Dalla scheda carburante al QR-code. Cosa cambia per la deducibilità della spesa della benzina. Anche per i dentisti.

3413664_customBenzina o anche Diesel, purché per “autotrazione”. Metano e Gpl sono fuori, almeno per il momento, dalle ultime novità fiscali di cui si leggerà oltre. Non sono certo pochi i dentisti che percorrono un bel po’ di chilometri al mese, e anche se “col silenziatore”, come è noto le spese di gestione degli autoveicoli sono deducibili per il 20%, se si documentano correttamente, il risparmio fiscale connesso a queste spese, a fine anno, si può far sentire positivamente.

Tutti, credo, avranno sentito parlare della “scheda carburante”. Per lungo tempo, e precisamente dal 1977, chi faceva strada per lavoro ne aveva sempre qualche esemplare in vettura. La “scheda” sostituiva la normale fattura, tanto che ai gestori dei distributori era addirittura stato vietato di emetterle. Al momento del rifornimento, si scrivevano sulla scheda il tipo di carburante, la data e l’importo, il gestore metteva il suo timbro (e magari anche più di uno…) e la scheda assumeva così rilevanza ai fini fiscali, per detrazioni e deduzioni. E niente più fatture. Era un po’ una “rottura” compilarla, almeno a detta di molti.

Poi, e precisamente con l’art. 7 comma 2, lettera p), del DL 13 maggio 2011 (il “decreto sviluppo”), il Governo ha dato la prima mazzata alla ormai matura “scheda”. Infatti, per semplificare le “rotture”, se il contribuente avesse pagato gli acquisti di carburante esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate, poteva evitare di tenere la “scheda carburante”. AI fini della detrazione dell’Iva, che al dentista non interessa punto, e della deduzione della spesa, che invece al dentista interessa eccome (anche se al 20%), sarebbe bastato, a seguito dell’interpretazione data dall’Agenzia delle entrate nella sua circolare 9 novembre 2012 nr. 42, l’estratto conto della carta di pagamento. Basta scartoffie, basta timbri (e basta furbate…). L’importante, per usufruire di questa semplificazione, era di non utilizzare mai, per pagare i rifornimenti, il pur ancora consentito contante, la cui fiscalizzazione avrebbe richiesto la vecchia “scheda”: o usavi la scheda per dedurre i pagamenti misti, in contanti e con carta, o per non usare più la scheda, dovevi fare esclusivamente pagamenti con carte. La cosa è piaciuta, e molti hanno optato per acquistare i carburanti solo con le loro brave carte, di credito, di debito e prepagate. C’erano inoltre altre due condizioni, per usufruire della semplificazione: le carte dovevano essere intestate al contribuente e dagli estratti conto menzionati dovevano risultare gli stessi elementi che si mettevano nella vecchia “scheda”.

Insomma, un buon andamento, niente più perdite di tempo al distributore per compilare la “scheda”, si pagava e via, meno carta, tutto documentato senza fatica, meno tasse. Poteva durare? Nooo.

L’occasione della spallata a questo semplice e comodo regime, è arrivata con l’avvento della “fattura elettronica”, previsto per la generalità delle transazioni fra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato a partire dal primo gennaio 2019. La decisione, come ormai dovrebbe essere noto, è stata presa dal Governo, con la legge 27 dicembre 2017 nr. 205 comma 909. Ma, c’è un “ma” al comma 917 della citata legge: per gli acquisti di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, la “fattura elettronica” deve “partire” dal primo di luglio del 2018. Cioè fra pochi giorni ci saranno delle abitudini, quelle sopra, da cambiare.

Addio al contante se vuoi dedurre. Il comma 922 della citata legge, dispone che, se dal primo luglio 2018 si vuole dedurre dalle tasse la relativa spesa, sempre al 20%, benzina e diesel si devono pagare con mezzi diversi dal contante. Fino al 31 giugno 2018, invece, chi ancora tiene la “scheda carburante” può continuare a usare il contante. Poi basta.

Dulcis in fundo, il comma 926 legge citata, cancella per sempre dall’ordinamento tributario italiano, a partire da 1 luglio 2018, la “scheda carburante”. Ciò comporta che viene meno anche la “semplificazione” dell’ art. 7 comma 2, lettera p), del DL 13 maggio 2011, di cui si è detto. Dal primo di luglio, l’estratto conto delle carte di pagamento non sarà più valido ai fini della deducibilità delle spese per acquisto di carburante, ma solo per documentare che la spesa è stata sostenuta.

E allora? Allora dal primo di luglio prossimo venturo, ad ogni rifornimento, o se si vuole una volta al mese se si compra benzina o diesel più volte al mese nello stesso distributore, se si vuole dedurre la spesa, si dovrà chiedere al gestore l’emissione della fattura elettronica. Senza la fattura elettronica, niente deduzione del carburante.

Se non si chiederà la fattura elettronica, si potrà pagare il rifornimento anche con il contante, oltre che con le carte, ma niente deduzione dalle tasse né col primo né con le seconde.

Per farsi fare la fattura elettronica, al distributore si dovrà perciò comunicare il “canale telematico” prescelto (nell’apposita area personale – Cassetto fiscale – del sito dell’Agenzia delle entrate), in alternativa una PEC o il “codice destinatario” se si opera tramite un intermediario, oppure mostrare al benzinaio un QR-code, sorta di “biglietto da visita digitale”, con tutti i dati fiscali personali, stampato o in un dispositivo elettronico mobile, sempre da ottenere nell’apposita sezione del sito Agenzia entrate. Fatto ciò, si troverà la fattura nella propria apposita area personale del sito dell’Agenzia, o la si otterrà tramite il commercialista appositamente delegato.

Fattura elettronica: il futuro comincia il primo luglio, con la benzina! Salvo proroghe.

 

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