Metti il bollo in fattura come “spesa esclusa art. 15”? La Cassazione spiega perché è un problema — tuo e del tuo commercialista

Ordinanza Cass. n. 21061 del 21 giugno 2026


Il caso

Una notaia aveva incaricato il proprio commercialista della consulenza fiscale continuativa e della redazione della dichiarazione dei redditi per un periodo di circa sedici anni. A partire dal 2004, alcuni servizi necessari allo svolgimento dell’attività notarile erano stati affidati a fornitori esterni, i cui compensi venivano documentati con fatture regolarmente assoggettate ad IVA.

Il problema stava nel modo in cui quei costi venivano poi rifatturati ai clienti della notaia: anziché includerli nella base imponibile come componente del corrispettivo professionale, venivano indicati in fattura come “spese anticipate in nome e per conto del cliente”, escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 DPR n. 633/1972.

È una distinzione che può sembrare tecnica e sottile, ma le conseguenze sono tutt’altro che sottili: applicare l’art. 15 significa sottrarre quegli importi sia alla base imponibile IVA sia — di riflesso — alla rappresentazione corretta dei compensi professionali, con effetti che si propagano fino alla dichiarazione dei redditi.

La Guardia di Finanza ha svolto una verifica fiscale, ha contestato la modalità di fatturazione, e il risultato è stato un avviso di accertamento seguito dal ricorso al ravvedimento operoso per le annualità successive: in totale, oltre 56.000 euro versati all’Amministrazione finanziaria tra imposte, sanzioni e interessi.

La notaia ha fatto causa al commercialista, chiedendo il risarcimento integrale di quella somma. Sia il Tribunale di Sondrio che la Corte d’Appello di Milano le hanno dato torto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 21061 del 21 giugno 2026, ha invece cassato la sentenza d’appello e rinviato la causa a nuovo giudizio, ritenendo fondati i motivi relativi alla responsabilità professionale del commercialista.


Cosa dice la Cassazione sul commercialista

Il punto centrale dell’ordinanza, ai fini che qui interessano, è la netta presa di posizione della Corte sul contenuto degli obblighi del professionista fiscalista nell’ambito di un incarico di consulenza e assistenza continuativa.

La Corte d’Appello aveva escluso la responsabilità del commercialista essenzialmente per due ragioni: primo, perché la fatturazione era curata direttamente dalla notaia; secondo, perché la notaia stessa, in quanto professionista qualificata, avrebbe dovuto essere consapevole della correttezza o meno delle proprie fatture.

La Cassazione smonta entrambe le argomentazioni.

Sul primo punto, l’ordinanza afferma con chiarezza che il commercialista non può limitarsi a contabilizzare passivamente i dati che gli vengono forniti dal cliente. L’incarico di consulenza fiscale continuativa implica un obbligo di verifica e controllo, sia preventivo che successivo, sull’operato del cliente e sulla documentazione ricevuta. Se qualcosa non torna — se una fattura presenta elementi che avrebbero dovuto insospettire un professionista attento — il commercialista deve sollevare la questione, chiedere spiegazioni, e se necessario correggere l’impostazione.

La Corte richiama sul punto i principi già affermati in precedenti ordinanze (Cass. Sez. 2, n. 13828/2019; Cass. Sez. 3, n. 14387/2019), secondo cui il professionista fiscale è tenuto a un comportamento conforme alla diligenza qualificata, che lo obbliga a fornire una consulenza funzionale non solo al raggiungimento dello scopo dell’operazione, ma anche al rispetto dei doveri imposti dalla normativa fiscale.


Perché questa ordinanza riguarda la fatturazione odontoiatrica

Arrivo al punto che mi sta più a cuore, e che è il motivo per cui ho voluto scrivere questo articolo.

La fattispecie descritta nell’ordinanza — un professionista che inserisce in fattura costi propri qualificandoli come “spese escluse art. 15 DPR 633/72” quando i requisiti di legge per quella qualificazione non sussistono — è strutturalmente identica a qualcosa che vedo ancora oggi, con una frequenza che non ha più alcuna giustificazione, nelle fatture di molti studi odontoiatrici e di molti dentisti che collaborano presso collehi o ambulatori.

Mi riferisco al recupero del bollo in fattura, quando indicato con la causale “spesa esclusa art. 15 DPR 633/72.”

Lo dico da anni, nei miei corsi, nei miei articoli, ogni volta che ne ho avuto l’occasione: quella qualificazione è una corbelleria. Non è una zona grigia, non è una questione interpretativa, non è una prassi tollerabile in attesa di chiarimenti ufficiali. È un errore in radice, che deriva da una lettura superficiale — o peggio, da nessuna lettura — della norma che si pretende di applicare.

L’art. 15, comma 1, n. 3, DPR 633/72 esclude dalla base imponibile IVA le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cessionario o committente, purché siano analiticamente documentate. I requisiti sono precisi e cumulativi: occorre che il professionista abbia agito in qualità di mandatario con rappresentanza, cioè che la spesa nasca ab orgine nella sfera giuridica del cliente.

Il recupero della spesa del bollo non soddisfa nessuno di questi requisiti. È un’imposta che grava sul professionista, non sul cliente. Non c’è mandato, non c’è documento intestato al paziente, non c’è anticipazione in senso tecnico-giuridico. C’è semplicemente un costo del professionista che viene “scaricato” sul cliente con una qualificazione fiscale sbagliata.


“Ma tanto sono solo due euro di bollo”

Questa è l’obiezione che sento più spesso. E capisco da dove viene: in termini assoluti, l’importo del bollo recuperato su ogni singola fattura è modesto. Ma ragionare così è un errore, per almeno due ragioni.

La prima è aritmetica: uno studio odontoiatrico con un volume significativo di fatture emette centinaia, a volte migliaia di documenti all’anno. Gli importi si accumulano, e su un orizzonte pluriennale — che è esattamente quello su cui si muovono gli accertamenti fiscali — la base imponibile sottratta può diventare tutt’altro che trascurabile.

La seconda ragione è più importante, e riguarda la logica dei controlli fiscali. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza non contestano le irregolarità solo quando l’importo recuperabile giustifica economicamente il costo dell’accertamento. Contestano anche — e talvolta soprattutto — quando l’errore di qualificazione è un principio applicabile in modo sistematico: perché una qualificazione sbagliata che si ripete su centinaia di fatture è un elemento che emerge immediatamente dall’analisi dei dati, e che apre la strada a una ricostruzione più ampia della posizione fiscale del contribuente. Chi controlla ha tutto l’interesse a rilevare e verbalizzare l’irregolarità, indipendentemente dagli importi in gioco sulla singola fattura.


Il problema non riguarda solo chi emette la fattura sbagliata

C’è un aspetto che viene quasi sempre ignorato nel dibattito su questo tema, e che invece merita di essere detto con chiarezza: la fattura con il bollo erroneamente qualificato come “art. 15 esclusa IVA” è una fattura irregolare, e chi la riceve non è automaticamente al riparo da conseguenze.

L’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997 prevede infatti una sanzione a carico del cessionario o committente che, nell’esercizio di attività d’impresa o professionale, riceva una fattura irregolare senza procedere alla regolarizzazione. In sostanza: se ricevi una fattura sbagliata e non fai nulla per correggerla, rischi una sanzione anche tu.

L’unica via d’uscita è l’ignoranza della irregolarità — ma è una difesa che reggere deve, e non sempre regge. E soprattutto: nel momento in cui il cessionario si avvale di un commercialista per la gestione della propria contabilità e fiscalità, quell’ignoranza ricade inevitabilmente e a cascata sul professionista che gestisce le sue scritture. Il commercialista che riceve, contabilizza e deduce il costo di una fattura con il bollo qualificato come “art. 15 esclusa IVA” doveva accorgersi dell’irregolarità. E avvisare il suo cliente. È questa la diligenza qualificata che la Cassazione gli richiede.

Detto in modo ancora più diretto: se il cliente subisce una contestazione anche per le fatture passive ricevute con quella qualificazione erronea, il commercialista che le ha contabilizzate senza sollevare obiezioni ha un problema. Lo stesso identico problema che ha descritto l’ordinanza n. 21061/2026 con riferimento alla notaia.


Conclusione

Sarebbe ora — davvero ora — di rimuovere definitivamente questa distorsione dalla fatturazione degli studi odontoiatrici, sia nei rapporti con i pazienti che in quelli B2B.

Se siete commercialisti di studi dentistici: controllate le fatture dei vostri clienti, sia quelle emesse che quelle ricevute. Se trovate il recupero del bollo qualificato come “art. 15 esclusa IVA”, parlatene con il cliente, correggete l’impostazione, e documentate la consulenza che avete fornito.

Se siete dentisti: chiedete al vostro commercialista di fare questa verifica su entrambi i fronti.

Questa non è una questione di stile o di preferenze interpretative. È una questione di correttezza fiscale, di responsabilità professionale, e — come ci ricorda la Cassazione con l’ordinanza n. 21061/2026 — di chi paga il conto quando le cose vanno storte.