Le “pressioni” del Fisco, un bell’articolo

Suggerisco la lettura di questo articolo, Sole 24 Ore del 20/4/2010, che spiega bene e semplicemente alcuni punti molto importanti: che non essere congrui non significa subire automaticamente una richiesta di maggiori imposte; l’importanza di conoscere bene e personalmente lo “studio” per sostenere meglio un eventuale “colloquio” con l’Agenzia delle Entrate.

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Habemus “Studio di settore”: tutto cambia con VK21U

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della “Nota metodologica” avvenuta il 31 Marzo 2010, i dentisti italiani hanno il loro nuovo “studio di settore”, con il quale dovranno confrontarsi quest’anno al momento della dichiarazione dei redditi del 2009. Da adesso in poi, chi vuole condurre attivamente la sua fiscalità già per l’anno in corso, potrà sapere subito quanto dovrà dichiarare l’anno prossimo per essere “congruo”, e magari scoprire come risparmiare  un po’ di tasse.

Come dovrebbe essere ben noto, con il calcolo dello “studio di settore” il Fisco associa ad ogni singolo contribuente un certo volume di incasso annuale potenziale, aspettandosi poi che quanto viene realmente dichiarato, cioè il totale delle parcelle emesse, sia almeno pari. Quando questa situazione si verifica, il contribuente è definito “congruo”.

Per i contribuenti che hanno un volume di incassi annuale inferiore a quello potenziale, è sempre aperta la strada dell”‘adeguamento”, cioè aggiungere nella dichiarazione annuale dei redditi la differenza fra l’incasso effettivo e quanto calcolato dallo “studio”. E’ chiaro che in tal modo si pagano più tasse, ma è proprio questo lo scopo ultimo degli “studi”, in base all’assunzione che se un contribuente incassa meno di quanto dice lo “studio” è in odore di evasione.

La qualità e correttezza del rapporto fra contribuente e Fisco allora, riposa sulla capacità dello “studio” di fare bene il suo lavoro, cioè riuscire a cogliere precisamente le singole situazioni, tenendo conto di tanti particolari, al fine di stabilire con attendibilità il volume di incasso che si dovrebbe dichiarare. Con VK21U questo risultato sembra più vicino, perchè la metodologia, molto diversa da quella di UK21U, rappresenta meglio che in passato le modalità di esercizio della professione e tiene in debito conto gli elementi individuali e territoriali dell’attività che prende in esame.

A mio parere, questo VK21U rappresenta uno strumento ben costruito, al quale la parola “evoluzione” ben si attaglia. La lettura delle 40 pagine della “Nota” (erano 26 quelle dell’analogo documento di UK21U), evidenzia infatti: a) la fine di un’impostazione dei calcoli per la congruità applicata dal 2000 e, b) una ben diversa “fotografia” dei dentisti italiani mostrata dagli attuali cluster.

 

In prima sintesi, le novità più rilevanti sono:

a) per il Fisco, dal 2009 il dentista può (o deve?) lavorare più ore. Infatti, dal massimo di 1800 ore usato da UK21U (peraltro in due soli calcoli), si passa alle 2400 dello studio di settore attuale (che lo impiega in ben sette calcoli e pure “pesanti”). Ciò potrebbe portare ad una maggiore difficoltà nel rispetto di alcuni valori minimi e a maggiori compensi da dichiarare;

b) di tre indici di “normalità” messi a punto quest’anno dal Fisco per “stringere” le varie categorie professionali, che se non rispettati porteranno ad un aumento del compenso da dichiarare, e che sembrano, a una prima analisi, abbastanza “cattivi”, i dentisti sono chiamati a rispettarli tutti, come capita agli altri medici ma diversamente da notai e ingegneri, che ne devono rispettare solo uno, e da avvocati, architetti e commercialisti che ne sono esonerati;

c) viene concesso uno “sconto” sul compenso da dichiarare dovuto alle spese per corsi ECM, ma solamente per il 45% circa dei dentisti e non si capisce il motivo di questa discriminazione;

d) dopo anni di onorato servizio, sparisce del tutto lo “sconto” dovuto all’acquisto di materiali per disinfezione e monouso, il “vecchio” D41, che era molto conveniente;

e) sono aboliti gli “sconti” per i dentisti con più lunga età professionale, ma ora sono previsti per i professionisti con meno di otto anni di attività. Qui per fortuna si va a sistemare una stranezza di UK21U, per cui tutti i dentisti fino a 22 anni di età professionale subivano un aumento della richiesta del Fisco.

f) compare un nuovo correttivo, che può essere a favore o contro in base al comune in cui si esercita, dovuto al peso di una variabile che si chiama “reddito disponibile per abitante”, ahimè calcolata su dati del 2003, quindi in periodo ampiamente pre-crisi.

Fra le novità, o forse fra le attese deluse, va anche menzionata l’assenza di riferimenti alle tariffe mediamente praticate, cosa che invece da anni è presente negli studi di settore di altri professionisti (vedere avvocati, architetti e ingegneri), e alla pratica di tariffe agevolate in base ad accordi per l’odontoiatria “sociale” (i nuovi “righi” D56 e D57 – vedi post precedente su questo blog –  sono perciò mere informazioni statistiche).

In prossimi articoli darò ulteriori indicazioni e proporrò delle simulazioni numeriche per vedere se questo nuovo VK21U è più o meno conveniente rispetto al vecchio “studio”.

Studio di settore di quest’anno, le prime importanti novità nei dati da dichiarare a VK21U

E’ disponibile da poche ore, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la BOZZA del modello per la comunicazione dei dati del contribuente VK21U, il nuovo studio di settore per il codice di attività 86.23.00 (attività degli studi odontoiatrici) che sostituisce il “vecchio” UK21U.

Si tratta dell’allegato a UNICO 2010, la dichiarazione dei redditi da fare quest’anno, relativa ai redditi del 2009.

Il 2009 è il primo “anno d’imposta” per il quale è in vigore VK21U, che sarà applicato anche per gli anni 2010 e 2011: ci si dovrà quindi convivere fino alla dichiarazione dei redditi del 2012.

La pubblicazione di questa BOZZA è una sorta di “primo tempo”, seguiranno: entro il 31 marzo, cosa più importante, la pubblicazione definitiva dello studio di settore e della “Nota metodologica”, a seguire la pubblicazione della versione definitiva del modello per la comunicazione dei dati e, infine, il software GE.RI.CO. 2010.

Si sa che, rispetto al passato, il nuovo studio di settore vedrà dei cambiamenti negli indicatori di normalità e coerenza, con l’inserimento di alcuni nuovi controlli, fra cui uno che imporrà una soglia minima da rispettare per le ore annuali lavorate dal dentista. E’ previsto anche il mantenimento del “correttivo individuale anticrisi” che però, nella BOZZA, non c’è (tranquilli, l’assenza riguarda TUTTI gli studi di settore).

Ricordo che nel modello il contribuente deve dichiarare più di cento informazioni, alcune delle quali servono a GE.RI.CO. per assegnare il Cluster (circa una quindicina), altre per il calcolo vero e proprio di congruità, normalità e coerenza (circa una ventina), altre ancora, la stragrande maggioranza, con mero scopo statistico ai fini della futura revisione dello studio di settore stesso.

Quali sono le novità che si possono vedere dall’esame del nuovo modello VK21U? Esaminiamole con ordine.

Nulla cambia nel “Frontespizio”, la prima pagina del modello dove il contribuente inserisce i suoi dati personali.

Nel quadro A, “Personale addetto all’attività”, nulla cambia per i professionisti e gli studi associati, mentre vi è una razionalizzazione delle figure professionali di quei contribuenti che esercitano la professione in forma di società di persone diverse dallo studio associato e di capitali (secondo il Fisco, nel 2007, queste ultime erano 1019). 

Nel quadro B, “Unità locali”, nulla cambia.

Nel quadro D, “Elementi specifici dell’attività”, i cambiamenti sono invece rilevanti, a partire dalla numerazione dei righi del tutto diversa (ad esempio, i noti D40 e D41 oggi sono D34 e D35).

Interessanti le modifiche della sezione “Attività in ambito non odontoiatrico“, che fa parte del gruppo “Tipologia dell’attività” (quello dove si devono inserire le percentuali dei compensi relative alle varie branche odontoiatriche e non), dove spariscono le voci “Anestesia”, “Chirurgia” e “Medicina generale”, sostituite dall’unica voce “Altre attività mediche”; appare inoltre per la prima volta, in questa stessa sezione, la voce “Fabbricazione di protesi (attività odontotecnica)”,’ cosa che sembrerebbe: a) presupporre l’emissione di parcelle/fatture, presumibilmente ad altri odontoiatri, per la costruzione di protesi; b) situare questa attività, appunto in base al nome della sezione in cui è presente, fuori dall’ambito odontoiatrico.

Per quanto riguarda i dati del quadro D relativi al “Personale addetto all’attività” e alla “Tipologia di clientela”, nulla cambia.

Continuando l’esame del quadro D, si scoprono le novità più succose. Nella sezione degli “Elementi contabili specifici”, arrivano due nuovi righi, il D43 “Valore apparecchiature per la disinfezione e la sterilizzazione” e il D44 “Spese di manutenzione per le apparecchiature di cui al rigo precedente”. Non sono in realtà del tutto nuovi, perchè fino a UK21U erano nel quadro Z, presenti come pura indicazione statistica. Ora, questo spostamento potrebbe presupporre un loro ingresso nel calcolo dello studio di settore, con ogni probabilità a favore del contribuente. Ma se ciò accadrà non lo si può sapere fino alla pubblicazione della “Nota metodologica”.

Nella sezione “Altri elementi specifici”, viene eliminato il vecchio rigo D49 “Partecipazione in studi professionali associati”, e spostato in una nuova apposita sezione di cui si dirà appresso; viene anche eliminato, cosa per la quale non ho spiegazioni, il rigo nel quale si doveva dichiarare il numero delle parcelle emesse nell’anno.

Nel ricco quadro D di VK21U si vedono due sezioni che in UK21U non esistevano. La prima si chiama “Attività svolta nell’ambito di un’associazione professionale”, e dà nuova evidenza a questa diffusa tipologia di esercizio, andando a chiedere la dichiarazione delle ore settimanali e delle settimane annuali lavorate. In sostanza, in VK21U si differenziano in modo specifico i righi che raccolgono queste informazioni a seconda si eserciti in modo individuale o associato. Probabilmente questa maggiore precisione dipende dal nuovo controllo sulla soglia minima di ore annuali da lavorare di cui si è detto sopra. Lo sapremo al recepimento della “Nota metodologica”.

Dulcis in fundo, la seconda novità assoluta del quadro D è una sezione che si chiama “Prestazioni emesse in regime di “Odontoiatria sociale””, che contiene due righi, il D56 e il D57, rispettivamente nominati “Costi sostenuti per l’acquisto del materiale e delle protesi (parziali con gancio e totali) applicate ai cittadini aventi diritto alle prest.ni ad onorario stabilito (tariffe calmierate)” e “Compensi/ricavi derivanti da prestazioni rese nell’ambito del progetto di “Odontoiatria sociale””. Si tratta, probabilmente, di un riferimento ad un protocollo di intenti pubblicizzato da alcune associazioni di Categoria. Il modello chiede di dichiarare gli ammontari dei dati indicati, e non anche le loro percentuali sui rispettivi totali. Questa scelta farebbe pensare che, SE questi righi avranno un effetto sul calcolo della congruità invece di essere meri elementi statistici, dovrebbero andare a rettificare, rispettivamente, le voci “Spesa per materiale dentale” e “Spesa per protesi fabbricate da terzi”, ci si aspetta a favore del contribuente. Ripeto, SE e COME al momento non è dato sapere, attendiamo la pubblicazione della “Nota metodologica” per dissipare il dubbio.

Nel quadro G, “Elementi contabili”, nulla cambia.

Nel quadro X, “Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi si settore”, SPARISCE il rigo X04, nel quale andava inserito l’importo del rigo G01, i compensi incassati, dell’anno precedente che, se superiori a quelli dell’anno di imposta per cui si sta facendo la dichiarazione, facevano calcolare uno “sconto” sul compenso minimo da dichiarare, il cosìdetto “correttivo anticrisi individuale”. La cosa risulta misteriosa, perchè fino ad oggi si sapeva che il Governo aveva confermato anche per il 2009 l’applicazione di questo correttivo. Si dovrà aspettare la pubblicazione del modello DEFINITIVO, per sciogliere l’enigma.

Chi vuole consultare il nuovo modello VK21U in BOZZA, clicchi qui.

 

Rivoluzione fiscale prossima ventura: il primo vero annuncio.

Pubblico il link all’articolo di oggi, Sole 24 Ore, sul “nuovo redditometro” che, come si leggerà, sarà varato entro l’anno. A mio avviso è l’inizio di un radicale mutamento del Fisco: fra qualche anno (forse anche solo uno o due), nel “modello Unico” non ci sarà più da dichiarare quanto incassi e quanto spendi, ma cosa hai e come vivi.

Vai all’articolo

Vendita dello studio: importante sentenza in applicazione del “Decreto Bersani”

Pubblico il link ad un articolo che illustra, in modo assai “tecnico-giuridico” ma comprensibile leggendo piano piano perchè ben scritto, una sentenza del 9/2/2010 della Corte di Cassazione. In sintesi, la sentenza abilita nella prassi il principio per cui, a seguito di un articolo del tanto vituperato “Decreto Bersani” del 2006, il Professionista può definire il prezzo di cessione della sua attività oltre che in base all’inventario dei beni strumentali e dei materiali, anche dando un valore alla clientela da lui acquisita: il c.d. “avviamento”.

Questa sentenza consentirà un miglioramento delle fasi di valutazione tecnico-economica del valore di uno studio, perchè si potranno usare metodologie economico-aziendale prima di difficile implementazione, nonchè di predisporre contratti più precisi ed efficaci con maggior beneficio delle parti.

Questa nuova possibilità è interessante anche nel caso di valutazione della quota di ingresso da far pagare a un nuovo socio.

Per leggere l’articolo, pubblicato sul quotidiano on-line dell’Agenzia delle Entrate “Fisco Oggi” del 16/2/2010, cliccare qui

 

Fondi integrativi sanitari: ancora due anni (almeno) di “rodaggio”?

La rivista telematica quotidiana dell’Agenzia Entrate “Fisco Oggi”, informa della pubblicazione in Gazzetta di un D.M. relativo ai famosi “Fondi integrativi” al SSN di cui tanto si parla. La rilevanza di questi “Fondi” sta nel fatto che questi devono per forza destinare parte delle loro risorse alla fornitura ai loro assistiti di prestazioni odontoiatriche, altrimenti non scatterebbe una condizione vitale per la loro esistenza: l’agevolazione fiscale data ai lavoratori dipendenti aderenti al Fondo per le quota versate annualmente, che si trasforma in uno “sconto” sulla quota stessa (es. un lavoratore che ha un reddito annuale lordo di 17.000 euro e versasse 2.000 euro annui al fondo, avrebbe uno sconto IRPEF di circa 1.000 euro). La cosa che mi ha interessato, nell’articolo di “Fisco oggi”, è che queste agevolazioni fiscali partiranno nel 2012, quindi i benefici a livello di riduzione IRPEF interesseranno i lavoratori nel 2013. Fondi sanitari integrativi del Ssn in Gazzetta le regole ufficiali

Condono “mirato” ai dentisti (in GB)

Il quotidiano telematico dell’Agenzia delle Entrate, Fisco Oggi, al quale consiglio la sottoscrizione, pubblica una notizia relativa ad un condono fiscale fatto in Gran Bretagna esclusivamente per i medici e i dentisti, cosa evidentemente inusuale. Regno Unito cosi il Fisco estrae le tasse dai dentisti

Tenore di vita e redditometro, come funziona

Un interessante articolo apparso sul “Sole 24 Ore”: http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefEconomica/PDF/2009/2009-12-14/2009121414463201.pdf

Le nuove professioni

Sul sito del Corriere della Sera, un articolo di Dario Di Vico sull’evoluzione delle professioni in Italia. Molto ben fatto e interessante, lo puoi leggere qui: http://www.corriere.it/economia/09_dicembre_15/professioni-tutele-e-riforme-dario-di-vico_32f8ef3c-e943-11de-ad79-00144f02aabc.shtml

ECM per i liberi professionisti: novità?

Allego estratto dell’ultimo accordo Ministero-Regioni (5/11/2009) che riguarda l’obbligo dell’ECM per il liberi professionisti. Le novità, almeno sulla carta, sono rilevanti.

NB: l’accordo in questione NON è ancora in vigore, anzi è sospeso in attesa di un regolamento attuativo……..che non si sa quando sarà fatto. Per il momento quindi valgono le vecchie regole.

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