🦷 Collaboratore di studio odontoiatrico, sei pagato a giornata? ⚠️ Occhio alla fattura!

Prestazioni sanitarie esenti IVA: è sufficiente indicare “una giornata lavorativa” in fattura? Un nuovo articolo.

Il quesito è interessante e riguarda un problema pratico e ricorrente: quello del contenuto descrittivo minimo che una fattura deve avere per beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie, ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72.

L’esenzione IVA non si applica “per contratto”

Il fatto che un contratto stabilisca un compenso fisso per giornata non è di per sé sufficiente a garantire l’esenzione IVA.
Infatti, l’agevolazione si applica non alla modalità di pagamento, ma alla natura oggettiva della prestazione resa, che deve essere:

  • di tipo sanitario, finalizzata alla diagnosi, cura o riabilitazione della persona;
  • svolta da un soggetto abilitato, iscritto all’albo o autorizzato all’esercizio della professione sanitaria.

Cosa richiede la legge per la descrizione in fattura?

L’art. 21, comma 2, lett. g) del DPR 633/72 stabilisce che la fattura deve indicare la “natura, qualità e quantità” dei beni o servizi oggetto dell’operazione.

Applicato al caso delle prestazioni sanitarie, questo significa che la descrizione in fattura deve:

  1. Specificare che si tratta di prestazioni sanitarie, per soddisfare il requisito della “natura” e aprire la porta all’esenzione dall’Iva;
  2. Indicare la tipologia, per soddisfare il requisito della “qualita” (es. igiene dentale, ablazione tartaro, consulenza odontoiatrica);
  3. Quantificare l’attività svolta, per soddisfare il requisito della “quantità” (numero prestazioni, ore impegate, giornate);
  4. Fare riferimento alla norma di esenzione (art. 10, n. 18 DPR 633/72).

Una descrizione generica del tipo “una giornata lavorativa come da contratto” non soddisfa questi requisiti. È troppo generica e non consente di stabilire se il corrispettivo si riferisce a una prestazione sanitaria esente o a un’attività generica (che, fiscalmente, sarebbe imponibile IVA).

Rischi connessi a una descrizione generica

Una descrizione legalmente insufficiente in fattura può portare a due conseguenze negative:

  1. Disconoscimento dell’esenzione IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, con obbligo di versamento dell’imposta e sanzioni;
  2. Difficoltà probatorie in caso di contestazioni o verifiche, perché la fattura non dimostra in modo autonomo e documentato l’effettiva natura sanitaria dell’operazione. Il committente del collaboratore rischia di vedersi contestata la deducibilità della spesa.

Una formula corretta e prudente

Per non incorrere in rischi, la descrizione dovrebbe essere più dettagliata, pur mantenendo un’impostazione sintetica.
Una soluzione possibile potrebbe essere:

“Compenso per giornata di attività sanitaria in data [__], comprensiva di nr. __ prestazioni di [inserire una branca], esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 DPR 633/72”

In questo modo, la fattura:

  • Collega il corrispettivo a un’attività sanitaria specifica;
  • Riporta un’unità di misura accettabile (n. prestazioni);
  • Consente, se necessario, di confrontare quanto dichiarato in fattura con le agende cliniche o i registri pazienti dello studio o dello stesso igienista dentale.

Conclusione

L’esenzione IVA per prestazioni sanitarie non è automatica né contrattuale: richiede che la fattura documenti in modo idoneo natura, qualità e quantità del servizio sanitario reso.
Le formule troppo generiche, come “una giornata lavorativa come da contratto”, non garantiscono la tutela fiscale del professionista e non rispettano appieno gli obblighi dell’art. 21 del DPR 633/72.

Un piccolo sforzo in più nella redazione della causale in fattura può evitare gravi complicazioni future.

FATTURAZIONE IN ODONTOIATRIA: IL CORSO

Dal primo gennaio del 2020 per detrarre dall’Irpef il 19% della spesa per il dentista, le persone sono obbligate a pagare le prestazioni ricevute con mezzi diversi dal contante.

Fin da inizio anno, nei Forum frequentati dai dentisti c’è stato acceso dibattito, sul quale si è innestato quello “la fattura si intesta a chi paga o a chi riceve le cure?”, per domandarsi alla fine cosa succederà qualora si emettesse una fattura intestata a Caio ma pagata da Tizio, cosa più frequente di quanto si pensi, basti pensare ai tanti casi di familiari a carico e di liberalità da parte di parenti o amici del paziente. Si dovrà dire qualcosa al paziente o a chi paga? Si dovranno adottare particolari accorgimenti? Il paziente, se si vedesse un domani negare la detrazione perché non ha pagato lui la fattura, potrà pretendere qualcosa dallo studio?

Le risposte a queste domande e molto altro nel prossimo corso INTENSIVO SULLA FATTURAZIONE ODONTOIATRICA, MILANO VENERDI’ 27/3/2020

CLICCARE SULLA FOTO

PER VEDERE IL PROGRAMMA

FATTURA THUMB

Il conto del dentista: come farlo “digerire” meglio al paziente

Come sempre, dal Forum “Gestione dello studio” di Odontoline.it. di cui sono moderatore, arrivano interessanti elementi di riflessione. Un recentissimo topic verte sulla questione della “vestizione” della fattura, in base ad una percezione per cui farla con delle voci troppo sintetiche, il nome della prestazione, avrebbe meno impatto sul paziente che farla con delle voci “esplose”, le fasi di lavoro della prestazione. L’idea, grossolanamente, è che più voci si mettono nella fattura più questa possa sembrare meno “pesante” e dunque più accettabile al paziente. Le opinioni, ovviamente, sono molto diverse, c’è chi dice si e chi no. Per quanto mi riguarda, ho postato, fra gli altri, il seguente intervento:

“E’ bene sapere che per quanto riguarda le fatture non esiste molta libertà “fiscale” rispetto alle voci utilizzabili, anzi. Per capirsi, se in una fattura venissero scritte voci del tipo “Tempo del dottore” o “Costo dei materiali”, e forse anche quelle voci iperdettagliate, in caso di controllo fiscale questo potrebbe portare a problemi, e le regole sulla fatturazione sono piuttosto rognose.

La fattura in pratica conviene farla in modo conforme alle varie specifiche che ADE ha nel tempo rese note. Informo con l’occasione che di questo darò ampio conto nel corso del 6/10 a Roma, come si può vedere nel rinnovato programma: Programma Gestione Roma.

Detto questo, per cambiare, si spera in meglio, la percezione del “conto del dentista” del paziente, bisognerà dunque lavorare su documenti diversi dalla fattura, probabilmente i “preventivi” o similari.

Quando io penso a quella che chiamo “Innovazione nella tariffazione”, penso principalmente a due cose: 1) il rapporto fra i prezzi delle varie prestazioni; 2) il contenuto della tariffa. La prima cosa, significa domandarsi se, tanto per capirsi, anzichè proporre l’otturazione a 100 e la corona a 900, non sia meglio dare la prima a 300 e la seconda a 700.

La seconda cosa significa comunicare, invece del prezzo complessivo di una prestazione (che mi sembra essere l’argomento principale di questo topic), le sue “componenti”, per sensibilizzare il paziente rispetto al reale valore di quanto gli si fa. Un esempio, ma non sarà l’unico, di questo approccio potrebbe essere suddividere la prestazione in: 1) prestazione professionale vera e propria (il compenso del dentista per la sua opera); 2) rimborso spese per i materiali e la protesi; 3) rimborso costi di studio (personale e c. fissi in genere); 4) rimborso spese di assicurazione (il concetto si potrebbe estendere anche ai rifacimenti); 5) rimborso spese per la sicurezza della seduta (decontaminazione, sicurezza elettrica ecc.). “.