ASO: obbligo formativo annuale, servono chiarimenti (interessa anche ai titolari)

ASO: obbligo formativo annuale, da quando decorre? (interessa anche ai titolari)

Alcuni clienti titolari di attività odontoiatriche si sono rivolti a me per avere indicazioni rispetto alle scadenze dell’obbligo formativo annuale degli Aso loro dipendenti, al fine di verificare in modo coerente con le indicazioni normative il rispetto del predetto obbligo, il cui onere compete al dipendente.

A seguito delle mie prime ricerche, ho rilevato la diffusione di affermazioni generiche, secondo le quali l’obbligo decorre “dal 2018”, anno di entrata in vigore del primo accordo fra lo Stato e le Regioni, o “dal 2022”, anno di entrata in vigore del secondo accordo Stato-Regioni, che ha sostituito il precedente. Tali indicazioni non sono chiare e possono condurre a inadempimenti. La mia lettura dei due accordi Stato-Regioni è la seguente.

1) Il primo accordo sanciva l’obbligo di aggiornamento annuale, al comma 2 dell’art. 2, senza indicare la sua decorrenza e in assenza di sanzioni in caso di inadempimento. La clausola dell’accordo, in assenza degli elementi indicati, induceva ambiguità interpretative e perfino dubbi sulla sua obbligatorietà. Di certo, in quella clausola si stabiliva che esistono due categorie di soggetti obbligati: gli Aso che conseguono l’attestato di qualifica/certificazione e i cosiddetti “esentati” di cui all’art. 11 dell’accordo.

2) Il secondo accordo Stato-Regioni viene stipulato il 7 ottobre 2021 a integrazione di vari difetti del precedente, ed entra in vigore il 18 maggio 2022 a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale il giorno 3 maggio 2022 del DPCM che lo recepisce.

3) Per la questione dell’obbligo formativo, l’art. 2 dell’accordo integra quanto previsto nell’accordo del 2018 aggiungendo due nuovi commi all’articolo, con i quali si stabilisce la decorrenza dell’obbligo formativo (ma non ancora sanzioni) e, a mio avviso, si introduce una sorta di sanatoria per i lavoratori “esentati” di cui si è detto, per le pregresse annualità. Questi lavoratori, dovranno a mio avviso stare particolarmente attenti alla certificazione delle date di partecipazione agli eventi formativi.

In sintesi, sembrano determinarsi due diverse decorrenze iniziali dell’obbligo, una a termine mobile, individuale, per gli Aso che conseguono l’attestato/certificazione a seguito della conclusione del percorso formativo previsto dagli accordi, una a termine fisso, per i lavoratori esentati, individuata nel giorno 18 maggio 2022.

Per gli Aso con attestato/certificazione, l’obbligo decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento dell’attestato/certificazione. Esempio, se il conseguimento risalisse al 2019, il primo anno in cui vigeva l’obbligo di aggiornamento è stato il 2020, e per adempiere all’obbligo per questa annualità si deve poter dimostrare la partecipazione agli eventi in tale anno. Dal 2021 in poi, per chi avesse conseguito attestato nel 2019, il termine dell’obbligo formativo annuale decorre per anno solare.

Per gli esentati, invece, l’accordo del 2022 prevede questo: “la prima annualità di aggiornamento deve concludersi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo.” A mio avviso, viene deciso che per le annualità precedenti al 18 maggio 2022, non sussiste obbligo, dunque una sorta di sanatoria, in quanto i lavoratori esentati devono frequentare gli eventi di aggiornamento obbligatorio, per la prima volta, fra il 18 maggio 2022 e il 18 maggio 2023.

In assenza di altre indicazioni, a mio avviso la decorrenza delle annualità successive alla prima, per gli esentati, si impernia ancora sul giorno 18 di maggio di ogni anno. Per cui, per fare un esempio, se un esentato frequentasse un evento nel mese di giugno 2024, questo non andrebbe computato nel “conto” dell’annualità 18/5/2023-18/5/2024, ma in quella 18/5/2024-18/5/2025, potendo dunque lasciare inadempiuto l’obbligo per la prima delle due annualità in assenza di altri eventi frequentati nel periodo 18/5/2023-18/5/2024. Un chiarimento ufficiale sarebbe davvero opportuno.