Nei primi giorni dell’anno si è diffusa la notizia, nei forum e nei social network frequentati dai dentisti, che non sarebbe più stato possibile continuare a numerare le fatture emesse “in ordine progressivo per anno solare”, cioè ripartendo in ogni nuova annualità dal numero 1. Si sarebbe invece dovuta adottare una numerazione progressiva che “identifichi in modo univoco” la fattura. Traducendo, uno stesso numero non avrebbe più potuto contraddistinguere due o più fatture, come normalmente avviene quando la numerazione si rinnova per ogni anno solare.
Leggendo i post, l’impressione era che la cosa non fosse più di tanto gradita. Perché? E’ vero che cambiare abitudini consolidate costa sempre un po’ di fatica e che magari a qualcuno fa piacere osservare negli anni il numero di fatture emesse ad una certa data. Altri poi avevano già emesso fatture nel 2013, e la prospettiva di doverle modificare “richiamando” i clienti non appariva simpatica. Inoltre, si poteva paventare che la novità avrebbe richiesto adeguamenti, verosimilmente laboriosi e costosi, dei software gestionali. In sintesi, se tutto fosse continuato come prima sarebbe stato meglio!
Dopo qualche giorno di rumors, dubbi e critiche, e precisamente il 10 gennaio 2013, è uscita la Risoluzione 1/2013 dell’Agenzia (allegata a questo post) che, in buona sostanza, afferma:
1) nella norma (l’art. 21 del DPR 633/72), l’obbligo di numerazione della fattura “in ordine progressivo per anno solare” cambia, con decorrenza 1/1/2013, in quello di indicare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”;
2) è compatibile con il nuovo obbligo “qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura”;
3) e comunque, se detto tutto ciò uno volesse continuare a numerare le fatture per anno solare, e pure con numerazioni fantasiose (ma 1/2013 o similari non è un numero!), lo faccia pure!
Dunque tutto a posto? Si continua come prima? A parere di chi scrive, è meglio non farlo. La Risoluzione in questione appare contradditoria. Senza coinvolgere i lettori in un’esegesi delle norme rilevanti sull’argomento, chi avrà la pazienza di andare a leggersi la vecchia e la nuova formulazione dell’articolo 21 del DPR 633/72, constaterà agevolmente che nella nuova formulazione letterale i due elementi citati dall’Agenzia nella risoluzione, la data e il numero della fattura, diventano del tutto indipendenti fra loro, contrariamente al vecchio testo. Non si vede quindi su quale base questi possano essere sommati, dal momento che la funzione dell’identificazione univoca della fattura è, nella nuova formulazione, assegnata al solo numero e non si parla per nulla di combinazione numero-data.
In che conto dunque tenere la Risoluzione? Per rispondere a questa domanda, che certamente in molti si staranno facendo, occorre sapere qual è il “peso” di questo tipo di atti dell’Agenzia. Si tratta di indicazioni interne per i suoi funzionari, i quali sono peraltro liberissimi di non tenerne conto. Si potrà quindi tranquillamente vedersi contestare, in occasione di qualche verifica, un errore di numerazione qualora si seguisse l’indicazione finale della Risoluzione, cioè quella di continuare a fare come prima. Il consiglio è allora quello di adeguarsi alle indicazioni normative, senza tenere conto delle parti “liberalizzatrici” della Risoluzione, e in particolare: o a partire da subito, se l’ultima fattura del 2012 fosse stata la numero 173 la prima del 2013 doveva recare il numero 174, o a partire dal 2014 e in tal caso, se l’ultima fattura del 2013 fosse la 201 la prima del 2014 dovrà essere la 202. E così via fino alla cessazione definitiva dell’attività.
Ris ADE 1 2013 numerazione fatture
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