(an Italy’s tax law topic)
La L. 208/2015 “di stabilità” (ex “Finanziaria”), all’art 1 comma 949, in modifica degli artt. 1, 3 e 5 del Dlgs. 175/2014, affronta e forse “risolve” le questioni controverse:
– estende l’obbligo di comunicazione (com’era prevedibile) alle strutture “autorizzate” (s. associati, società commerciali), peraltro “per le prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1/1/16”;
– modifica il testo ove riguarda gli iscritti a OM, cambiando le parole riferite alle fatture da inviare da “prestazioni erogate NEL 2015”, a “prestazioni erogate DAL 2015”, come interpretare questa modifica non saprei; a botta mi verrebbe da dire che, in coerenza con quanto è stato deciso per le società, l’obbligo di invio per il 2015 non sussisterebbe più, ma il testo è sibillino, infatti, sembra più fatto per correggere una svista precedente: se scrivo “nel 2015” intendo che si devono inviare solo quelle di quell’anno, se scrivo “dal 2015” anche quelle degli anni successivi al 2015 (e se, come sarà, è così, non v’è dubbio che si è creata una discriminazione fra i professionisti e le società, come giustificarla?);
– estende l’obbligo di comunicazione anche per le fatture fatte a chi non manda il 730 precompilato, cioè a “tutti i cittadini”;
– ribadisce la sanzionabilità delle omissioni e degli errori negli invii;
– conferma l’attenuazione delle sanzioni per violazioni “lievi”, ma condizionandole di fatto al comportamento più o meno corretto/informato del vs. cliente in fase di dichiarazione (quindi il rischio di non poter usufruire dell’attenuazione in caso di errori o dimenticanze è alto).
Allego testo del provvedimento in pdf: Legge_STABILITA_2015_comma_949
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