ENPAM E SOCIETA’: MA DEVO PROPRIO PAGARE?

Alcuni dentisti si stanno interrogando, probabilmente in vista della scadenza del primo pagamento dei contributi previdenziali dovuti a Enpam, fine ottobre, sulla debenza di contributi calcolati sulle loro partecipazioni in società odontoiatriche, sia commerciali che tra professionisti. In alcuni gruppi social si vedono arrivare domande sul punto, ma le risposte che si leggono, proveniendo o da dentisti o da qualche “intelligenza artificiale”, sono del tutto imprecise e fuorvianti.

Ecco qui di seguito “IL PUNTO” sulla situazione.

Enpam e dentisti soci di società odontoiatriche

Prendo spunto da alcune richieste che mi sono pervenute da dentisti soci di società odontoiatriche commerciali e tra professionisti che cercano chiarimenti sulla loro contribuzione previdenziale ai fini Enpam. La questione in effetti ha varie casistiche. Ho dato alcune risposte, riassumo qui il tutto, come sommatoria dei contributi Enpam dovuti da un dentista anche socio di società odontoiatrica:

1) contributo Enpam dovuto in caso di partecipazione a società di persone, di capitali e cooperative. L’Enpam assoggetta a contribuzione “quota B” (dichiarazione Modello D), anche i redditi dell’iscritto derivanti dalla sua partecipazione nelle società che svolgono attività medica – odontoiatrica o attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione. Ma l’imponibile contributivo non è l’utile della società, che non entra nel gioco e a nulla vale quindi che sia stato o meno distribuito, ma il reddito dichiarato dalla società ai fini fiscali, che non è l’utile. Si deve quindi guardare la dichiarazione dei redditi della società, non il bilancio, e precisamente il reddito imponibile, quindi calcolare di questo la quota attribuibile al socio iscritto in ragione della sua quota di partecipazione agli utili (che potrebbe essere diversa da quella di partecipazione al capitale), dichiararla nel Modello D del socio iscritto. Si tratta dunque di un imponibile contributivo fittizio (tecnicamente si dice “figurativo”).

2) contributo Enpam “quota B” dovuto sul reddito personale dichiarato (modello Redditi PF quadro RE) conseguente all’esecuzione e fatturazione di prestazioni professionali odontoiatriche remunerate dalla società ed effettuate a favore di clienti di quest’ultima;

3) contributo Enpam “quota B” dovuto sul reddito personale dichiarato conseguente alla percezione di eventuali compensi a titolo di amministratore;

4) contributo Enpam “quota B” dovuto sul reddito personale dichiarato conseguente alla percezione di eventuali compensi a titolo di direttore sanitario;

Si ricorda che le società odontoiatriche dotate di direttore sanitario, devono versare come contributo di solidarietà a “quota B”, in qualità di propria (della societànon dl socio/soci) obbligazione, lo 0,5% del fatturato dovuto all’odontoiatria entro il 30/9 di ogni anno con riferimento al fatturato dell’anno precedente.

🦷 Collaboratore di studio odontoiatrico, sei pagato a giornata? ⚠️ Occhio alla fattura!

Prestazioni sanitarie esenti IVA: è sufficiente indicare “una giornata lavorativa” in fattura? Un nuovo articolo.

Il quesito è interessante e riguarda un problema pratico e ricorrente: quello del contenuto descrittivo minimo che una fattura deve avere per beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie, ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72.

L’esenzione IVA non si applica “per contratto”

Il fatto che un contratto stabilisca un compenso fisso per giornata non è di per sé sufficiente a garantire l’esenzione IVA.
Infatti, l’agevolazione si applica non alla modalità di pagamento, ma alla natura oggettiva della prestazione resa, che deve essere:

  • di tipo sanitario, finalizzata alla diagnosi, cura o riabilitazione della persona;
  • svolta da un soggetto abilitato, iscritto all’albo o autorizzato all’esercizio della professione sanitaria.

Cosa richiede la legge per la descrizione in fattura?

L’art. 21, comma 2, lett. g) del DPR 633/72 stabilisce che la fattura deve indicare la “natura, qualità e quantità” dei beni o servizi oggetto dell’operazione.

Applicato al caso delle prestazioni sanitarie, questo significa che la descrizione in fattura deve:

  1. Specificare che si tratta di prestazioni sanitarie, per soddisfare il requisito della “natura” e aprire la porta all’esenzione dall’Iva;
  2. Indicare la tipologia, per soddisfare il requisito della “qualita” (es. igiene dentale, ablazione tartaro, consulenza odontoiatrica);
  3. Quantificare l’attività svolta, per soddisfare il requisito della “quantità” (numero prestazioni, ore impegate, giornate);
  4. Fare riferimento alla norma di esenzione (art. 10, n. 18 DPR 633/72).

Una descrizione generica del tipo “una giornata lavorativa come da contratto” non soddisfa questi requisiti. È troppo generica e non consente di stabilire se il corrispettivo si riferisce a una prestazione sanitaria esente o a un’attività generica (che, fiscalmente, sarebbe imponibile IVA).

Rischi connessi a una descrizione generica

Una descrizione legalmente insufficiente in fattura può portare a due conseguenze negative:

  1. Disconoscimento dell’esenzione IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, con obbligo di versamento dell’imposta e sanzioni;
  2. Difficoltà probatorie in caso di contestazioni o verifiche, perché la fattura non dimostra in modo autonomo e documentato l’effettiva natura sanitaria dell’operazione. Il committente del collaboratore rischia di vedersi contestata la deducibilità della spesa.

Una formula corretta e prudente

Per non incorrere in rischi, la descrizione dovrebbe essere più dettagliata, pur mantenendo un’impostazione sintetica.
Una soluzione possibile potrebbe essere:

“Compenso per giornata di attività sanitaria in data [__], comprensiva di nr. __ prestazioni di [inserire una branca], esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 DPR 633/72”

In questo modo, la fattura:

  • Collega il corrispettivo a un’attività sanitaria specifica;
  • Riporta un’unità di misura accettabile (n. prestazioni);
  • Consente, se necessario, di confrontare quanto dichiarato in fattura con le agende cliniche o i registri pazienti dello studio o dello stesso igienista dentale.

Conclusione

L’esenzione IVA per prestazioni sanitarie non è automatica né contrattuale: richiede che la fattura documenti in modo idoneo natura, qualità e quantità del servizio sanitario reso.
Le formule troppo generiche, come “una giornata lavorativa come da contratto”, non garantiscono la tutela fiscale del professionista e non rispettano appieno gli obblighi dell’art. 21 del DPR 633/72.

Un piccolo sforzo in più nella redazione della causale in fattura può evitare gravi complicazioni future.

Ma…non era che con la srl si pagavano poche tasse?

L’immagine di un post che ho trovato in un gruppo di lavoratori autonomi, uno dei tanti dello stesso tenore. Penso che molti iscritti vedranno la quantità di inserzioni sponsorizzate da organizzazioni varie, piccole ma anche grandi, per offrire “sistemi” miracolosi per ridurre il peso delle troppe tasse a chi sta operando con una srl. Mi domando cosa succede, se fino a qualche tempo fa girava l’idea profana che bastasse la srl per pagare “il 24% invece del 43%” (cosa comunque sostenibile solo omettendo parte della verità, e sulla quale mi sono sempre impegnato a fare chiarezza). La mia impressione è che questi post e quelle inserzioni denotino che in poco tempo anche presso il grande pubblico, e non solo fra gli addetti ai lavori, che hanno sempre saputo, si sia ridimensionata questa speranza di riduzione “facile” della pressione fiscale: troppo bello, per essere vero

Corso IVA e medicina estetica

LINK AL PROGRAMMA:

https://corsiodontoiatriaecm.it/corso/iva-sulla-medicina-estetica-in-odontoiatria?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3ABX66AwqfBNUMpqYVFjHxSkXZUg_KtzGo9SIVq8I2Y_BzjBeSQR08p3o_aem_AZJiCn2x_Nm68xc5DLEDOPKWOXpXDypl96wnbInPxYX-tG6TvcZrBQgLpBTTuqX8QjZFUig6uc_zvcbNf-PbDWBs

La “chiusura fiscale” dell’anno. Un nuovo articolo su “Il dentista moderno”

QUANDO LA “SRL ODONTOIATRICA” E’ SOLO APPARENZA, LA CASSAZIONE AFFERMA CHE….

NON SI TRASCURI CHE, QUANDO LA “SRL ODONTOIATRICA” E’ UNA MERA APPARENZA….SOSTIENE LA CASSAZIONE CHE…

se la realtà è che sempre dell’attività professionale del socio si tratta, seppur “travestita”, può capitare, ma solo se si è sfortunati, una “ripresa” fiscale in base all’art. 37 del DPR 600/1973, che colpisce la c.d. “interposizione” di un soggetto apparente (la società) che si intesta il reddito, pagando le imposte in base al suo status (es. di società di capitali), mentre se la sostanza è quella di una attività individuale (per dimensione, numero e qualità dei soci, tipo di produzione, esercizio concreto dell’attività da parte di una sola persona, modalità informale e diretta di esercizio del potere decisionale, prelievi senza adeguata giustificazione e/o formalità ecc.), il Fisco potrebbe sostenere che il reddito spetta al soggetto “sostanziale” e dunque, per capirsi, se in capo alla società quel reddito fosse stato tassato al 24%, se c’è la “ripresa” quel reddito sarà riattribuito ai soci e tassato su base individuale (es. con le aliquote progressive Irpef). E’ l’applicazione del principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”, per cui lo “schermo societario” evapora. Una sentenza di Cassazione ribadisce, fornendo due “principi di diritto”, la cosa.

Sent. 25/7/2022 nr. 23231, principi di diritto (corsivi miei):

  1. “in tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a Iva, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’Iva; a tali fini incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente, spettando quindi al contribuente l’onere di fornire la prova contraria dell’assenza di interposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto»
  2. «in tema di sanzioni tributarie, nell’interposizione del gestore uti dominus alla società di capitali interposta ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 non ha rilievo il rapporto fiscale proprio di quest’ultima ma quello che fa capo direttamente all’interponente in quanto effettivo possessore del reddito d’impresa, sicché, risultando come se il reddito fosse da lui prodotto, la fattispecie esula dal disposto di cui all’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, pur formalmente dell’ente collettivo, vanno riferite alla sua attività»

Vuoi capire meglio il “Quadro RE”?

E’ tempo di dichiarazioni, i commercialisti mandano ai clienti le bozze e per i dentisti professionisti e associati il “Quadro” per determinare l’imponibile professionale è il “RE” del modello Redditi.

A guardarlo così, a prima vista, senza spiegazioni, può sembrare un elenco astruso. In questa immagine invece si vede come ci sia una logica, piuttosto chiara. 

Il “Quadro RE” si può dunque leggere come fosse un “conto economico”. Si ricordi però che dalla contabilità fiscale non si può ricavare alcuna indicazione sui reali risultati annuali finanziari ed economici dell’attività

Pagheremo molte meno tasse (nel 2023)?

Al termine di un webinar organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Padova, cui ho partecipato in quanto a quell’Ordine sono iscritto, tema la prevista RIFORMA TRIBUTARIA, vedi immagine di questo post, che tutti attendiamo con trepidazione, ho avuto la soddisfazione di vedere apprezzata da parte dei Relatori la mia seguente tesi, riguardante l’IRPEF:

ESENTARE DA IMPOSTA la parte di reddito corrispondente alla spesa annua mensile media per la tipologia di nucleo familiare, la condizione professionale della persona di riferimento della famiglia, il comune di residenza, se si vive in affitto o in proprietà.

Tale dato, la spesa annuale media, è stimato a giugno di ogni anno dall’ISTAT, quindi da un organo dello Stato. Per dare un’idea, una famiglia di due persone con due figli, in media nazionale, nel 2019 ha una spesa annuale stimata per vivere (casa, alimentari, istruzione, salute ecc.) pari a 39.903,84, somma che, secondo la mia idea di riforma, dovrebbe essere del tutto esente da tassazione nel coacervo dei redditi familiari.

Se il coacervo supera quella cifra, sull’eccesso si pagano tasse in modo progressivo, come per il patrimonio (esclusa l’abitazione, si ipotizzano aliquote progressive in base al suo ammontare a valori di mercato fra lo 0,2% e il 3%).

Altre questioni offerte dai Relatori, in previsione dell’insediamento della Commissione di studio della Riforma (se tutto fila se ne parla per il 2023, con la nuova legislatura):  

  • se si toglie l’Irap, deve aumentare l’Ires, e anche di 10 punti %;
  • le imprese minori (a mio “naso” potrebbero essere quelle con fatturati fino a poco più di 5 milioni) dovrebbero vedere una tassazione “catastizzata” in base a strumenti tipo studi di settore, con eliminazione di ogni altro adempimento burocratico;
  • addio all’aliquota piatta per Ires, anche le imprese sono da tassare con aliquote progressive in base al reddito e con un occhio anche al fatturato;
  • per l’Irpef, appunto un’esenzione di base universale, su cui si è innestata la mia tesi, che ho presentato all’inizio di questo post.

  Come si dice: chi vivrà vedrà, sperando che il punto di domanda che si legge sul titolo di questo post possa sparire!

Fondo Perduto Webinar + Foglio Excel

ATTENZIONE! la registrazione del webinar è disponibile gratuitamente

sul gruppo Facebook “Odontoiatria contabilità e fisco”, sul Forum ODONTOline.it e

sul canale You Tube Odontoiatria contabilità e fisco

FONDO PERDUTO WEBINAR – Dai casi pratici alle regole di calcolo delle medie mensili del fatturato

Chi ha diritto? Cosa significa “fatturato”? Il bollo si considera “fatturato”? Chi ha iniziato a lavorare nel 2020 o nel 2021 ha diritto? E tante altre sono le questioni che potranno trovare risposta.

Le regole del contributo saranno esposte a partire da esempi pratici di impiego del foglio di calcolo Excel già pubblicato qui sul gruppo.

Il previsto webinar su Zoom (la partecipazione è anonima; si possono fare domande al Relatore via chat e in audio), si terrà

MERCOLEDI’ 7 aprile 2021 ORE 20.30

Relatore Dott. Paolo Bortolini.

La durata “istituzionale” è di 30 minuti più

tempo per rispondere a eventuali domande.

PER PARTECIPARE GRATUITAMENTE: 

a) occorre essere iscritti al Forum ODONTOline.it e inviare una email a info@odontoline.it per ricevere il link per la diretta; oppure

b) essere iscritti o iscriversi al gruppo privato Facebook “Odontoiatria contabilità e fisco”, riservato agli odontoiatri, agli igienisti dentali e agli assistenti di studio odontoiatrico.

ATTENZIONE: solo gli iscritti al Forum ODONTOline. it e al gruppo Facebook “Odontoiatria contabilità e fisco” potranno inoltre scaricare il file Excel per il calcolo dei dati necessari all’ottenimento del contributo, se spettante e la registrazione del webinar

Contributo “a fondo perduto” 2021. In breve, a chi spetta?

Molti si staranno domandando se hanno o meno diritto a percepire il contributo previsto dal Governo. Una tabella riassuntiva può aiutare a fare rapidamente chiarezza.