Dal primo gennaio 2013 il nuovo art. 21 del DPR 633 (IVA), consente la c.d. “fattura differita” anche per le prestazioni di servizi. Si può quindi, qualora in un mese solare si eseguano più prestazioni allo stesso paziente (e solo se siano più di una), in deroga alla regola generale che impone l’emissione della fattura al “momento di esecuzione della prestazione”, che in genere corrisponde all’incasso, emettere fattura riepilogativa entro il giorno 15 del mese successivo, purchè le prestazioni del mese siano “idoneamente documentate” e riepilogate in fattura. Mi domando se questa possibilità possa essere utile per i dentisti, di primo acchito direi di no, anzi mi sembra potenzialmente foriera di maggior lavoro amministrativo. Magari mi sbaglio. Vero che potrebbe fare risparmiare qualche marca da bollo.
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