🦷 Collaboratore di studio odontoiatrico, sei pagato a giornata? ⚠️ Occhio alla fattura!

Prestazioni sanitarie esenti IVA: è sufficiente indicare “una giornata lavorativa” in fattura? Un nuovo articolo.

Il quesito è interessante e riguarda un problema pratico e ricorrente: quello del contenuto descrittivo minimo che una fattura deve avere per beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie, ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72.

L’esenzione IVA non si applica “per contratto”

Il fatto che un contratto stabilisca un compenso fisso per giornata non è di per sé sufficiente a garantire l’esenzione IVA.
Infatti, l’agevolazione si applica non alla modalità di pagamento, ma alla natura oggettiva della prestazione resa, che deve essere:

  • di tipo sanitario, finalizzata alla diagnosi, cura o riabilitazione della persona;
  • svolta da un soggetto abilitato, iscritto all’albo o autorizzato all’esercizio della professione sanitaria.

Cosa richiede la legge per la descrizione in fattura?

L’art. 21, comma 2, lett. g) del DPR 633/72 stabilisce che la fattura deve indicare la “natura, qualità e quantità” dei beni o servizi oggetto dell’operazione.

Applicato al caso delle prestazioni sanitarie, questo significa che la descrizione in fattura deve:

  1. Specificare che si tratta di prestazioni sanitarie, per soddisfare il requisito della “natura” e aprire la porta all’esenzione dall’Iva;
  2. Indicare la tipologia, per soddisfare il requisito della “qualita” (es. igiene dentale, ablazione tartaro, consulenza odontoiatrica);
  3. Quantificare l’attività svolta, per soddisfare il requisito della “quantità” (numero prestazioni, ore impegate, giornate);
  4. Fare riferimento alla norma di esenzione (art. 10, n. 18 DPR 633/72).

Una descrizione generica del tipo “una giornata lavorativa come da contratto” non soddisfa questi requisiti. È troppo generica e non consente di stabilire se il corrispettivo si riferisce a una prestazione sanitaria esente o a un’attività generica (che, fiscalmente, sarebbe imponibile IVA).

Rischi connessi a una descrizione generica

Una descrizione legalmente insufficiente in fattura può portare a due conseguenze negative:

  1. Disconoscimento dell’esenzione IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, con obbligo di versamento dell’imposta e sanzioni;
  2. Difficoltà probatorie in caso di contestazioni o verifiche, perché la fattura non dimostra in modo autonomo e documentato l’effettiva natura sanitaria dell’operazione. Il committente del collaboratore rischia di vedersi contestata la deducibilità della spesa.

Una formula corretta e prudente

Per non incorrere in rischi, la descrizione dovrebbe essere più dettagliata, pur mantenendo un’impostazione sintetica.
Una soluzione possibile potrebbe essere:

“Compenso per giornata di attività sanitaria in data [__], comprensiva di nr. __ prestazioni di [inserire una branca], esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 DPR 633/72”

In questo modo, la fattura:

  • Collega il corrispettivo a un’attività sanitaria specifica;
  • Riporta un’unità di misura accettabile (n. prestazioni);
  • Consente, se necessario, di confrontare quanto dichiarato in fattura con le agende cliniche o i registri pazienti dello studio o dello stesso igienista dentale.

Conclusione

L’esenzione IVA per prestazioni sanitarie non è automatica né contrattuale: richiede che la fattura documenti in modo idoneo natura, qualità e quantità del servizio sanitario reso.
Le formule troppo generiche, come “una giornata lavorativa come da contratto”, non garantiscono la tutela fiscale del professionista e non rispettano appieno gli obblighi dell’art. 21 del DPR 633/72.

Un piccolo sforzo in più nella redazione della causale in fattura può evitare gravi complicazioni future.

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