– di Paolo Bortolini *, Marzo 2016
Il nuovo studio di settore YK21U, in vigore per i periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017, porta un buon numero di novità, e non solo per quanto riguarda il “conto” che presenterà al momento della dichiarazione (che tuttavia appare meno “salato” del precedente), ma anche per capire come gestire meglio l’intera “partita” fiscale nella professione (ha perfino un indice interno, non ufficiale, che calcola una sorta di reddito imponibile minimo atteso dal fisco). Tutte cose che spiego nei miei corsi, e che si trovano nell’esclusivo software di contabilità e amministrazione dello studio riservato ai miei clienti.
Fra queste novità, desidero intanto segnalare la nuova articolazione della tipologia dell’attività di dentista, nel quadro D di YK21U. Già dal “colpo d’occhio” sulle immagini allegate, le tipologie rispettivamente del vecchio WK21U e del nuovo YK, ci si dovrebbe accorgere dei cambiamenti.
Sui righi da D01 a D07 di YK si vede una new entry assoluta, su cui conto di ragionare con un nuovo articolo. Qui faccio solo osservare che la “Tipologia dell’attività” non si riferisce più soltanto a quelle che comunemente si chiamano le “branche” odontoiatriche, ma è “incrociata” con alcune particolari modalità di esercizio della professione. In questo studio di settore dunque, l’impatto delle caratteristiche produttive e organizzative sulla “posizione fiscale” del professionista, il cluster, è più ampio che in precedenza.
Osserviamo ora i cambiamenti portati dalle nuove “Aree specialistiche”. Si ricorda che è con queste descrizioni che si dovrebbero confezionare le fatture, anche se non è un obbligo. Innanzitutto nuove parole: l’implantologia, che è una delle branche “fiscalmente sensibili” (che definisco tali perché utilizzate dal GE.RI.CO. nella determinazione del cluster, insieme a parodontologia, protesi, chirurgia orale e ortodonzia), cambia nome, e diventa “Chirurgia implantare”; l’igiene e la prevenzione si arricchiscono dell’aggettivo “orale”. Si tratta di affinamenti terminologici, che avvicinano il linguaggio del fisco e della clinica. Decisamente più di “sostanza” è invece l’avvenuta “separazione” della conservativa e dell’endodonzia, cosa che consentirà maggiore precisione in sede di eventuale ricostruzione induttiva dei compensi.
Nuovissime invece le due specialità della Gnatologia (D09) e della “Odontoiatria estetica” (D18). Se per la prima, è plausibile pensare che il fisco ne abbia deciso l’ingresso osservando che tale specialità è presente da tempo nei nomenclatori delle società scientifiche e delle assicurazioni, la motivazione della presenza della seconda, i cui riferimenti scientifici sono meno consolidati e che nei nomenclatori assicurativi è presente si, ma per chiarire che tali prestazioni sono “escluse da ogni rimborso”, è meno scontata.
La novità della presenza dell’odontoiatria estetica nel modello ufficiale dello studio di settore fa sorgere, nella mente del fiscalista, una domanda: forse che dal 2015 (primo anno di validità di YK21U), certe prestazioni prima considerate “voluttuarie” saranno invece ritenute di natura sanitaria? Se così si concludesse, ciò significherebbe due cose: la prima che tali prestazioni non sarebbero più soggette all’Iva, la seconda che il paziente del dentista potrà portare in detrazione dalla sua Irpef la spesa sostenuta. Sul punto si vedano la risoluzione 9/E del 16/2/2010 e la circolare 17/E 24/4/2015. Al limite, ciò potrebbe perfino portare le assicurazioni a rivedere l’attuale preclusione al rimborso. Se così fosse, la novità andrebbe a favorire la diffusione di questi interventi, in quanto diventerebbero meno dispendiosi.
Dal punto di vista del Fisco però le cose potrebbero essere state diversamente considerate. Infatti, vista la diffusa propensione dei dentisti a proporre servizi collegati alla pura estetica (mentre scrivo questo articolo sono 334000 le referenze per “odontoiatria estetica” su Google, contro le 201000 di Gnatologia o le 232000 di O. conservativa), e dunque anche guardando ai probabili connessi volumi di fatturato, l’esenzione dall’Iva in base all’ipotesi di “sanitarietà” acquisita quasi ex lege, “blocca” la possibilità di avvantaggiarsi della detrazione di parte dell’Iva pagata sugli acquisti di beni e servizi che sarebbe invece consentita, a fronte delle fatture emesse con l’Iva aggiunta, se queste prestazioni fossero considerate “voluttuarie”. Una vicenda regolata dalla sentenza 91/12 del 21/3/2013 della Corte di giustizia UE, potrebbe far pensare che l’ingresso dell’odontoiatria estetica nello studio di settore si possa prestare a tale scopo. E se così fosse, chi avesse già emesso fatture con l’Iva aggiunta potrebbe essere in futuro oggetto di rilievi da parte del Fisco.
Per concludere questo rapido esame della novità “estetica” in commento, giova ricordare che per decidere su “natura sanitaria si o no”, essendo lo studio di settore un oggetto del diritto tributario è necessaria l’interpretazione. Preziosi per l’interprete saranno, oltre che le posizioni ufficiali del Ministero e l’eventuale giurisprudenza che si formerà a seguito dell’azione di controllo che l’Agenzia e la Guardia di Finanza eserciteranno sul punto, anche quanto sarà prodotto dalle associazioni dei dentisti.
Un ultima novità. Sparisce dalle “attività” quella della “Fabbricazione di protesi”, cioè la fatturazione ad altri dentisti di lavori protesici eseguiti nell’eventuale esercizio di attività di odontotecnico oltre a quella di dentista, situazione ora meglio definita al rigo D06.
Con l’occasione, segnalo che sono disponibile a fornire consulenza, ai dentisti e a chi li assiste per la fiscalità, su ogni questione riguardante gli studi di settore della serie K21 e l’applicazione delle disposizioni tributarie alla professione.
* Dottore magistrale in economia aziendale, abilitato per la professione di Dottore commercialista. Consulente aziendale specializzato per l’odontoiatria. Tel. 0498962688
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Buongiorno,
Avrei necessità di un informazione di tipo generico ma attendibile, ossia vorrei capire a chi potermi rivolgere per sapere chi potrebbe fornirmi un’indicazione sul reddito medio annuale di uno studio dentistico in Italia. Quindi se, tra agenzia delle entrate, oppure ordine dei medici, quale possa essere in grado di soddisfare tale richiesta.
Cordialità
Dottor Filippo Gaslini
qui trova i dati riferiti alle dichiarazioni del 2015: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/pagina_dichiarazioni/studisettore.php