Di Paolo Bortolini *
[AGGIORNAMENTO DEL 3 GENNAIO 2021. Si continua ancora a vedere la diffusione, purtroppo anche in siti Internet collegati a organismi di rappresentanza di medici e dentisti, di notizie totalmente destituite di fondamento e perfino con l’invenzione di norme inesistenti, su un presunto “obbligo” o su una altrettanto fantomatica “facoltà” (sic) per i dentisti e i medici di dotarsi del registratore di cassa. Si ribadisce che ad oggi mai una simile ipotesi è venuta alla luce, nemmeno nelle più nascoste intenzioni del legislatore. I responsabili dei siti che diffondono tali notizie fasulle farebbero bene a rivolgersi a persone competenti per la redazione degli articoli che diffondono.]
E’ stata diffusa su Internet un’informazione che potrebbe creare ingiustificate aspettative fra i dentisti professionisti, anche associati. Secondo queste fonti, interpretando l’articolo 15 comma 2 del DL 124/2019 (il c.d. “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020, già entrato in vigore), sembrerebbe che, se tale norma non sarà modificata, ai suoi clienti privati il dentista, dal 1 luglio 2020 dovrà, probabilmente, consegnare uno scontrino fiscale oltre alla fattura nonché inviarlo a STS. Questo è quanto si legge.
Tale previsione, per quanto presentata con il condizionale, è in radice assolutamente ingiustificata: mai il legislatore ha voluto, almeno per il momento, imporre ai dentisti un simile obbligo, nemmeno “in forse”. Perciò niente allarmi: ai clienti privati, dal 2020, solo la fattura cartacea dovrà continuare ad essere emessa, e con tanto di marca da bollo analogica se di importo superiore ai 77,47 €.!
Infatti, la norma del DL 124/2019 in questione è la seguente:
“Art. 15. Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria (in vigore dal 27 ottobre 2019)
omissis………
2. All’articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti di cui al primo periodo adempiono all’obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.”.
Come si può leggere, il comma 2 introduce una nuova norma all’interno di un articolo già esistente, e non statuisce, come si potrebbe evincere da quanto è stato diffuso, un nuovo obbligo desumibile da quanto posto fra le virgolette. L’impressione è che nella notizia come diffusa, sia stata data una lettura parziale della norma in esame, saltando a piè pari le parole che precedono i due punti e le virgolette.
L’articolo che viene modificato dal DL 124 art. 15 comma 2, è l’art. 2, comma 6 quater, del Dlgs 127 del 2015 (quello alla base di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici-scontrini fiscali). La modifica però, cioè l’obbligo giornaliero di inviare a STS gli scontrini fiscali (da cui sorgerebbe la necessità di munirsi di apposito registratore di cassa), come ben risulta dalla lettura dell’articolo del Dlgs 127/2015 come modificato dal DL 124/2019, si applica solo ai “soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. I dentisti liberi professionisti non rientrano fra questi soggetti.
Perciò, nessuna modifica al collegato fiscale è quindi necessaria: non esisterà alcun obbligo di munirsi di registratore di cassa per i dentisti professionisti, anche associati.
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Filed under: Fisco | Tagged: Dentisti e registratore di cassa, Manovra 2020 dentisti |
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