TFM e tassazione separata: quando funzionano davvero (e quando no)
- Sul TFM degli amministratori si leggono spesso spiegazioni molto lineari:
accantonamento anno per anno, deduzione per la società, - tassazione separata alla fine.
Tutto corretto. Il problema è che non sempre funziona così.
Il punto di partenza (spesso ignorato)
Il TFM è un compenso differito riconosciuto all’amministratore di una società alla cessazione dell’incarico, in aggiunta a quelli percepiti nel tempo.
Una sorta di TFR, comunque non obbligatorio.
In presenza di determinati requisiti formali, può essere dedotto dalla società per quote di competenza anno per anno, senza essere materialmente corrisposto.
Inoltre, l’ex amministratore può beneficiare della “tassazione separata” al momento dell’incasso.
Ma questo solo se il compenso dell’amministratore è qualificato come reddito dipendente assimilato (collaborazione coordinata continuativa).
Il punto sulla tassazione separata
In sintesi, si tratta di un regime opzionale previsto per alcune categorie di reddito, diverso da quello Irpef ordinario.
Il reddito tassato separatamente non confluisce nel reddito complessivo del percipiente.
Ma non è automaticamente un vantaggio.
La stessa normativa prevede la possibilità di non applicarla se risulta penalizzante rispetto alla tassazione ordinaria.
Nel caso dei compensi degli amministratori, inoltre, questa possibilità è ammessa solo se tali redditi sono qualificati come collaborazione coordinata e continuativa.
Il punto che cambia tutto
Quando l’amministratore è anche un professionista
e la società svolge un’attività direttamente connessa alla sua (tipico caso: odontoiatra e società odontoiatrica), lo scenario cambia.
L’Agenzia delle Entrate, in modo costante, ritiene che:
il compenso dell’amministratore sia attratto nel reddito di lavoro autonomo
sulla base di un criterio sostanziale:
l’incarico è conferito proprio in ragione delle competenze professionali possedute.
Questa impostazione è stata ribadita anche in sede di interpello (ad esempio risposta n. 202/2019).
Se il compenso è qualificato come reddito di lavoro autonomo:
- deve essere fatturato
- è soggetto a Iva
- non si applicano le agevolazioni tipiche del lavoro dipendente
- per il TFM, la società deduce per cassa, al momento della corresponsione
- non si applica la tassazione separata per l’ex amministratore
Possibili assetti alternativi (ma con attenzione)
Ad esempio, nel caso di una STP, il professionista potrebbe non operare con partita IVA propria e assumere il ruolo di amministratore nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata continuativa.
Ma questo comporta un’impostazione complessiva diversa, in cui i flussi economici cambiano natura (ad esempio, solo incasso di utili anziché di compensi professionali), con conseguenze da valutare con attenzione.
Conclusione
Nulla vieta, in astratto, alla società e all’amministratore di impostare il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa, con le relative conseguenze fiscali.
Ma allo stesso modo, nulla vieta all’Agenzia delle Entrate — in sede di verifica — di riqualificare il rapporto come lavoro autonomo, qualora ne ricorrano i presupposti sostanziali.
E, in quel caso, tutte le valutazioni fatte a monte possono cambiare.
Nei casi qui accennati, più che lo schema conta come il rapporto è costruito. Serve una valutazione attenta, caso per caso.
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