Per la Corte Costituzionale “irragionevole” la nota presunzione legale.
Con la sentenza 228 del 6/10/2014, la Corte Costituzionale, decidendo su una pregiudiziale sollevata dalla CTR del Lazio, ha chiuso una “querelle” ormai decennale dichiarando l’illegittimità, per quanto riguarda i professionisti, della seconda parte del comma 2 dell’art. 32 del DPR 600 del 1974, accertamento delle imposte sui redditi, quella che recitava: “…;… sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche (dei redditi dichiarati ndr) ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei suddetti rapporti (conti correnti bancari ndr)”.
La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità delle parole “o compensi”, introdotte nel testo della disposizione dalla Legge 30/12/2004 (“Finanziaria” 2005) con decorrenza degli effetti dal 1/1/2005, escludendo quindi dall’operatività della disposizione i professionisti ma non i ricavi delle imprese.
Moltissimi professionisti sanno, e se ne è parlato più volte anche qui, che in presenza di verifiche fiscali condotte con il metodo delle “indagini finanziarie”, cioè l’esame dei movimenti dei conti correnti di un periodo d’imposta, venivano “ripresi a tassazione” non solo i versamenti dei quali non si sapeva dare spiegazione, ritenuti in sostanza incassi non fatturati, ma anche i prelevamenti che non risultavano nella contabilità fiscale, cosa peraltro possibile solo per chi fosse stato in “ordinaria” (una minoranza) o per chi dispone di un adeguato sistema personale di registrazione delle operazioni, o dei quali non si fosse in grado di indicare il beneficiario. Sulla questione ho pubblicato l’articolo “Il rischio fiscale inutile”, reperibile su Internet.
Se per quanto riguarda i versamenti non collegati a fatture la logica presuntiva del Fisco è comprensibile, molto più arduo era comprendere quella per cui anche i prelevamenti potevano, ex lege, trasformarsi in compensi tassabili. Tanto che si parlava di “presunzione contro natura”. Ciò nonostante, non sono stati pochi i professionisti che si sono trovati a dover rendere conto dei loro prelevamenti di contanti allo sportello o al Bancomat, magari a distanza di anni, andando a raccontare al Fisco che servivano per il regalo di compleanno ai figli, per la spesa al supermercato, per comprare un paio di scarpe o per farsi una vacanza. Chi c’è passato sa quanto spiacevole sia stato dover verbalizzare aspetti delle propria vita privata che, in quanto tali, andrebbero considerati riservati.
Oltre a questi poco simpatici aspetti, alla fine della verifica ci si poteva, e quante volte è capitato, vedere addebitati i prelievi in contanti come redditi, e su questi pagare le tasse, le sanzioni e gli interessi. E’ vero che l’Agenzia delle Entrate da tempo aveva emanato istruzioni di “temperanza” ai propri funzionari, i quali riconoscevano un “mensile” riferito all’uso del contante adeguato al tenore di vita del nucleo familiare, che veniva espunto dai prelevamenti da giustificare. Ma non sempre questo “stipendio” risolveva il problema, per dare un’idea, ho assistito un dentista al quale, con tre figli in età universitaria, venne riconosciuto un “bonus familiare” per l’uso di contanti pari a 500 . mensili. Adesso è finita, d’ora in poi, quando si preleveranno e spenderanno contanti, non ci si dovrà più domandare “cosa potrebbe pensarne il Fisco” in caso di verifica.
Rimane aperta una questione: e chi ha pagato quanto richiesto da atti di accertamento o contenziosi incardinati su questa norma, cosa può fare? Purtroppo nulla, perché in presenza dei cosiddetti “rapporti esauriti”, cioè accettazione o adesione ad accertamenti, sentenze passate in giudicato, quel che è dato è dato. Invece si apre una positiva prospettiva per tutti coloro i quali sono ancora nelle more di una verifica, oppure hanno impugnato un accertamento o una sentenza, nei casi in cui la pretesa dell’Amministrazione fosse fondata in tutto o in parte sulla disposizione ora espulsa dall’Ordinamento con la sentenza della Corte: sarà annullata.
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