Può accadere che il titolare di uno studio odontoiatrico non desideri più proseguire il rapporto di lavoro con un dipendente, pur non disponendo di una giusta causa o di un giustificato motivo per licenziarlo.
In passato, nelle piccole organizzazioni, quelle con non più di 15 dipendenti, il datore di lavoro poteva comunque contare su un limite massimo ordinario di sei mensilità dell’indennità risarcitoria in caso di licenziamento ingiustificato.
Oggi quel limite non costituisce più una garanzia.
Due sentenze della Corte costituzionale, la n. 118/2025 e la recentissima n. 174/2026, hanno modificato significativamente le conseguenze economiche dei licenziamenti illegittimi.
La sentenza più recente nasce proprio da una controversia in uno studio dentistico
Un’assistente, assunta nel 2003, aveva continuato a lavorare nello studio anche dopo il subentro di un nuovo titolare nel 2022.
Nel 2024 era stata licenziata a seguito di presunte irregolarità nelle procedure di sterilizzazione.
La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento e il Tribunale di Livorno aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma che limitava l’indennità risarcitoria.
La Corte non si è pronunciata sulla legittimità di quel licenziamento, ma con la sentenza n. 174, depositata il 22 ottobre 2026, ha dichiarato incostituzionale una parte dell’art. 8 della legge 604/1966.
Quanto può costare oggi un licenziamento ingiustificato?
Per i titolari di studi odontoiatrici che rientrano nei limiti dimensionali previsti per le piccole organizzazioni, occorre ora distinguere due situazioni.
1. Dipendenti assunti dal 7 marzo 2015
La sentenza n. 118/2025 aveva già eliminato il limite massimo di sei mensilità previsto dal D.Lgs. 23/2015.
In caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, l’indennità risarcitoria può variare da 3 a 18 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
2. Dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015
La nuova sentenza n. 174/2026 interviene sull’art. 8 della legge 604/1966, estendendo anche ai dipendenti dei piccoli studi la possibilità di ottenere indennità superiori a sei mensilità.
Il limite massimo può ora raggiungere:
- 10 mensilità, per un’anzianità superiore a 10 anni;
- 14 mensilità, per un’anzianità superiore a 20 anni.
Tutti i lavoratori ancora in servizio che rientrano in questo regime hanno ormai maturato un’anzianità superiore a dieci anni.
Il minimo ordinario resta fissato a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Attenzione: si tratta di importi massimi, non di somme automaticamente dovute. L’indennità viene determinata dal giudice in relazione alle circostanze del caso concreto.
Quali conseguenze per la gestione dello studio?
La prima è che il titolare che intenda interrompere un rapporto di lavoro senza disporre di un valido motivo non può più considerare sei mensilità come il limite massimo del rischio indennitario, le sue possibili conseguenze economiche sono diventate potenzialmente più gravose.
Questo cambiamento può incidere anche sulle trattative per una risoluzione consensuale del rapporto, prima di andare in causa, perché la maggiore esposizione economica del datore di lavoro può riflettersi sulle richieste del dipendente.
La seconda considerazione riguarda l’anzianità di servizio.
Nella vicenda esaminata dalla Corte, il nuovo titolare era subentrato nello studio nel 2022 e nella lettera di licenziamento aveva indicato tale data come inizio del rapporto di lavoro. La dipendente, invece, lavorava nello studio ininterrottamente dal 2003. E’un aspetto centrale quando si valuta il subentro nella titolarità di uno studio, e sui quali richiamo regolarmente l’attenzione dei miei clienti nelle consulenze relative alle acquisizioni e alle cessioni di studi odontoiatrici.
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