Verso la SPO (o forse meglio la STO – Società Tra Odontoiatri): esegesi dell’emendamento che, se sarà approvato così com’è oggi, intende vietare le società commerciali in odontoiatria
Desta da tempo un vivo interesse nel mondo odontoiatrico l’evolversi dei testi della legge annuale sulla concorrenza, nei quali spesso si inseriscono emendamenti che mettono in discussione i confini dell’odontoiatria societaria e cercano di riportarla sotto il controllo ordinistico.
La proposta emendativa “di maggioranza” in discussione contiene previsioni che, se approvate, potrebbero segnare un punto di svolta: la trasformazione della forma societaria del settore verso una “Società Professionale Odontoiatrica” (SPO), o forse ancor meglio la STO, Società Tra Odontoiatri.
Di seguito, l’analisi degli incisi più rilevanti, con i rischi, le opportunità e le questioni interpretative che ne derivano.
1. «L’esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti…»
Cosa cambia rispetto ad oggi?
Oggi è possibile che società commerciali di capitali (S.r.l., S.p.A.) e di persone (S.n.c., S.a.s) esercitino attività odontoiatrica, purché rispettino i requisiti sanitari e nominino un direttore sanitario.
L’emendamento introdurrebbe una riserva: solo le STP odontoiatriche (iscritte all’albo professionale) potrebbero esercitare l’attività odontoiatrica in forma societaria. Con alcune eccezioni. Ciò comporta:
- la proibizione ex novo di costituire nuove società odontoiatriche non-STP;
- la necessità di trasformazione delle società commerciali esistenti, entro un termine (previsto: 24 mesi);
- una ridefinizione del confine tra imprenditorialità e professione, che attribuisce un peso normativo all’affiliazione all’ordinamento professionale.
Problemi interpretativi
- Cosa succede ai contratti di ogni tipo in corso con soggetti “non-STP”?
- Il regime transitorio (24 mesi) può generare contenziosi.
2. Eccezione per società che operano tramite istituti accreditati SSN
L’emendamento recita che sono escluse dal divieto le “società titolari di attività afferenti ad istituti di ricovero, ricerca, didattica istituzionale o universitarie, accreditate al SSN”.
Significato
L’idea è di preservare i contratti “in house” o i service interni a strutture accreditate, concedendo a società che operano all’interno di un ente pubblico/accademico, se accreditato, di restare società commerciali, anche se svolgono attività odontoiatrica.
Tuttavia, emergono problemi:
- Qual è il titolo giuridico dell’attività affidata? Se la società è formalmente “titolare” di atti odontoiatrici, rientra nella riserva STP?
- Se la società eseguisse anche attività privata non accreditata dentro la stessa struttura, quella parte cade fuori dall’eccezione?
- Contratti pluriennali già in essere potrebbero doversi rinegoziare o cadere in conflitto con la norma nuova.
In sostanza, l’eccezione può essere interpretata in modo restrittivo (solo le società già “in organico” alle strutture accreditate) o estensivo (anche i service esterni che operano dentro il vincolo contrattuale). La differenza è cruciale per il destino dei service odontoiatrici.
3. «Le strutture afferenti alle società tra professionisti non necessitano di direttore sanitario»
A prima vista, questo inciso sembra pleonastico: già oggi le STP odontoiatriche non sono tenute a nominare un DS. Ma in realtà introduce una norma chiarificatrice di procedura per le sedi satelliti / unità locali.
Cosa “attesta”?
Che anche le unità operative territoriali o strutture afferenti (succursali, studi satellite) riconducibili a una STP non dovranno avere un proprio direttore sanitario.
È una rassicurazione per ottenere il via libera dalle ASL/regionali nelle autorizzazioni locali, evitando che ogni sede venga gravata di tale adempimento.
Effetti organizzativi
- Le STP “madre” potranno costruire una rete di sedi locali con minore onere burocratico.
- Si riduce il rischio che le autorità sanitarie impongano un DS per ogni unità locale, anche se appartenente a una STP già costituita.
4. «Possono cooperare … collaboratori appartenenti sia ai lavoratori dipendenti sia ai lavoratori autonomi esterni»
Questo inciso rafforza ed esplicita un aspetto che già esiste nel DM 34/2013 (Regolamento STP), la libertà per i soci di STP di utilizzare ausiliari, ma lo porta su un piano superiore in termini di legittimazione. L’ausiliario comunque rimane sotto il controllo dei singoli soci e non della STP, cosa che porterebbe immediatamente a negare la natura professionale della società.
Cosa introduce?
- Il verbo “cooperare” sostituisce una concezione più “accessoria”: non solo ausilio, ma partecipazione pianificata all’attività del socio professionista.
- Consente esplicitamente che collaboratori (autonomi esterni e dipendenti) partecipino in modo stabile, nella rete operativa della STP.
- È una risposta normativa alle residue resistenze interpretative, per le quali nella STP solo i soci in quanto persone possono operare, interpretazione comunque non corretta.
Limiti che restano
- Non può implicare che i collaboratori, si pensi al personale ausiliario dipendente, possano svolgere atti clinici riservati: l’attività professionale resta appannaggio delle figure autorizzate.
- Occorrerà chiarezza statutaria in merito ai limiti delle funzioni affidate, alle responsabilità e alle polizze assicurative.
- Servirà che lo statuto e i contratti interni includano esplicitamente la disciplina della cooperazione sotto direzione, nei limiti dei profili professionali.
5. «L’incompatibilità di cui all’art. 10, comma 6, L. 183/2011, non si applica alle STP mediche e odontoiatriche»
Probabilmente è l’inciso più innovativo e suggestivo: introduce una deroga, creando uno spazio nuovo per forme societarie “ibridate”.
Cosa prevede oggi l’art. 10, comma 6, L. 183/2011?
Il comma 6 stabilisce che la partecipazione “a qualunque titolo” in più STP è incompatibile, sia per i soci professionisti sia per i non professionisti (soci tecnici o di capitale).
Questa incompatibilità ha finora impedito che un soggetto fisico o giuridico controlli più STP simultaneamente nel medesimo ambito professionale.
La deroga contenuta nell’emendamento
Se approvata, le STP odontoiatriche (e mediche) saranno esentate da tale incompatibilità: dunque un soggetto potrà partecipare a più STP contemporaneamente in ambito sanitario.
Si delineano due modelli:
- una STP unica con sedi locali, sotto un solo soggetto giuridico;
- più STP “sorelle”, ciascuna formalmente autonoma, ma con partecipazione incrociata di un investitore o soggetto di capitale, che può agire da trait d’union.
Conseguenze attese
- Si crea una rete multi-società, che conserva l’impronta capitalistica ma opera sotto il cappello della professione ordinata.
- Le catene odontoiatriche non verrebbero eliminate, ma convertite in forme STP, soggette a iscrizione, vigilanza e regolamento professionale.
- Le società di capitale (es. S.r.l.) potranno diventare soci di capitale di STP multiple (entro i limiti statutari).
- È probabile, infine, che si affermi una “specie” nuova: la Società Professionale Odontoiatrica (SPO), o forse meglio la STO, Società Tra Odontoiatri, similmente alle STA tra avvocati, dunque con regole speciali rispetto alle altre STP
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