tutti gli studi di settore dei dentisti fino all’ultimo VK21U, vedremo per il prossimo, prendono per il calcolo non il valore dei beni strumentali come viene dichiarato, ma la sua radice quadrata. Insomma, si verifica questo fenomeno: più beni strumentali si hanno, quando se ne aggiunge uno ….  per saperlo, vedere la tabella esplicativa allegata, con degli esempi per i due cluster principali di VK21U.

Studi di settore 2012, per il Fisco niente crisi per i dentisti. In VK21U il correttivo individuale anticrisi è stato azzerato

L’Agenzia delle Entrate azzera il correttivo individuale anticrisi (uno “sconto” sul compenso minimo che il Fisco si aspetta venga dichiarato), e precisamente quello “individuale”, dovuto alla presenza di minori uscite nel 2011 rispetto agli anni precedenti per le “spese variabili” (quelle date dalla somma dei righi G7, G8 e G9 di GERICO). Il contribuente-dentista che avesse diritto all’applicazione del correttivo, perchè nel 2011 ha sostenuto minori spese variabili rispetto ai due anni precedenti, non ne avrà però, a seguito di questa “novità”, alcun beneficio in termini di maggiore facilità nel raggiungere la congruità, perchè, come si vede nell’immagine allegata, immagini presi dai provvedimenti del Governo in materia, i coefficienti di riduzione collegati a questo correttivo, che l’anno scorso risultavano belli cospicui, per il 2011 sono stati portati a 0. L’unica spiegazione è che per il Fisco nel 2011 i dentisti non hanno sofferto, per fortuna, la crisi!

GERICO 2012: in VK21U le spese per il tecnico Rx e il perito elettrico vanno in G7 o in G9?

Sul forum di Odontoiatria Fiscale di Odontoline.it, di cui sono moderatore, un Odontoiatra utente mi ha sottoposto in modo diretto e personale la seguente domanda: “Le spese per il tecnico rx  e per il perito elettrico  vanno indicate nel rigo G7 (“Compensi corrisposti a Terzi per servizi direttamente afferenti all’attività professionale o artistica”) o G9 (“Altre spese”)? Io le metterei nel G7.”.

Sono quesiti all’ordine del giorno, sui quali moltissimi Odontoiatri si stanno ora cimentando per esaudire l’annuale “Comunicazione dei dati rilevanti per lo studio di settore” al Fisco. Occorrono risposte che diano sicurezze in caso di controllo, vuoi per evitare possa essere rilevata una “errata compilazione” del modello VK21U, con le relative conseguenze sanzionatorie, vuoi per avere i giusti argomenti per battere questo eventuale rilievo. Il commercialista non può sapere tutto, perchè certi dettagli così tipici della professione non emergono dalle  scritture contabili ma vanno a lui indicati da chi è veramente “informato sui fatti”: l’Odontoiatra stesso.

Ebbene, tenendo conto degli obiettivi “difensivi” di cui ho detto, e comunque come per tutte le cose fiscali, la risposta non può essere “secca”: “Stai sbagliando, mettile nel G9!”; ma va argomentata tenendo conto innanzitutto delle istruzioni ministeriali alla compilazione dello studio di settore VK21U e, in caso di dubbio, dell’esame delle parole usate dal Ministero, con l’uso di un vocabolario cartaceo o virtuale che sia e, se non si dipana l’arcano, chiedendo aiuto, come ha giustamente fatto il “nostro” utente del Forum .

La risposta che ho fornito è questa: “Premesso che mettere una spesa in un rigo piuttosto che in un altro potrebbe, in caso di controllo, portare alla contestazione di “errata compilazione” e relativa sanzione, dico che la parola “afferente” va letta insieme con il suo aggettivo “direttamente”. Si tratta di quelle spese che nella loro interezza entrano a far parte del costo di produzione di una specifica prestazione. Il laboratorio sì, la percentuale al collega che esegue una prestazione su un paziente del titolare sì, le spese per i servizi di poliambulatori o società di servizi sì perchè lo dice il Fisco nelle istruzioni per la compilazione del Quadro G. Il commercialista e gli altri periti e consulenti no, perchè manca il requisito della afferenza come definito (entrano a far parte del costo di produzione di tutte le prestazioni, manca quindi il requisito della “direttitudine”). Tali spese si deducono, e quindi vanno indicate nel calcolo dello SDS, in quanto inerenti all’attività, ancorchè non, per quanto scritto, “direttamente afferenti”. Quindi, dove metterai le spese che ti interessano (tecnico rx e perito elettrico)? Ma nel G9! E quella del commercialista dove va?