Di Paolo Bortolini *
Ho visto in rete un articolo dedicato ai dentisti, pur ben fatto e interessante, dedicato alle modifiche normative portate dalla Legge di bilancio 2020 alla disciplina di “super” e “iper” ammortamento, sostituiti, come è noto, da un “credito d’imposta”. L’autore sostiene che dal 2020 i dentisti che detrarranno il nuovo “credito d’imposta”, a seguito dell’effettuazione di nuovi investimenti agevolati, dovranno in futuro versare più contributi all’Enpam, in quanto da quest’anno non si potranno più sottrarre dall’importo del reddito annuale da comunicare a Enpam tramite Modello D, gli importi di queste agevolazioni, come si è fatto fra il 2016 e il 2018, e si potrà ancora fare per il 2019, con “super” e “iper” ammortamento.
Riassumendo in breve quanto si legge in quello scritto, ivi si sostiene che la base imponibile su cui calcolare il contributo da versare ad Enpam quota B, viene abbattuta dalla presenza di deduzioni fiscali dovute a “super” e “iper” ammortamento, mentre con il passaggio al “credito d’imposta” tale abbattimento non ci sarà più, andando così a perdere, a parità di investimenti, il “beneficio contributivo”.
A rinforzo di tali proposizioni, segue nell’articolo un esempio numerico, nel quale si mostra che gli abbattimenti fiscali dovuti alle agevolazioni in commento hanno fra il 2016 e il 2019 potuto abbattere consistentemente la contribuzione Enpam, mentre il nuovo “credito d’imposta” non procurerà di per sè alcun abbattimento della contribuzione.
Prendo spunto da quell’articolo per illustrare ora una questione di sicuro interesse per tutti i dentisti. Infatti, queste agevolazioni non hanno potuto in passato e non potranno in futuro determinare alcun “risparmio contributivo”, nemmeno di un solo Euro. Bisogna infatti sapere che le agevolazioni fiscali, quali sono il “super” e “iper” ammortamento, sono escluse dal calcolo del conteggio dell’imponibile contributivo quota B. E questo vale sia per il reddito professionale conseguito dal dentista in quanto professionista, che per il reddito che il dentista si assume a causa della sua partecipazione a società “odontoiatriche”. In entrambi i casi, al momento della comunicazione annuale a Enpam dell’importo reddituale ai fini contributivi, gli importi di quelle agevolazioni devono essere scomputate dalle componenti negative del reddito imponibile che risulta dalla dichiarazione, che perciò risulterà maggiorato, e pertanto nessun “beneficio contributivo” c’è stato o ci sarà.
Anzi, i dentisti che leggeranno questa nota, se al momento della comunicazione annuale a Enpam del loro reddito ai fini contributivi fatta fra il 2017 e il 2019 non avessero provveduto a scomputare gli importi dedotti in dichiarazione di “super” e “iper” ammortamento dal loro reddito imponibile comunicato a Enpam, dovrebbero provvedere a segnalare la cosa all’Ente previdenziale per sanare la situazione.
Il tutto si desume dalla lettura combinata del Regolamento del Fondo di previdenza generale Enpam e delle istruzioni alla compilazione del Modello D.
Nel Regolamento, al comma 1 dell’art. 3 è previsto che il reddito da dichiarare con il Modello D sia il (sottolineatura mia): “reddito professionale prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”; successivamente, al comma 2 bis stesso articolo, è previsto che: “Ai fini della determinazione dell’imponibile di cui al comma 2 si tiene conto esclusivamente delle spese deducibili secondo la vigente normativa fiscale.”.
Per quanto riguarda i redditi dell’iscritto derivanti da partecipazione in società, è previsto, al comma 2 ter art. 3: “Ai fini della determinazione dell’imponibile di cui al comma 2, lett. f) si tiene conto della parte del reddito dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla relativa percezione.”.
Nella sezione del sito Enpam dedicata alla compilazione del Mod D, alla sezione “Importo da dichiarare” si legge che per determinare l’importo imponibile (sottolineatura mia): “non vanno prese in considerazione le agevolazioni né gli adeguamenti fiscali;”.
Pertanto, essendo il “super” e “iper” ammortamento delle agevolazioni fiscali, il reddito imponibile da dichiarare annualmente all’Enpam deve essere depurato da questi importi, risultando perciò maggiore di quanto risulta nelle dichiarazioni dei redditi nelle quali si è usufruito delle agevolazioni in commento.
Filed under: Dati&analisi | Tagged: Agevolazioni fiscali, Contributo ENPAM, srl odontoiatrica |
Rispondi