Prestazioni sanitarie esenti IVA: è sufficiente indicare “una giornata lavorativa” in fattura? Un nuovo articolo.
Sul gruppo Facebook Odontoiatria Fisco Economia, un iscritto pone il seguente quesito:
“Se da contratto di collaborazione con uno studio vi fosse indicato un prezzo fisso a giornata e non a prestazione, posso indicare in fattura una descrizione quale ‘Una giornata lavorativa come da contratto’?”
Paolo Bortolini, consulente e formatore per la gestione economica e amministrativa delle attività odontoiatriche tiene un corso online dedicato alla corretta fatturazione e gestione degli incassi sabato 27 settembre alle ore 9. Per info: Corso Incassare e fatturare.
Il quesito è interessante e riguarda un problema pratico e ricorrente: quello del contenuto descrittivo minimo che una fattura deve avere per beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie, ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72.
L’esenzione IVA non si applica “per contratto”
Il fatto che un contratto stabilisca un compenso fisso per giornata non è di per sé sufficiente a garantire l’esenzione IVA.
Infatti, l’agevolazione si applica non alla modalità di pagamento, ma alla natura oggettiva della prestazione resa, che deve essere:
- di tipo sanitario, finalizzata alla diagnosi, cura o riabilitazione della persona;
- svolta da un soggetto abilitato, iscritto all’albo o autorizzato all’esercizio della professione sanitaria.
Cosa richiede la legge per la descrizione in fattura?
L’art. 21, comma 2, lett. g) del DPR 633/72 stabilisce che la fattura deve indicare la “natura, qualità e quantità” dei beni o servizi oggetto dell’operazione.
Applicato al caso delle prestazioni sanitarie, questo significa che la descrizione in fattura deve:
- Specificare che si tratta di prestazioni sanitarie, per soddisfare il requisito della “natura” e aprire la porta all’esenzione dall’Iva;
- Indicare la tipologia, per soddisfare il requisito della “qualita” (es. igiene dentale, ablazione tartaro, consulenza odontoiatrica);
- Quantificare l’attività svolta, per soddisfare il requisito della “quantità” (numero prestazioni, ore impegate, giornate);
- Fare riferimento alla norma di esenzione (art. 10, n. 18 DPR 633/72).
Una descrizione generica del tipo “una giornata lavorativa come da contratto” non soddisfa questi requisiti. È troppo generica e non consente di stabilire se il corrispettivo si riferisce a una prestazione sanitaria esente o a un’attività generica (che, fiscalmente, sarebbe imponibile IVA).
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Rischi connessi a una descrizione generica
Una descrizione legalmente insufficiente in fattura può portare a due conseguenze negative:
- Disconoscimento dell’esenzione IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, con obbligo di versamento dell’imposta e sanzioni;
- Difficoltà probatorie in caso di contestazioni o verifiche, perché la fattura non dimostra in modo autonomo e documentato l’effettiva natura sanitaria dell’operazione. Il committente del collaboratore rischia di vedersi contestata la deducibilità della spesa.
Una formula corretta e prudente
Per non incorrere in rischi, la descrizione dovrebbe essere più dettagliata, pur mantenendo un’impostazione sintetica.
Una soluzione possibile potrebbe essere:
“Compenso per giornata di attività sanitaria in data [__], comprensiva di nr. __ prestazioni di [inserire una branca], esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 DPR 633/72”
In questo modo, la fattura:
- Collega il corrispettivo a un’attività sanitaria specifica;
- Riporta un’unità di misura accettabile (n. prestazioni);
- Consente, se necessario, di confrontare quanto dichiarato in fattura con le agende cliniche o i registri pazienti dello studio o dello stesso igienista dentale.
Conclusione
L’esenzione IVA per prestazioni sanitarie non è automatica né contrattuale: richiede che la fattura documenti in modo idoneo natura, qualità e quantità del servizio sanitario reso.
Le formule troppo generiche, come “una giornata lavorativa come da contratto”, non garantiscono la tutela fiscale del professionista e non rispettano appieno gli obblighi dell’art. 21 del DPR 633/72.
Un piccolo sforzo in più nella redazione della causale in fattura può evitare gravi complicazioni future.
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Filed under: Fisco | Tagged: Fattura dentista |
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