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Di Paolo Bortolini *
Questa mattina, un odontoiatra che ha partecipato ad un corso dove ero relatore, mi telefona per interrogarmi in merito alla veridicità di una certa notizia sulla questione “no contanti dal dentista”, informandomi che perfino nell’ambito della sua associazione di categoria, sta circolando questa “novità”.
La notizia è, per sommi capi, la seguente. Nella solita “rete” e nei soliti “social”, da qualche ora hanno preso a girare “voci”, secondo cui, almeno fino a metà gennaio, o perfino a tutto febbraio (giorno più, giorno meno) i clienti degli studi che pagheranno le prestazioni per contanti, potranno comunque detrarre la spesa. Ciò in quanto la nuova disposizione entrerebbe in vigore non dal primo giorno dell’anno, ma dopo quindici o perfino sessanta giorni da questa data.
Alla base di queste “voci”, ci sarebbero rispettivamente due fondamenti giuridici.
Il primo, è che la legge, e precisamente l’art. 10 delle “preleggi” al Codice civile, così dispone in materia di decorrenza dell’obbligatorietà delle leggi (corsivo mio): “Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.”.
Il secondo è la disposizione del comma 2 dell’art. 3 della legge 27 luglio 2000 nr. 212, conosciuta come “Statuto del contribuente”, che recita: “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”.
Ebbene, come scrisse il Poeta: “Lasciate ogni speranza…”. La nuova regola fiscale è pienamente in vigore dal primo gennaio 2020. E questo per due ben chiari motivi.
Il primo sta nelle parole in corsivo leggibili due periodi prima di questo. Quel “salvo che sia altrimenti disposto”. E infatti, l’art. 19 della legge 27 dicembre 2019 nr. 160, la “legge di bilancio”, dispone proprio che: “La presente legge, salvo quanto diversamente previsto (nelle varie disposizioni della medesima, ndr), entra in vigore il 1° gennaio 2019”. Siccome nel comma 679, che è quello che dispone l’irrilevanza fiscale dei pagamenti per contanti ai fini della detrazione del 19%, nulla si legge in merito alle date di sua entrata in vigore, si assume per forza quella generale dell’art. 19: il 1° gennaio 2020.
Non ci salva nemmeno lo “Statuto del contribuente”, il quale, nonostante il roboante nome, è una “normale” legge ordinaria. Per farla breve, una successiva legge ordinaria, come lo è quella “di bilancio” 2020, può legittimamente derogare la disposizione del comma 2 dell’art. 3 di detto “Statuto”. Si veda ex multis Cassazione 3 aprile 2012, n. 5324: “la disposizione che fissa il termine minimo di sessanta giorni per l’effettuazione degli adempimenti da parte del contribuente non ha uno specifico fondamento costituzionale, né il termine da essa stabilito attiene all’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che il rapido susseguirsi di disposizioni aventi forza di legge non rispettose del termine indicato determina il verificarsi di una normale vicenda di successione di leggi nel tempo.”.
Perciò, les jeux sont faits: dal 1° gennaio 2020…”no contanti” per la detrazione!
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* dottore commercialista, consulente e formatore per la gestione delle attività economiche in odontoiatria. Tel. 0498962688. Clicca per le consulenze. Clicca per i miei argomenti. Clicca per i miei corsi.
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