Di Paolo Bortolini *
Di tutto quanto riguarda la questione qui trattata, puoi trovare formazione e indicazioni operative partecipando al corso intensivo “LA FATTURAZIONE ODONTOIATRICA DALLA A ALLA Z”.
Come credo sia ormai universalmente noto, la “finanziaria” per il 2020 (so che non si chiama più così, è la “legge di bilancio”, ma sono un po’ nostalgico), ha disposto che la detraibilità del 19% delle spese sanitarie sostenute nell’anno dal contribuente, presso studi privati non accreditati, sarà ammessa, in sede dichiarativa, solo se dette spese saranno state sostenute con mezzi di pagamento diversi dal contante. I cosiddetti “mezzi tracciati”.
Ai contribuenti, non basterà più conservare solo la fattura delle prestazioni, com’era fino ad oggi, ma dovranno anche, in caso di controlli fiscali, documentare il pagamento esibendo l’estratto conto della banca o della carta di credito, o altro documento possa servire a dimostrare l’avvenuto pagamento con mezzi diversi dal contante. Quindi un onere in più per i pazienti.
Negli studi, a meno che i pazienti che fino ad oggi pagavano in contanti siano disinteressati alla detrazione del 19%, cosa che appare assai inverosimile, si raggiungerà per via fattuale e indiretta l’effetto di quasi-eliminazione delle transazioni per contanti fra professionisti (sanitari) e clienti, che il vituperato “decreto Visco-Bersani” non era (manco per nulla) riuscito a raggiungere per via normativa. Si veda l’abrogato comma 12 art. 35 del DL 4/7/2006 nr. 223.
Maggiori costi, che fare?
Inoltre, è plausibile pensare che i mezzi di pagamento diversi dal contante abbiano un costo specifico, si pensi alle commissioni bancarie, il cui carico si distribuirà fra dentista e paziente, ma sempre plausibilmente di più sul primo dei due.
Però, a questi maggiori costi causati dal certo aumento delle transazioni con carte, ci ha pensato il Parlamento. Infatti, gaudete et exsultate, è stato previsto un rimborso tramite “credito d’imposta” del 30% delle spese per le commissioni relative agli incassi POS. Tale rimborso: a) sarà conteggiabile a partire da 1/7/2020; b) spetta a chi nel 2019 ha incassato meno di 400.000 €.; c) è utilizzabile dal mese successivo al sostenimento della spesa (da documentare con l’estratto conto o altro documento bancario) ma solo “in compensazione”, quindi a scalare in un F24 qualsiasi (es. quello dei contributi dei dipendenti). Si veda per tutto questo l’art. 22 del DL 124/2019.
Si deve anche considerare che i commi 288-290 della legge di bilancio (sempre la vecchia “finanziaria”, rectius L. 27/12/2019 nr. 160, in GU il 30/12/2019), hanno previsto dei “rimborsi in denaro” ai consumatori maggiorenni che sosterranno spese con mezzi elettronici. Pertanto, a fronte di questi rimborsi in denaro, si potrebbe perfino prevedere a cuor più leggero un’integrazione in fattura del corrispettivo per le prestazioni che comprenda il recupero dell’imposta di bollo, le spese per commissioni POS e magari in generale per le attività amministrative connesse all’operazione. Altrimenti, se si vuole recuperare il costo dovuto all’aumento delle transazioni con il POS, che sarà notevole per i motivi di cui si dirà oltre, non resta che aumentare le tariffe delle prestazioni.
Detto del “problema costi” che può sorgere in collegamento a questa novità normativa, vi sono però altri aspetti da considerare, per il dentista: quello dell’organizzazione interna, quello della relazione con la clientela e quello dell’adempimento consistente nell’invio dei dati al “Sistema tessera sanitaria”. Vediamoli.
Organizzazione che fare?
Che negli studi dentistici ci siano molte transazioni con i pazienti regolate per contanti, è dato di esperienza comune. Se non è plausibile pensare che tutti questi pagamenti passino d’emblée all’evasione, come sembra adombrare, sbagliando, qualcuno sui social (evocando “vecchine” che tirano fuori i contanti dal salvadanaio, mentre è invece più facile che tirino fuori dalla borsetta uno smartphone per fare un pagamento contactless), questo provvedimento avrà invece un forte impatto sull’organizzazione amministrativa degli studi.
Chi vorrà eventualmente pagare ancora per contanti, non perseguendo quindi la detrazione, infatti saranno alcune limitate tipologie di pazienti, sostanzialmente gli “incapienti”, cioè chi non ha Irpef da versare e dunque la detrazione non gli interessa. Si pensi a chi ha redditi molto bassi, o dispone solo di redditi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Oppure chi è tassato con imposta sostitutiva, come ad esempio il milione circa di “forfetari”. Tutti gli altri, invece, saranno plausibilmente assolutamente interessati alla detrazione. Quindi non pagheranno più, se lo facevano, con il cash.
Vediamo in dettaglio alcuni aspetti di cambiamento organizzativo che potranno seguire al concreto evolversi della nuova disposizione:
- non sarà più rinviabile il dotarsi di terminale POS per poter assicurare ai clienti l’operatività necessaria per accettare i loro pagamenti; non farlo significa o “condannare” i clienti al pagamento per contanti, dunque alla perdita della detrazione, oppure doverli costringere a pagare con assegno o bonifico, modalità comunque più scomode e costose delle “carte”;
- si dovrà porre molta attenzione sulle verifiche dell’identità di chi riceve le cure e di chi le paga, per evitare di trovarsi, in caso di controllo fiscale, a non riuscire a dimostrare il collegamento degli incassi bancari alle fatture emesse qualora questi due soggetti non corrispondessero;
- facilitata invece dovrebbe risultare la contabilità dello studio, in quanto poter disporre di riscontri certamente precisi quali sono i documenti bancari, semplifica il lavoro dell’addetto alle registrazioni; inoltre, la fortissima riduzione del contante da “maneggiare” eliminerà alcuni costi collegati alla sua gestione (contabilità più attenta, rischi di ammanchi, tempo per i versamenti ecc.).
Di tutto quanto riguarda la questione qui trattata, puoi trovare formazione e indicazioni operative partecipando al corso intensivo “LA FATTURAZIONE ODONTOIATRICA DALLA A ALLA Z”.
Comunicazione che fare?
Se è vero che le questioni che riguardano la detraibilità della spesa sostenuta sono di esclusivo interesse del cliente, sarà quindi altrettanto vero che è un suo onere conoscere la novella normativa. E’ altresì vero però che è interesse dello studio evitare ogni inutile discussione, e fare perciò in modo, investendo meno tempo e fatica possibili, che chi entra in studio per ricevere e pagare prestazioni, sia edotto della cosa. Per questo, si possono utilizzare varie tecniche:
- il cosiddetto “avviso fisso”, cioè dei cartelli affissi in varie zone dello studio, e in particolare in quelle dedicate agli incassi e alla fatturazione, che con semplicissimi testi ricordino, o informino, i pazienti sulla irrilevanza fiscale dei loro pagamenti per contanti;
- una o più comunicazioni scritte, inoltrate via email, lettera o messaggistica telefonica, con testi dello stesso tenore di quelli degli “avvisi fissi”, e magari segnalando anche che si dispone della possibilità di ricevere ogni tipo di pagamento elettronico;
- entrambe le cose. Di sicuro, non conviene rimanere inerti.
Che fare con “Tessera sanitaria”?
Più “rognosa” la questione dell’eventuale invio del dato relativo alla modalità di pagamento al “Sistema tessera sanitaria” (STS). La “rognosità” va osservata dal lato delle sanzioni previste per questo adempimento, che possono arrivare a 100 €. e senza possibilità di “cumulo giuridico”, cioè si paga la sanzione per ogni comunicazione omessa, tardiva o, che è il caso che qui più interessa, errata, senza “sconti-quantità”. L’errore può capitare, specie a chi emette tante fatture, e inviare un dato “pagamento tracciato” mentre si è incassato per contanti non è certo impossibile. Ma è obbligatorio inviare a STS l’informazione sul “pagamento tracciato”?
Con una velocità degna di nota, le disposizioni in commento non erano ancora in vigore, sembra che i programmatori del “Sistema Tessera sanitaria” (STS) abbiano già deciso di imporre ai medici e agli odontoiatri (nonché di farlo gestire ai loro intermediari fiscali) un nuovo obbligo comunicativo. Infatti, nella “maschera” di inserimento dei dati per la comunicazione a STS dei dati delle fatture emesse da parte degli Operatori sanitari, è comparso, tomo tomo, cacchio cacchio, un nuovo campo chiamato “Pagamento tracciato”, cui corrisponde la scelta binaria, si può ritenere per questo obbligata, fra un “SI” e un “NO”.
Si consideri però che al momento non esiste alcun obbligo legale riferito all’invio dell’informazione in commento. Obbligo che, se esistesse, si trasformerebbe in nuove responsabilità e oneri economici (si pensi al tempo di lavoro loro e dei loro intermediari, commercialisti in primis) per i medici e gli odontoiatri. Pertanto non si comprende la “fretta” dei programmatori di STS.
Nessuna comunicazione aggiuntiva a STS, oltre le attuali, dunque, dovrebbe essere imposta agli Operatori sanitari. Sarebbe opportuno che pervenissero chiarimenti da parte delle Amministrazioni interessate.
Di tutto quanto riguarda la questione qui trattata, puoi trovare formazione e indicazioni operative partecipando al corso intensivo “LA FATTURAZIONE ODONTOIATRICA DALLA A ALLA Z”.
* dottore commercialista, consulente e formatore per la gestione delle attività economiche in odontoiatria. Tel. 0498962688. Clicca per le consulenze. Clicca per i miei argomenti. Clicca per i miei corsi.
Filed under: Fisco | Tagged: detrazioni no contanti, tessera sanitaria |
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