Una lettura personale delle sentenze di settembre 2026, con attenzione al testo della norma. I numeri dei punti si riferiscono alla sentenza n. 25377.
Il caso in breve
Una socia unica e amministratrice di una srl, iscritta alla Gestione commercianti perché lavora abitualmente in società, non aveva versato i contributi INPS sulla quota di reddito della società a lei riferibile, per gli anni 2015 e 2017. La società aveva accantonato tutti gli utili. L’INPS sosteneva che la mancata distribuzione fosse irrilevante. La Cassazione, come i giudici di merito, ha dato torto all’Istituto. Resta in ogni caso dovuto il contributo minimo.
Un chiarimento che nel dibattito si perde spesso. La base su cui l’INPS calcola il contributo oltre il minimale non è l’utile di bilancio e non è il dividendo: è la quota di reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, in proporzione alla partecipazione. È una grandezza “legale”, che con la distribuzione non ha alcun rapporto.
Perché esiste una regola così
Chi lavora da dipendente o da professionista individuale produce un reddito che nasce come reddito da lavoro e viene contribuito nell’anno in cui matura. Chi lavora attraverso una srl inserisce uno schermo societario: il reddito è della società, tassato con l’IRES, e diventa reddito personale solo se e quando viene distribuito, come reddito di capitale.
Senza un correttivo, un socio lavoratore potrebbe lasciare gli utili in società per anni, sottraendo alla contribuzione un reddito che nasce dal suo lavoro. Per evitarlo, l’art. 3-bis DL 384/1992 ha ampliato la base contributiva alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e la prassi, dalle Sezioni Unite del 2010 in poi, ha trattato il socio lavoratore di srl come se fosse socio di una società di persone. È una finzione giuridica: ai soli fini contributivi si tratta la srl come trasparente, pur non essendolo sul piano fiscale.
Il punto di partenza: la Consulta nel 2001
La sentenza richiama la Corte costituzionale n. 354/2001, e vale la pena ricordare cosa decideva. Un agente di commercio, già iscritto alla Gestione commercianti, era anche socio accomandante di una sas, cioè mero apportatore di capitale. L’INPS pretendeva i contributi anche sulla sua quota di reddito della sas. Lui si paragonava a un ipotetico socio, altrettanto non lavoratore, di una società di capitali, che per lo stesso tipo di partecipazione non avrebbe contribuito, e lamentava una disparità.
La Consulta respinse la censura: le due situazioni non sono comparabili. Nella società di persone il reddito è imputato al socio per legge, anche se non lo incassa, e tra socio e società c’è una “immedesimazione”. Nella società di capitali il reddito resta della società e diventa reddito del socio, di capitale, solo con la distribuzione. È un principio che la Cassazione del 2026 riprende: il regime di base della srl non prevede alcuna imposizione, fiscale o contributiva, sul reddito non distribuito.
Cosa decide la Cassazione
Il perno è il punto 11: condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato dal socio ai fini IRPEF. Ciò, aggiunge la Corte, avviene con la percezione degli utili oppure con l’opzione per la trasparenza fiscale. In mancanza, il reddito resta della società.
La Corte fonda la decisione sul dato letterale. L’art. 3-bis parla di redditi “denunciati”, non “conseguibili in astratto”, e leggerlo diversamente sarebbe un’interpretatio abrogans (punti 12 e 13). Richiama la riserva di legge per le prestazioni patrimoniali (art. 23 Cost.) e l’armonizzazione tra disciplina fiscale e previdenziale voluta dal legislatore (punto 14). La massima (punto 22) pone anche l’onere della prova a carico dell’ente: è l’INPS a dover dimostrare la percezione degli utili o l’opzione per la trasparenza.
Gli argomenti respinti
L’INPS aveva proposto tre ragioni, tutte rigettate.
- L’arbitrio del socio (punto 19): non si può rimettere all’obbligato la scelta della base, perché la mancata distribuzione dipende da lui. La Corte risponde che è la legge stessa a legare il contributo al reddito imputato alla persona e dichiarato.
- L’abuso dell’accantonamento (punto 20): la mancata distribuzione ha ragioni imprenditoriali varie e non implica di per sé un intento fraudolento. La finalità antielusiva non giustifica una lettura lontana dal testo.
- Il principio solidaristico e la pensione futura (punto 21): l’obbligo lo definisce la legge, e non può essere esteso solo perché a più contributi corrisponde una prestazione più alta.
Quest’ultimo punto torna più avanti.
Una serie, non una sola sentenza
La 25377 è una di una decina di sentenze quasi gemelle depositate a metà settembre. Ne ho confrontate due, la 25377 e la 25467: le formule decisive sono identiche, compresi il punto sulla condizione imprescindibile, il richiamo agli artt. 115 e 116 e la massima. Nella 25467 (anno 2017) la Corte d’appello di Firenze aveva qualificato gli utili accantonati come reddito di capitale, e la Cassazione ha confermato l’esito con una motivazione fondata sull’imputazione al socio.
Un dato conta per il seguito: nessuna delle due riguarda dividendi distribuiti dopo il 2018.
Il testo dell’art. 3-bis e il nodo della percezione
Qui comincia la lettura personale. La norma parla di redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. Ora:
- il socio di una srl non trasparente non dichiara mai, in nessun quadro, la propria quota di reddito d’impresa della società;
- fino al 2017 dichiarava, per la parte imponibile, il dividendo percepito, in RL: un reddito di capitale, non d’impresa;
- dal 2018, di regola, non dichiara più nemmeno quello, perché la ritenuta a titolo d’imposta esaurisce il prelievo;
- solo con l’opzione per la trasparenza la quota di reddito d’impresa della società arriva nel quadro RH del socio, con identico importo e identica natura.
La massima, del resto, parla della parte di reddito d’impresa dichiarato dalla società, attribuita al socio e dichiarata da lui. A stretto rigore, quella grandezza coincide con quella dichiarata solo in trasparenza. Anche il richiamo agli artt. 115 e 116 è impreciso: il 115 riguarda la trasparenza tra società e non può imputare reddito a una persona fisica, quindi per un socio-persona fisica conta solo il 116.
Come concilio questo con il passaggio che indica la percezione come alternativa alla trasparenza? In due modi.
Non era necessario alla decisione. Il caso riguardava utili non percepiti. La ratio decidendi è che gli utili accantonati non sono base imponibile. Ciò che la Corte dice sulla percezione è un passaggio ulteriore, che pesa meno come precedente.
Il testo della Corte conosce la distinzione. Al punto 8 esclude dalla base gli utili da mera partecipazione al capitale, proprio perché non sono reddito d’impresa. Il passaggio riguarda il socio che non lavora, ma mostra che la differenza tra reddito d’impresa e reddito di capitale per la Corte esiste.
Un limite onesto: l’ipotesi che la sezione lavoro abbia usato “percezione” in senso non tecnico si indebolisce, perché la formula si ripete uguale nella serie. Resta quindi una lettura mia, non una conclusione della Corte.
L’art. 38 non basta
Chi sostiene che la sentenza lasci spazio a una base ampia, dividendi compresi, può citare il punto 6, dove si riporta la Consulta: l’ampliamento della base è in armonia con l’art. 38, perché a più contributi corrisponde una pensione più alta. Ma lo stesso testo, al punto 21, tratta l’argomento e lo respinge: l’obbligo non può travalicare i limiti della legge per il solo fatto che aumentano le prestazioni, e l’adeguatezza della tutela è assicurata dal minimale. L’art. 38 legittima l’ampliamento, ma non autorizza a estenderlo oltre la lettera della norma.
E dopo il 2018: i dividendi distribuiti
Una parte della stampa specializzata e alcuni interventi sostengono che, alla distribuzione, il dividendo entri nella base contributiva. È la lettura che si aggancia alla percezione. Io ho tre dubbi.
- Quale base? Il dividendo distribuito non coincide con la quota di reddito fiscale della società e può riferirsi a utili di anni diversi. Quale imponibile, e di quale anno?
- Non è la prassi precedente. La prassi INPS tassa la quota nell’anno di competenza, a prescindere dalla distribuzione. Spostare il momento alla distribuzione è una modifica sostanziale, non una continuità.
- L’indeducibilità. Un reddito soggetto a ritenuta non entra nel reddito complessivo. Il socio lavoratore che si remunera solo con dividendi dovrebbe versare contributi che non può dedurre, per mancanza di capienza. Ne risulterebbe un onere maggiore proprio sull’esercizio di ciò che l’art. 2247 c.c. indica come scopo del contratto di società: la divisione degli utili.
Nessuna sentenza ha deciso questo punto. È una questione aperta, non un esito scritto.
Se la mia lettura fosse giusta
Se fuori dalla trasparenza non c’è base oltre il minimale, restano due problemi.
La trasparenza è riservata a poche srl. L’art. 116 la limita alle società con soci tutte persone fisiche, in numero ristretto, e ricavi entro la soglia ISA. Il trattamento contributivo dipenderebbe da requisiti fiscali, in parte opzionali, estranei al lavoro del socio, che è il vero presupposto dell’obbligo. Una obiezione possibile: la Corte stessa (punto 19) lega il trattamento al “grado d’immedesimazione” tra società e socio, e il numero dei soci potrebbe rientrarvi. L’argomento regge bene per la soglia dei ricavi e per il carattere opzionale della scelta, meno per il numero dei soci.
Il legislatore. Due colleghi su Eutekne auspicano un intervento, uno anche con una norma interpretativa. Il precedente c’è: nel 2010 il legislatore reagì così alle Sezioni Unite. Una norma interpretativa opera di norma anche per il passato, nei limiti costituzionali. Quindi “in futuro” potrebbe non essere la parola giusta.
Resta poi aperta la questione dei contributi già versati: rimborsi, tempi, effetti sulle pensioni. Non la tratto qui perché merita uno studio a parte.
Cosa dicono gli altri
Sulla rubrica Lettere di Eutekne.info, liberamente consultabile, sono usciti in pochi giorni quattro interventi con tesi diverse:
- Mario Iadanza, 13 ottobre: «Sulla contribuzione IVS dei soci di srl è preferibile un esercizio di buon senso». Propone una norma di interpretazione autentica che consolidi la prassi.
- Giampiero Guarnerio, 14 ottobre: «Su INPS e soci di srl mettiamo più di un punto fermo». Propone di escludere i dividendi dal calcolo.
- Paolo Bortolini, 20 ottobre: «Su INPS e soci di srl la Cassazione potrebbe portare a due problemi». Sul testo della norma e sui due problemi che ne derivano.
- Gianni Fontanesi, 21 ottobre: «Su INPS e soci di srl la Cassazione non sconvolge la prassi precedente». Sostiene che il contributo si sposti al momento della distribuzione del dividendo.
E per i dentisti?
Per gli iscritti all’ENPAM queste sentenze non cambiano nulla. La Fondazione ha una potestà regolamentare autonoma, riconosciuta dal D.Lgs. 509/1994 e ribadita dalla giurisprudenza (Cass. 3461/2018 e 5287/2018; Corte cost. 67/2018, che parla di “dimensionare la contribuzione”). Il comma 2-ter dell’art. 3 del Regolamento del Fondo generale ha poi una base più ampia di quella INPS: non distingue tra socio lavoratore e socio investitore, non distingue tra reddito d’impresa e di capitale, e non richiede che il reddito sia dichiarato dal socio ai fini IRPEF. Nessun vaglio giurisdizionale specifico, a quanto mi risulta, ha toccato finora quella disposizione. I rimedi esistevano prima e restano gli stessi: il giudice ordinario, per contrasto con norme imperative o costituzionali. Finché non cambia nulla, la Quota B resta dovuta.
La questione interessa invece le srl e le STP in cui lavorano soci non iscritti all’ENPAM, per i quali valgono le regole INPS.
In conclusione
Ciò che la Cassazione decide con certezza è che gli utili accantonati non sono base imponibile oltre il minimale. Tutto il resto, dividendi distribuiti compresi, aspetta una risposta di giurisprudenza, di prassi o del legislatore. Quanto ho scritto è una lettura mia, argomentata sul testo, non un’indicazione operativa.
Riferimenti
Normativa. L. 233/1990, art. 1 c. 1; DL 384/1992, art. 3-bis c. 1 (conv. L. 438/1992); L. 160/1975, art. 29; L. 662/1996, art. 1 c. 203; DL 78/2010, art. 12 c. 11; TUIR (DPR 917/1986) artt. 5, 6, 81, 115, 116, e D.Lgs. 117/2026 artt. 124-125 (dal 1° gennaio 2027); art. 2247 c.c.; Cost. artt. 23 e 38; D.Lgs. 509/1994.
Giurisprudenza. Corte cost. 354/2001 e 67/2018; Cass. SU 3240/2010; Cass. 21540/2019, 23790/2019, 11206 e 11156/2022 (sez. VI-L), 22901/2024, 14043/2025, 1759/2021 (ord.), 3461/2018, 5287/2018; Cass. sez. lav. 16-17 settembre 2026, nn. 25377 e gemelle (compresa la 25467).
Prassi. Circolare INPS n. 84/2021.
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